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Document 62013CN0038

Causa C-38/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 25 gennaio 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

OJ C 141, 18.5.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 25 gennaio 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Causa C-38/13)

2013/C 141/15

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti

Ricorrente: Małgorzata Nierodzik

Convenuto: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(in prosieguo: la «direttiva 99/70/CE»), la clausola 1 dell’allegato della direttiva 99/70/CE, la clausola 4 dell’allegato della direttiva 99/70/CE nonché il principio generale del diritto dell’Unione europea concernente il divieto di discriminazione in base alla tipologia di contratto di lavoro (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che prevede regole diverse per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi (meno favorevoli dal punto di vista dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato) rispetto alle regole per la determinazione della durata dei periodi di preavviso nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ed in concreto, se essi ostino alla normativa nazionale [articolo 33 della legge del 26 giugno 1974, Codice del lavoro (omissis) (ustawa z dnia 26 czerwca 1974, Kodeks pracy), in prosieguo: il «kp»] che introduce un rigido periodo di preavviso di due settimane per i contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi, indipendente dall’anzianità di servizio dei lavoratori, quando invece il periodo di preavviso per i contratti di lavoro a tempo indeterminato è subordinato all’anzianità di servizio dei lavoratori e può variare da due settimane fino a tre mesi [articolo 36, paragrafo 1, (omissis) kp].


(1)  GU L 175, pag. 43.


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