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Document 52013AR0240

Parere del Comitato delle regioni «Orientamenti dell'UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

OJ C 139, 17.5.2013, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/17


Parere del Comitato delle regioni «Orientamenti dell'UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

2013/C 139/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

è d'accordo sul fatto che gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non dovrebbero essere d'ostacolo all'uscita dal mercato di imprese ormai prive di prospettive, determinando così effetti contrari ai principi di una «economia sociale di mercato fortemente competitiva», che risulterebbero svantaggiosi sia per la libera concorrenza che per i consumatori e i contribuenti. Tali aiuti possono invece rivelarsi utili se mirano ad aiutare imprese strutturalmente redditizie a superare un periodo di instabilità, a preservare l'occupazione e un know-how industriale o il tessuto economico di un territorio;

propone di introdurre soglie minime per la notifica di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

propone che la durata massima di autorizzazione per gli aiuti per il salvataggio sia portata a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un periodo di altri sei mesi;

si dichiara a favore dell'applicazione di misure compensative specifiche per i contributi eccezionali ricevuti da enti pubblici, compreso il divieto di versare dividendi agli azionisti durante la fase di ristrutturazione dell'impresa;

propone di applicare agli aiuti di Stato, per analogia, la clausola sulla stabilità delle operazioni, prevista all'articolo 57 del vigente regolamento generale sui fondi strutturali, in forza della quale si procede al recupero degli aiuti qualora l'investimento non venga mantenuto per un periodo di cinque anni, o di tre anni nel caso di una PMI;

è dell'avviso che l'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa, che nel 2007 è stato fissato a 10 milioni di euro, debba essere innalzato a 15 milioni di euro per tener conto dell'inflazione e di altri fattori pertinenti (tra cui gli effetti sul PIL e sulla disoccupazione).

Relatore

Christophe ROUILLON (FR/PSE), sindaco di Coulaines

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

sottolinea che la revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rientra nel quadro di una riforma di portata generale intesa a modernizzare la politica dell'UE in materia di aiuti di Stato. Anche nel caso degli aiuti in esame valgono quindi, per analogia, le richieste formulate dal CdR nel parere su detta riforma generale (1), ossia: disposizioni in materia nettamente più semplici; migliori possibilità di applicazione pratica delle norme e procedure accelerate e snellite; necessità di concentrarsi sui casi che hanno ripercussioni rilevanti sul mercato interno;

2.

pone l'accento sull'importanza che rivestono per gli enti territoriali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, non solo in considerazione della loro rilevanza in termini di coesione territoriale, economica e sociale, ma anche perché detti enti sono tra i principali erogatori di questo tipo di aiuti;

3.

di conseguenza, benché le norme applicabili in materia di aiuti di Stato rientrino tra le competenze esclusive dell'Unione europea, e per esse non valga pertanto il principio di sussidiarietà, la partecipazione degli enti territoriali alla revisione degli orientamenti in esame ha una sua utilità rispetto alle realtà economiche e sociali e alla legittimità democratica, oltre a essere conforme ai principi della governance multilivello;

4.

ricorda infatti che gli enti territoriali, nella misura in cui sono competenti per la politica occupazionale e di sostegno alle imprese in fase di ristrutturazione, partecipano anche attivamente alle azioni nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, nonché agli sforzi per garantire i percorsi professionali e per rivitalizzare i bacini occupazionali, intesi a soddisfare esigenze di anticipazione e accompagnamento delle ristrutturazioni;

5.

plaude alla decisione della Commissione europea, del 28 settembre 2012, di prorogare per la seconda volta gli orientamenti del 2004 e di organizzare nella primavera del 2013 una nuova consultazione sulla loro revisione. La proroga e la nuova consultazione dovrebbero infatti consentire di integrare i principi della riforma generale degli aiuti di Stato nei nuovi orientamenti riveduti e di coinvolgere maggiormente tutte le parti in causa nel processo di revisione. È vero, in effetti, che a una prima consultazione, realizzata nel breve lasso di tempo tra dicembre 2010 e febbraio 2011 (2), avevano inviato il loro contributo soltanto 19 Stati membri e 9 organizzazioni, e che nessun ente territoriale vi aveva preso parte. Insiste pertanto per essere consultato formalmente onde poter partecipare alla nuova consultazione prevista nella primavera del 2013, alla quale contribuirebbe presentando una posizione concordata degli enti territoriali europei;

6.

ritiene inoltre che prorogare gli orientamenti in vigore consentirà di trarre i dovuti insegnamenti dalle ripercussioni della crisi sulla politica in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In tale contesto, esprime stupore per il fatto che nella relazione della Commissione Aggiornamento 2012 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato  (3) non venga chiaramente indicato l'andamento del volume degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e che l'analisi dell'impatto della crisi sugli aiuti di Stato svolta in tale documento si limiti agli aiuti al settore finanziario. Si ricorda che la Commissione distingue tra gli aiuti di Stato non legati alla crisi, che nel 2011 ammontavano a 64,3 miliardi di EUR (pari allo 0,5 % del PIL dell'UE), e gli aiuti al settore finanziario, che nel 2011 hanno raggiunto un totale di 714,7 miliardi di EUR (pari al 5,7 % del PIL dell'UE);

7.

è dell'avviso che, in ogni caso, la possibilità di un sostegno pubblico alle imprese in difficoltà non possa essere limitata ai periodi di crisi. Fin dal 1994 gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione hanno dato prova della loro efficacia in varie congiunture economiche, proponendosi di definire un quadro europeo che consentisse, nel rispetto di condizioni ben precise, di preservare i posti di lavoro e di mantenere la coesione economica, sociale e territoriale. Gli obiettivi degli orientamenti definiti nel 1994 e confermati nel 1999 e nel 2004 conservano quindi tutta la loro validità;

8.

ribadisce la propria contrarietà, già espressa nel 2004 (4), all'obiettivo di una riduzione quantitativa e indifferenziata degli aiuti di Stato in percentuale del PIL (obiettivo ricordato al punto 3 degli orientamenti in vigore);

9.

è d'accordo sul fatto che i finanziamenti devono essere espressamente destinati alle ristrutturazioni, in modo tale da promuovere attività imprenditoriali innovative e concorrenziali. Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione non dovrebbero essere d'ostacolo all'uscita dal mercato di imprese ormai prive di prospettive, determinando così effetti contrari ai principi di una «economia sociale di mercato fortemente competitiva», che risulterebbero svantaggiosi sia per la libera concorrenza che per i consumatori e i contribuenti. Tali aiuti possono invece rivelarsi utili se mirano ad aiutare imprese strutturalmente redditizie a superare un periodo di instabilità, a preservare l'occupazione e un know-how industriale o il tessuto economico di un territorio, a perseguire, se necessario, dei compiti di servizio pubblico o persino a conservare una struttura di mercato concorrenziale onde evitare una situazione di monopolio o di oligopolio, o infine a consentire a imprese di rilevanza strategica per l'UE di superare tensioni transitorie sui mercati della concorrenza a livello mondiale;

10.

ritiene che le norme applicabili agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà siano uno strumento essenziale dell'armamentario di cui dispone l'UE per far fronte alle sfide della globalizzazione. Riafferma in questo contesto il proprio sostegno al mantenimento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che può permettere di rafforzare la capacità degli Stati membri e delle regioni di contenere gli effetti della crisi ed essere di aiuto per l'adozione di misure attive del mercato del lavoro destinate ai lavoratori vittime di ristrutturazioni;

11.

sottolinea nondimeno la necessità di un intervento proattivo dei soggetti sociali presenti nelle imprese, dei governi nazionali e delle regioni quanto più possibile prima dell'avvio di una ristrutturazione, in modo tale da attenuarne, ove sia possibile, le conseguenze sull'occupazione, o da orientare, procedendo ad alcuni aggiustamenti, i processi di transizione imposti dalle sovraccapacità;

12.

chiede che la task force interservizi della Commissione possa intervenire nei processi di ristrutturazione. La Commissione ha già messo in evidenza l'efficacia del lavoro svolto su alcuni casi riguardanti l'industria automobilistica dalla task force, la quale si è prodigata in particolare fornendo consulenza sull'utilizzo delle risorse (offrendo un'assistenza tecnica, facendo in modo di ridurre i tempi d'attesa, fornendo consulenza sul modo per impiegare più efficacemente le risorse, garantendo un'attività di monitoraggio e stilando delle relazioni);

13.

auspica pertanto che la task force sia dotata di una base giuridica più formale e solida, per conferirle legittimità e consentirle di svolgere efficacemente i propri compiti;

14.

ritiene che detta task force potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per realizzare una piattaforma di scambio, di coordinamento o addirittura di negoziazione tra la Commissione europea e i soggetti interessati, segnatamente le parti sociali a diversi livelli, con l'obiettivo di affrontare in modo ragionevole e realistico le problematiche nel settore degli aiuti di Stato;

15.

riafferma, in questo contesto, l'esigenza di elaborare nuovi metodi di governance che corrispondano ai futuri sviluppi della politica industriale;

16.

a suo giudizio, qualora venissero introdotte delle procedure di audizione dinanzi alla Commissione europea dei soggetti interessati alla tematica generale degli aiuti di Stato, affinché questi ultimi possano riferire in merito alle loro preoccupazioni per quanto concerne i processi di ristrutturazione, dette procedure dovrebbero prevedere anche l'audizione dei concorrenti che rischiano di essere danneggiati dalla concessione di un aiuto di Stato;

17.

chiede che la Commissione europea crei una banca dati, liberamente accessibile online, con informazioni esaustive su tutti gli aiuti pubblici esistenti a livello UE, nazionale e regionale; tale iniziativa non solo potrebbe rendere più trasparente l'attuazione dei regimi di aiuto, ma ha anche il duplice scopo di ridurre gli adempimenti amministrativi e di rafforzare la responsabilità politica in materia di aiuti pubblici.

In merito alle definizioni e al campo di applicazione degli orientamenti (sezione 2 degli Orientamenti comunitari)

18.

si pronuncia a favore del mantenimento dell'attuale definizione di «impresa in difficoltà» (punti 10 e 11 degli Orientamenti comunitari), in quanto tale definizione dal 2004 a oggi non solo si è dimostrata efficace all'atto pratico, ma permette anche di considerare prioritari gli aiuti versati in una fase quanto più possibile precoce di difficoltà dell'impresa, che risultano quindi di importo relativamente più modesto rispetto a quelli versati a un'impresa la cui redditività nel medio periodo sia già compromessa;

19.

ritiene tuttavia necessari dei chiarimenti circa l'interazione tra il dispositivo in materia di aiuti di Stato relativi ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in quanto ritiene deplorevole che il punto 9 della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (5) stabilisca che «[g]li aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Concretamente, questo significa che un'impresa in difficoltà che potrebbe essere redditizia ricorrendo a compensazioni di SIEG dovrebbe, in forza di tale disposizione, essere sottoposta al regime sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, il quale comporta gravosi adempimenti amministrativi e il ricorso ad aiuti di Stato. Raccomanda pertanto di modificare il punto 9 della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

20.

si oppone all'ipotesi di limitare il campo di applicazione degli orientamenti alle imprese oggetto di procedure formali di insolvenza, dal momento che il salvataggio di un'impresa insolvente comporta rischi giuridici molto rilevanti, che un salvataggio condotto con successo costituisce, soprattutto trattandosi di una PMI, un'eccezione, e che, in ogni caso, affrontare e risolvere le difficoltà di un'impresa prima di avviare delle procedure concorsuali rappresenta sempre il metodo più efficace;

21.

ritiene che la distinzione tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione (punti 15 e 16 degli Orientamenti comunitari) possa essere mantenuta secondo i termini descritti negli orientamenti;

22.

propone di introdurre soglie minime per la notifica di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, una misura che consentirebbe di escludere a priori l'esame degli aiuti che non producono effetti di distorsione della concorrenza, contribuendo quindi a ridurre in misura significativa gli adempimenti burocratici a carico tanto dei servizi della Commissione quanto delle amministrazioni nazionali e di quelle degli enti territoriali. Tali soglie minime specifiche per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà potrebbero essere fissate, ad esempio, ad un importo in garanzia pari a 200 000 euro per le PMI e a 500 000 euro per le altre imprese. Qualora non si intendano introdurre tali soglie minime, si potrebbero far rientrare gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione destinati alle PMI nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC). Tale misura consentirebbe ai poteri pubblici di reagire in tempi rapidi di fronte alle difficoltà in cui versano queste imprese che, date le loro dimensioni modeste, non incidono, o solamente in misura minima, sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno.

Aiuti per il salvataggio

23.

chiede di prorogare al di là degli attuali sei mesi la durata massima di autorizzazione per gli aiuti per il salvataggio (punto 25 degli Orientamenti comunitari). L'esperienza dimostra infatti che, nella pratica, tale termine risulta spesso insufficiente, tenuto conto delle difficoltà inerenti all'elaborazione di un piano di prosecuzione dell’attività, soprattutto quando questo comporta che gli attivi dell'impresa vengano rilevati da terzi. Occorre inoltre considerare il tempo necessario perché la Commissione esamini i piani di ristrutturazione, cosa che può richiedere anche diversi mesi; talvolta trascorre un intero anno tra la notifica dell'aiuto e la decisione della Commissione. Il Comitato propone quindi che la durata massima di autorizzazione per gli aiuti per il salvataggio sia portata a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un periodo di altri sei mesi.

Misure compensative

24.

ritiene che la Commissione debba valutare con più attenzione gli effetti negativi derivanti dall'adozione di misure compensative sotto forma di cessione di attivi. In base alle regole in vigore, infatti, un'impresa beneficiaria di aiuti può vedersi costretta a cedere attivi essenziali per il proprio sviluppo futuro. Inoltre, le misure compensative possono incidere negativamente sulla concorrenza quando sono potenzialmente in grado di determinare una contrazione dell'offerta sul mercato rilevante. Il CdR esige quindi che la Commissione valuti caso per caso sulla base di un'analisi di mercato incentrata sulle distorsioni effettive della concorrenza, e raccomanda di concentrare l'applicazione delle misure compensative sotto forma di cessione di attivi nei segmenti di mercato in cui si registri una sovraccapacità;

25.

a suo avviso, occorre valorizzare meglio la funzione di misure compensative svolta da quelle misure che incidono sulla condotta dell'impresa, ossia sulle sue scelte gestionali o strategiche, come ad esempio il divieto di spese destinate all'espansione dell'impresa stessa, le acquisizioni, il divieto di pubblicità, ecc.;

26.

si dichiara a favore dell'applicazione di misure compensative specifiche per i contributi eccezionali ricevuti da enti pubblici, compreso il divieto di versare dividendi agli azionisti durante la fase di ristrutturazione dell'impresa: una simile disposizione non discende solo da un imperativo morale, ma anche dall'esigenza di impedire la possibile conseguenza che lo Stato si sostituisca al capitale privato nel farsi carico dell'onere finanziario della ristrutturazione;

27.

propone di applicare agli aiuti di Stato di livello nazionale, regionale e locale, per analogia, la clausola sulla stabilità delle operazioni, prevista all'articolo 57 del vigente regolamento generale sui fondi strutturali, in forza della quale si procede al recupero degli aiuti qualora l'investimento non venga mantenuto per un periodo di cinque anni, o di tre anni nel caso di una PMI. Un'impresa che sia stata oggetto di una procedura di recupero a seguito del trasferimento di un'attività produttiva non ha più titolo a beneficiare del contributo dei fondi strutturali;

28.

ritiene che dovrebbe essere possibile includere nel calcolo del contributo proprio da parte dell'impresa le partecipazioni di subappaltatori o di dipendenti dell'impresa stessa, in quanto tali partecipazioni sono nettamente distinte da qualsiasi forma di aiuto e dimostrano la fiducia dei soggetti interessati dell'impresa nella redditività della loro azienda.

Contributo dell'impresa

29.

afferma che è indispensabile mantenere il principio di un contributo proprio da parte dell'impresa, in modo tale da responsabilizzarla. Ritiene tuttavia che i contributi minimi attualmente previsti (punto 44 degli Orientamenti comunitari) nel caso delle imprese di medie dimensioni (almeno 40 %) e nel caso delle grandi imprese (almeno 50 %) rappresentino una spesa pressoché insostenibile per imprese in difficoltà, e per di più non tengano conto delle specifiche caratteristiche finanziarie dei rispettivi settori in cui tali imprese operano. Raccomanda pertanto alla Commissione di sostituire le soglie in vigore con una forbice che vada da un contributo minimo del 20 %, nel caso delle imprese di medie dimensioni, fino a uno massimo del 30 %, nel caso delle grandi imprese, in modo da poter applicare tali soglie con una discrezionalità che tenga conto della situazione specifica dell'impresa in questione.

Importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa

30.

è dell'avviso che l'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa, che nel 2007 è stato fissato a 10 milioni di euro, debba essere innalzato a 15 milioni di euro per tener conto dell'inflazione e di altri fattori pertinenti (tra cui gli effetti sul PIL e sulla disoccupazione).

Analisi controfattuale

31.

reputa che l'analisi controfattuale riportata nell'allegato agli orientamenti in vigore non sia adeguata nei casi in cui si debba reagire entro scadenze molto ravvicinate. Infatti, nel brevissimo lasso di tempo a disposizione per definire un piano di salvataggio e/o di ristrutturazione, la modellizzazione scientifica dei diversi scenari possibili non può essere considerata un obiettivo prioritario rispetto alle aspettative di una soluzione rapida da parte di clienti, fornitori, partner finanziari e dipendenti dell'impresa. Il Comitato propone quindi di sopprimere l'allegato agli orientamenti in vigore.

Bruxelles, 11 aprile 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 1528/2012.

(2)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_restructuring_aid/index.html

(3)  COM(2012) 778 final del 21 dicembre 2012.

(4)  CdR 518/2004 fin.

(5)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.


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