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Document 62013FN0007

Causa F-7/13: Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — ZZ/Commissione

OJ C 114, 20.4.2013, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/47


Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-7/13)

2013/C 114/71

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione recante rigetto del reclamo avverso la decisione adottata in risposta alla domanda del ricorrente, destinato alla delegazione della Commissione a Antananarivo, in Madagascar, intesa a conseguire il risarcimento danni per le difficoltà incontrate durante l’istallazione in tale città.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata da un direttore dell’Unità nella Direzione generale «Risorse umane e sicurezza, avente a oggetto la “domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto — 0/867/11, intesa ad ottenere il risarcimento danni per le difficoltà incontrate durante la Sua istallazione a Antananarivo”, a termini della quale tale domanda è respinta in base al rilievo che “le condizioni richieste per un siffatto risarcimento del danno morale e psicologico” non ricorrerebbero in quanto dai fatti risulterebbe che “la Delegazione ha fatto il necessario per risolvere i problemi incontrati, facendo eseguire lavori complementari nell’alloggio iniziale e proponendoLe, durante l’esecuzione di tali lavori, possibilità di un alloggio alternativo”;

annullare la risposta al reclamo del ricorrente a termini del quale l’APN rigetta il suo reclamo in base al rilievo che (i) “nella specie non può essere imputato all’amministrazione alcun errore nell’esercizio delle sue funzioni, né tanto meno quanto alla legittimità”, (ii) il ricorrente “non ha fornito il minimo indizio di prova quanto agli asseriti danni morali o psicologici” e (iii) la decisione contestata si è dilungata sulle prove della benevolenza dell’amministrazione nei confronti del reclamante» e «secondo costante giurisprudenza, si può porre rimedio a un eventuale difetto di motivazione con un’adeguata motivazione fornita in fase di risposta al reclamo», il che si sarebbe verificato nella specie;

condannare la Commissione al pagamento, a titolo di indennità per il danno morale e psicologico del ricorrente, provvisoriamente valutato, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di giudizio, di EUR 30 000;

condannare la Commissione alle spese.


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