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Document 52012AR2232

Parere del Comitato delle regioni «Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020»

OJ C 62, 2.3.2013, p. 57–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/57


Parere del Comitato delle regioni «Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020»

2013/C 62/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

reputa il dispositivo degli ASFR uno strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale;

invita la Commissione europea a inquadrare il suo processo di modernizzazione degli aiuti di Stato in una strategia europea più globale di crescita, coesione e occupazione;

ritiene che gli ASFR siano uno strumento a disposizione degli Stati per combattere gli effetti di lungo termine della crisi sostenendo le dinamiche economiche dei territori in difficoltà;

invita la Commissione europea a tener conto degli effetti della crisi aumentando, da un lato, i massimali dei tassi per gli aiuti e, dall'altro lato, la percentuale della popolazione interessata da questo tipo di aiuti;

ritiene che le nuove restrizioni apportate agli aiuti alle grandi imprese, intese in senso comunitario, non siano giustificate in periodo di crisi economica, e invita la Commissione europea ad ampliare l'attuale soglia della definizione delle piccole e medie imprese (PMI);

sollecita un miglior coordinamento delle norme in materia di aiuti di Stato con le altre politiche europee, in particolare la politica di coesione, e chiede che la riforma degli ASFR venga armonizzata con la creazione della nuova categoria delle "regioni in transizione";

suggerisce che la Commissione europea inserisca tra i criteri per la suddivisione in zone gli svantaggi naturali, geografici o demografici di alcune regioni.

Relatore

Jean-Paul DENANOT (FR/PSE), presidente del consiglio regionale del Limosino

Testo di riferimento

 

Parere del Comitato delle regioni - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

esprime apprezzamento per il fatto che la riforma degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (ASFR) si inquadra in un contesto più generale di rifusione e semplificazione delle norme europee relative agli aiuti di Stato;

2.

sottolinea l'importanza per i contribuenti, di cui fanno parte gli enti locali e regionali, ma anche per i beneficiari, di potersi basare su principi chiari, leggibili e comprensibili e ribadisce, riallacciandosi al suo parere (ECOS-V-035) sulla comunicazione della Commissione Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE  (1), l'invito rivolto alla Commissione europea ad andare oltre nel suo processo di modernizzazione e di semplificazione, concentrandosi sul controllo degli aiuti che incidono significativamente sul mercato interno;

3.

ritiene che, in questo scenario di crisi economica e sociale, gli investimenti pubblici siano indispensabili nel quadro di una strategia globale di crescita e che alle regioni debba essere garantita una sufficiente flessibilità nell'ambito del regime degli aiuti di Stato, per consentire loro di migliorare la propria competitività, creare posti di lavoro e uscire dalla crisi;

4.

sottolinea del resto il ruolo significativo che la Commissione europea svolge dal 2007 per contrastare gli effetti della crisi, dimostrando una grande capacità di reazione e di azione con l'introduzione di quadri temporanei. Il Comitato delle regioni invita la Commissione europea a non allentare gli sforzi, valutando la gravità della congiuntura economica nell'elaborazione dei suoi prossimi orientamenti in materia di ASFR, e sottolinea che il sostegno alle imprese - grandi imprese e PMI - è indispensabile per tutte le regioni in fase di ristrutturazione economica, comprese quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

5.

osserva che, secondo le disposizioni del Trattato, gli ASFR sono giustificati quando sono destinati a talune regioni e mirano specificamente a favorire il loro sviluppo economico (2). L'obiettivo di questi aiuti specifici è, in parallelo con la politica di coesione, sostenere le regioni più fragili negli sforzi compiuti per raggiungere il livello economico delle altre regioni europee al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea;

6.

sottolinea l'importanza degli ASFR in quanto fattore chiave nella costituzione, ubicazione e crescita delle imprese - anche di grandi dimensioni - nei territori svantaggiati, e pone l'accento sul fatto che detti aiuti sono indispensabili, quale complemento ad altri tipi di fondi (aiuti allo sviluppo e all'innovazione, alla tutela dell'ambiente, ecc.), per promuovere gli investimenti in tali regioni;

7.

sostiene la semplificazione delle norme già avviata dalla Commissione europea con la pubblicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (3), il cui articolo 13 riguarda gli aiuti a finalità regionale;

8.

ribadisce la propria intenzione di veder aumentare le soglie de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, da 200 000 a 500 000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari; similmente, si ritiene necessario rivedere secondo la stessa proporzione anche le soglie de minimis nei settori agricolo e della pesca, unitamente al valore del tasso di insolvenza netto che viene considerato lo scenario peggiore per i regimi di garanzia nell'Unione;

9.

pone l'accento sul fatto che sarebbe una contraddizione includere nel calcolo dei massimali dell'intensità dell'aiuto regionale gli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (SIEG) che sono a priori considerati compatibili con il Trattato e al tempo stesso cofinanziabili tramite i fondi strutturali (4). Tale inclusione rischierebbe di dissuadere gli Stati membri dal finanziare aiuti di Stato a favore dei SIEG. Invita quindi la Commissione a considerare la possibilità di escludere gli aiuti di Stato ai SIEG dal calcolo dei massimali dell'intensità dell'aiuto regionale.

Gli ASFR al servizio della coesione, della crescita e dell'occupazione

10.

ritiene che gli aiuti di Stato, più correttamente mirati, dovrebbero perseguire quattro obiettivi precisi, ovvero:

contribuire a ridurre gli squilibri tra i territori;

compensare le carenze del mercato senza tuttavia falsare la concorrenza;

incentivare la competitività delle imprese nei territori;

sostenere gli investimenti nelle regioni colpite dalla crisi economica e finanziaria;

11.

constata che, concentrandosi sui territori svantaggiati e isolati, gli ASFR partecipano alla promozione di uno sviluppo armonioso e equilibrato del territorio dell'Unione europea, senza violare le regole della concorrenza;

12.

reputa il dispositivo degli ASFR uno strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. Detto dispositivo partecipa allo sviluppo economico delle regioni in difficoltà, permettendo ai poteri pubblici di sostenere le imprese situate in questi territori e favorisce in tal modo il riequilibrio della distribuzione delle ricchezze e degli investimenti tra le diverse regioni europee;

13.

invita la Commissione europea a inquadrare il suo processo di modernizzazione degli aiuti di Stato in una strategia europea più globale di crescita, coesione e occupazione;

14.

in questo contesto desidera altresì richiamare l'attenzione sul fatto che le regioni dell'Unione europea sono spesso in concorrenza con i paesi terzi per gli investimenti esteri diretti (IED); pertanto ritiene che la revisione degli orientamenti in materia di ASFR debba riconoscere i benefici reali per l'economia dell'UE derivanti dalla facilitazione degli IED e rispondere in maniera adeguata alla concorrenza internazionale in materia di investimenti;

15.

sottolinea l'importanza di coordinare la riforma degli orientamenti in materia di ASFR con gli obiettivi della strategia Europa 2020. Il Comitato delle regioni prende atto, a questo proposito, dell'importanza accordata alla competitività delle imprese nell'ambito degli obiettivi tematici del quadro strategico comune; crede inoltre che sarebbe paradossale ridurre, da un lato, le capacità d'intervento pubblico sulle imprese e spronare, dall'altro lato, gli enti locali e regionali a sostenere i progetti di sviluppo di queste stesse imprese nell'ambito dell'utilizzo dei fondi strutturali;

16.

sollecita pertanto un miglior coordinamento delle norme in materia di aiuti di Stato con le altre politiche europee, in particolare la politica di coesione ma anche la politica industriale, di ricerca e di innovazione o quella relativa al mercato interno. Il Comitato delle regioni ricorda che, ai sensi del Trattato, l'attuazione del mercato interno e quindi la regolamentazione sugli aiuti di Stato deve tenere conto degli obiettivi di coesione nell'insieme del territorio dell'UE e concorrere alla loro realizzazione (5);

17.

pensa che alcuni settori come l'economia sociale e solidale, per via del loro contributo all'attività economica e al rafforzamento del legame sociale nelle zone svantaggiate, dovrebbero formare oggetto di un trattamento differenziato, indipendentemente dalle problematiche a livello di territori, e di un inquadramento specifico riallacciandosi alla futura Guida sull'innovazione sociale che deve proporre la Commissione europea.

Il ruolo degli enti regionali e locali in materia di ASFR

18.

constata che, se i Trattati attribuiscono una competenza esclusiva alla Commissione europea in materia di definizione delle norme relative alla compatibilità degli aiuti di Stato, gli ASFR, come indica il nome, sono strumenti al servizio dello sviluppo dei territori. Il Comitato delle regioni si rammarica di non essere stato consultato dalla Commissione europea in concomitanza con l'invio dei primi progetti agli Stati membri, e giudica essenziale esprimersi su argomenti aventi importanti ripercussioni a livello territoriale. Il CdR invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni e delle preoccupazioni espresse nel presente parere, quando procederà all'elaborazione dei suoi futuri orientamenti;

19.

ricorda inoltre che la maggior parte degli enti territoriali, avendo competenze in materia di sviluppo economico attraverso politiche economiche e tramite la loro funzione di sostegno nei confronti delle imprese, è in grado di valutare l'impatto delle misure adottate a livello europeo attraverso la loro conoscenza del tessuto economico locale e la loro prossimità con gli attori economici e sociali. Nella misura in cui tali enti dispongono di pochi mezzi per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato, il Comitato delle regioni ritiene che essi dovrebbero essere coinvolti dalla Commissione fin dall'inizio del processo di elaborazione delle norme in materia di ASFR;

20.

esprime soddisfazione per la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea il 14 gennaio 2013 per preparare la revisione dei nuovi orientamenti per il periodo 2014-2020. Tale consultazione dovrebbe in particolare rendere possibile la partecipazione degli enti locali e regionali in modo da assicurare che le norme in materia di aiuti di Stato corrispondano maggiormente alle necessità dei territori e delle regioni d'Europa, e divengano più trasparenti: di conseguenza, migliorerà la certezza giuridica dei contributori e dei beneficiari, nel rispetto del principio della governance multilivello;

21.

ritiene che debba essere trovato un equilibrio tra la fissazione di norme europee sulla concorrenza, necessarie per il funzionamento del mercato interno, e la valutazione dell'impatto effettivo, su questo stesso mercato interno, degli aiuti previsti a livello subnazionale;

22.

richiama inoltre l'attenzione della Commissione europea sul fatto che, durante la crisi, molti enti locali e regionali hanno adottato piani di rilancio o creato dispositivi di aiuto che, in un'ottica di efficienza economica, dovranno essere coordinati con gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea e in particolare con gli ASFR, allo scopo di mantenere tutta la loro pertinenza;

23.

auspica che la definizione degli orientamenti in materia di ASFR avvenga a un livello pertinente e ritiene che il livello nazionale avrà interesse a basarsi su un partenariato territoriale che coinvolga tutte le autorità subnazionali per l'elaborazione e l'adattamento della suddivisione in zone.

Norme relative alle zone previste per gli ASFR

24.

ritiene che gli ASFR siano uno strumento a disposizione degli Stati per combattere gli effetti di lungo termine della crisi sostenendo le dinamiche economiche dei territori in difficoltà, e respinge pertanto fermamente la riduzione delle capacità d'intervento pubblico sulle imprese rispetto a quanto previsto dagli attuali orientamenti in materia di ASFR, intervento che rappresenta un vettore essenziale di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro sui territori;

25.

invita la Commissione europea a tener conto degli effetti della crisi aumentando, da un lato, i massimali dei tassi per gli aiuti e, dall'altro lato, la percentuale della popolazione interessata da questo tipo di aiuti, coerentemente alle stime che la stessa Commissione aveva enunciato nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (45,5 % su base UE-27, cfr. nota 15, 2006/C 54/08);

26.

esprime il proprio sostegno a favore del mantenimento di una suddivisione in zone equilibrata per gli ASFR nel periodo 2014-2020, per evitare disparità eccessive tra le regioni dell'Unione europea, e in particolare le zone interessate rispettivamente dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), ed eliminare quindi i rischi di delocalizzazioni interne all'Unione europea;

27.

chiede alla Commissione europea di prevedere un dispositivo di transizione attraverso una rete di sicurezza, per evitare che i territori che potevano ricorrere a questo tipo di aiuti nel periodo precedente ma che non riusciranno a soddisfare i criteri dei prossimi orientamenti, vengano bruscamente esclusi dal sistema di suddivisione in zone; fa presente che negli orientamenti in materia di ASFR la Commissione europea dovrebbe prevedere disposizioni specifiche per gli Stati membri che versano in situazione di grave crisi economica e finanziaria e che beneficiano del sostegno del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), in modo da assicurare la coerenza tra le diverse politiche economiche nazionali;

28.

plaude alla proposta della Commissione europea di consentire che vengano prese in considerazione le regioni contigue alle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) nella categoria delle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

29.

constata che la suddivisione in zone per gli ASFR è collegata alla distinzione fatta in seno alla politica di coesione tra le regioni dell'obiettivo convergenza (PIL < 75 %) e le regioni dell'obiettivo competitività (PIL > 75 %). Per quanto riguarda le nuove proposte della Commissione europea relative alla politica di coesione e soprattutto alla creazione di una nuova categoria di regioni in transizione, con un PIL compreso tra 75 % e 90 %, il Comitato delle regioni chiede che la riforma degli ASFR venga armonizzata con la creazione di questa nuova categoria e propone un sistema semplificato in base al quale tutte le regioni in transizione possano rientrare tra le zone predefinite interessate dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Il Comitato si rammarica che nel progetto della Commissione presentato il 14 gennaio 2013 solo le regioni in transizione che cessano di figurare tra le zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) siano considerate come zone predefinite interessate dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Esorta quindi la Commissione a rettificare il suo progetto in modo da assicurare che vi sia coerenza con il progetto di regolamento generale sui fondi strutturali e impedire qualsiasi disparità di trattamento tra regioni appartenenti alla stessa categoria e caratterizzate da difficoltà economiche analoghe;

30.

richiama l'attenzione della Commissione europea sulla situazione specifica riconosciuta nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), nella quale si trovano le regioni ultraperiferiche e insiste sulla necessità di un approccio più flessibile e adatto alle loro caratteristiche. Il Comitato delle regioni ritiene che queste regioni, a causa della loro lontananza dal mercato interno dell'Unione europea e della loro prossimità con altri mercati, debbano poter continuare a concedere aiuti al funzionamento alle imprese non decrescenti né temporanei, e ad aspirare allo stesso livello di aiuti che era loro tradizionalmente concesso. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti ritiene che la maggiorazione a favore delle RUP debba essere mantenuta inalterata dato che la situazione in cui si trovano e che ha portato al riconoscimento di tale maggiorazione è strutturale e permanente;

31.

suggerisce che la Commissione tenga altresì conto dell'elenco di regioni con "disposizioni speciali" che verrà redatto nell'ambito del QFP per assicurare una maggiore coerenza tra queste disposizioni di politica di coesione e gli orientamenti in materia di ASFR;

32.

si interroga sulla pertinenza degli indicatori scelti dalla Commissione europea per stabilire la suddivisione in zone per gli ASFR (PIL e tasso di disoccupazione) e propone di riflettere su altri metodi per autorizzare e controllare tali aiuti. Gli enti locali e regionali dovrebbero essere pienamente coinvolti in questa riflessione. Il Comitato delle regioni ha già avanzato alcune proposte nel suo parere Misurare il progresso non solo con il PIL;

33.

suggerisce in particolare che la Commissione europea inserisca tra i criteri per la suddivisione in zone gli svantaggi naturali, geografici o demografici di alcune regioni:

le zone rurali,

le zone interessate da transizione industriale,

le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali:

le regioni con densità demografica bassa o molto bassa di cui all'articolo 111, paragrafo 4, della proposta modificata di regolamento sui fondi del quadro strategico comune,

le regioni insulari,

le regioni transfrontaliere,

le regioni di montagna,

le regioni caratterizzate da squilibri demografici tra popolazioni giovani e anziane e tra popolazione attiva e inattiva causati dall'emigrazione dei giovani e dall'invecchiamento della popolazione in generale, squilibri che ne limitano pertanto le possibilità di sviluppo;

34.

fa osservare che le condizioni della suddivisione in zone per gli ASFR relative alle dimensioni minime e alla continuità delle zone risultano inadeguate per le zone rurali. Queste ultime non beneficiano del trattamento specifico accordato alle zone con bassa densità ma non possono nemmeno soddisfare i criteri relativi al livello demografico previsti nei testi. Il Comitato delle regioni chiede che tali condizioni siano rese più flessibili per rispettare le caratteristiche specifiche dei territori rurali dell'Unione europea, fissando soglie demografiche più pertinenti oppure applicando alternativamente questi due criteri;

35.

desidera spingersi oltre e chiedere che i criteri della suddivisione in zone per gli ASFR possano formare oggetto di una nuova riflessione, promuovendo un approccio più regionale che consenta di concentrarsi più precisamente sulle specificità territoriali.

Raccomandazioni per l'elaborazione dei prossimi orientamenti in materia di ASFR in un contesto di crisi

36.

tenuto conto dei diversi aspetti finora citati e in particolare del contesto di crisi economica e sociale, ritiene più che mai necessario il dispositivo degli ASFR, grazie ai suoi effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro e sull'attività economica; si compiace che la Commissione intenda procedere nel 2016 a una revisione intermedia delle carte regionali;

37.

osserva che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato, nella sua attuale formulazione, fa riferimento alle regioni ove "si abbia una grave forma di sottoccupazione". Il Comitato delle regioni propone di prendere altresì in considerazione il criterio del tasso di disoccupazione nella definizione delle zone interessate da tale articolo, oltre al criterio del PIL, tenuto conto del peggioramento della situazione occupazionale in numerosi Stati membri;

38.

ritiene che il metodo di ripartizione per le zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) debba essere basato sulla media europea per quanto riguarda il calcolo dei criteri di confronto del PIL e del tasso di disoccupazione. Tale metodo consente di riflettere meglio i divari di sviluppo tra Stati membri e, pertanto, di tener conto con maggiore precisione delle regioni più fragili nei paesi in cui si registrano un elevato tasso di disoccupazione e un PIL più basso;

39.

ritiene che le nuove restrizioni apportate nelle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti alle grandi imprese, intese in senso comunitario, non siano giustificate, soprattutto in periodo di crisi economica. Il Comitato delle regioni sottolinea che in questa categoria rientrano non solo le grandi imprese con capitali internazionalizzati, presenti sui mercati mondiali, ma anche un numero significativo di imprese locali e familiari, che a causa del fabbisogno di manodopera superano la fatidica soglia dei 250 dipendenti. A queste ultime si aggiungono anche alcune piccole imprese insediate tipicamente a livello locale che, per via delle norme europee sul consolidamento (6), possono oltrepassare la soglia "grande impresa". Eliminando qualsiasi possibilità di sostenere tali aziende nelle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione europea mette a repentaglio l'occupazione e l'attività economica delle regioni maggiormente in difficoltà, che faticano a mantenere questo tipo di impresa sul loro territorio;

40.

fa inoltre osservare i rischi di delocalizzazione, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, che incombono sui territori a causa del divieto di aiuti alle grandi imprese, le quali potrebbero in effetti decidere di trasferirsi dalle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) nelle zone di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) o in paesi terzi, qualora dovessero diminuire il livello e il tasso degli aiuti;

41.

accoglie favorevolmente la clausola di salvaguardia presentata nella proposta della Commissione europea del 14 gennaio 2013, che prevede l'obbligo per le grandi imprese di mantenere gli investimenti e i posti di lavoro creati nel territorio in cui è stato concesso l'aiuto per una durata di 5 anni, ridotti a 3 per le PMI;

42.

suggerisce di aggiungere una clausola di recupero integrale degli aiuti sul modello dell'articolo 57 dell'attuale regolamento generale sui fondi strutturali. Il recupero verrebbe applicato nei cinque anni successivi alla concessione degli aiuti, qualora siano alterate la natura o le condizioni di attuazione dell'intervento cofinanziato, qualora quest'ultimo procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, qualora venga modificata la natura della proprietà di un elemento infrastrutturale o qualora cessi un'attività produttiva. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o verso un altro Stato membro non beneficino di un contributo dei fondi strutturali;

43.

invita la Commissione europea ad introdurre un meccanismo che tenga conto ex ante delle esternalità negative che gli ASFR possono comportare, in termini di perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti sul territorio dell'UE, non soltanto nell'ambito della valutazione comparativa che la Commissione svolge in sede di notifica e che oggi riserva soltanto ai grandi progetti di investimento (2009/C 223/02, pag. 54), ma anche nell'ambito del regolamento generale di esenzione;

44.

invita la Commissione europea ad ampliare l'attuale soglia della definizione delle piccole e medie imprese (PMI), per mantenere il dispositivo degli ASFR a favore delle imprese attivamente impegnate a sostegno della crescita e della creazione di posti di lavoro nei territori interessati, e per partecipare allo sviluppo di un'imprenditoria europea forte e strutturata, radicata nei territori e non delocalizzabile, in grado più di ogni altra di rispondere alle sfide della competitività, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, che rappresentano altrettanti obiettivi della strategia Europa 2020;

45.

invita la Commissione a creare, come ha già accettato di fare per le industrie agroalimentari, una nuova categoria di impresa di medie dimensioni con un organico compreso tra 250 e 750 unità e un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, a metà strada tra una PMI e una grande impresa, allo scopo di favorire lo sviluppo delle nostre PMI. Il Comitato delle regioni raccomanda altresì di avviare una riflessione sull'opportunità di prendere in considerazione le imprese di dimensioni intermedie sviluppatesi da PMI in crescita, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 5 000. Propone quindi che le imprese di medie dimensioni e quelle di dimensioni intermedie possano beneficiare di tassi di sostegno adeguati, superiori a quelli delle grandi imprese e inferiori a quelli delle PMI;

46.

fa osservare che per tenere conto dell'aspetto principale del territorio nella concessione degli ASFR, le norme sul consolidamento (7) non dovrebbero essere applicate nei territori ammessi a beneficiare di questo tipo di aiuti. Il Comitato delle regioni ritiene che le imprese dovrebbero essere considerate come imprese autonome, ad eccezione delle imprese collegate o associate;

47.

rileva che i tassi di aiuto proposti per le zone ASFR nel periodo 2014-2020 si avvicinano ai tassi di aiuto alle PMI attualmente previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria (8), con il rischio di annullare la specificità degli ASFR. Il Comitato delle regioni chiede pertanto almeno il mantenimento dei tassi di aiuto previsti dagli orientamenti in materia di ASFR per il periodo 2007-2013 e ritiene anzi che, in periodo di crisi economica, questi tassi dovrebbero essere aumentati;

48.

ritiene che dovrebbe essere previsto un tasso maggiorato per favorire il sostegno agli investimenti e all'occupazione nella nuova categoria delle regioni in transizione, tenuto conto della loro situazione di ritardo della crescita economica;

49.

segnala che le imprese ubicate nelle zone interessate dagli ASFR possono essere aiutate solo in una parte dell'investimento realizzato o dei posti di lavoro creati, corrispondente all'incremento delle attività dell'impresa per favorire la dinamica economica dei territori. Il Comitato delle regioni propone che la ripresa di attività cedute e la modernizzazione degli impianti di produzione, più diffuse in periodi di crisi, divengano ammissibili agli aiuti in forza degli orientamenti in materia di ASFR;

50.

si oppone all'introduzione di norme più severe per dimostrare la capacità di incentivazione degli ASFR concessi ai progetti di investimento, indipendentemente dalla loro importanza o dalla dimensione dell'impresa che li realizza. Il Comitato delle regioni sottolinea che nell'ambito delle regole in materia di ASFR la capacità di incentivazione dell'aiuto dipende dalla situazione di difficoltà dei territori assistiti nei quali gli investimenti non sarebbero altrimenti realizzati senza l'aiuto;

51.

sostiene la proposta della Commissione di rendere ammissibili gli aiuti alle imprese del settore della cantieristica, poiché la loro situazione non giustifica più l'esclusione che era stata decisa nel momento in cui tale settore attraversava una grave crisi di sovraccapacità; non concorda invece con la proposta della Commissione di considerare di fatto incompatibili con il mercato interno gli aiuti regionali alle imprese dei settori della siderurgia e delle fibre sintetiche, e insiste sul fatto che la loro situazione non giustifica più l'esclusione che era stata decisa al momento in cui questi settori attraversavano una grave crisi di sovraccapacità;

52.

raccomanda di creare un meccanismo più flessibile, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti economici, al posto della semplice revisione effettuata attualmente ogni sette anni, che non permette di affrontare situazioni di crisi impreviste e con possibili effetti drammatici per il tessuto economico di una regione. Il Comitato delle regioni propone ad esempio che una "riserva di popolazione" venga costituita a livello regionale e riattribuita in funzione dei cambiamenti economici e di concerto con le autorità subnazionali;

53.

propone che venga realizzata durante il periodo in corso una valutazione complessiva del dispositivo degli ASFR a livello europeo, per verificare che non vi siano effetti inerziali e di delocalizzazione interni all'Unione europea. In tal caso, potrebbero essere contemplate sanzioni amministrative quali la restituzione dell'aiuto.

Bruxelles, 1o febbraio 2013

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 209 final.

(2)  Articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)  Regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

(4)  Conformemente alla decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG.

(5)  Articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)  Articolo 3 dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

(7)  Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

(8)  Articolo 15 del regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione europea (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.


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