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Document 52012IE1468

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Attuazione e monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte delle istituzioni dell’UE, e ruolo del CESE al riguardo» (parere d’iniziativa)

OJ C 44, 15.2.2013, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/28


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Attuazione e monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte delle istituzioni dell’UE, e ruolo del CESE al riguardo» (parere d’iniziativa)

2013/C 44/05

Relatore: VARDAKASTANIS

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 aprile 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema

Attuazione e monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte delle istituzioni dell'UE, e ruolo del CESE al riguardo.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 novembre 2012.

Alla sua 485a sessione plenaria, dei giorni 12 e 13 dicembre 2012 (seduta del 12 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sollecita il Consiglio a riaprire i negoziati sulla firma di un Protocollo opzionale alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità al fine di garantire che i disabili europei possano pienamente godere di tale Convenzione.

1.2

Il CESE invita i presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea e del Parlamento europeo ad organizzare, nel dicembre 2013, un secondo Stato dell'Unione sulla disabilità co-presieduto dal Forum europeo per le disabilità, al fine di rivedere l'attuazione della Convenzione.

1.3

Il CESE sottolinea che nella Convenzione figurano obblighi che comportano cambiamenti legislativi e politici a livello UE e di Stati membri e che la situazione finanziaria non può essere un pretesto per rinviare l'azione sui diritti dei disabili.

1.4

Il CESE chiede alla Commissione che l'attuazione della strategia sulla disabilità venga riesaminata in profondità e con la partecipazione di tutte le parti interessate, come parte integrante della futura strategia globale dell'UE, rivedendo tra l'altro le norme, le politiche e i programmi esistenti ed elaborando nuove proposte.

1.5

Invita pertanto la Commissione europea, e in particolare il suo segretariato generale, a creare uno strumento per valutare l'impatto della Convenzione.

1.6

Il CESE si compiace del fatto che il Consiglio abbia istituito ufficialmente un sistema indipendente per promuovere, tutelare e monitorare l'attuazione della Convenzione, e invita ad adottare una voce di bilancio apposita, che consentirà ai partecipanti a tale sistema di svolgere i propri compiti in piena indipendenza dai punti di contatto governativi.

1.7

Il CESE spera di essere consultato dalla Commissione europea in merito ad una proposta legislativa ambiziosa di Atto europeo in materia di accessibilità, che abbia un ambito di applicazione il più ampio possibile, che contenga per i fornitori di servizi e per i fabbricanti pubblici e privati l'obbligo di garantire la piena accessibilità ai disabili e che definisca in modo chiaro ed esauriente il concetto stesso di accessibilità.

1.8

Il CESE approva che nell'Agenda digitale siano state inserite le norme sull'accessibilità dei siti web pubblici e dei siti web che forniscono servizi fondamentali ai cittadini. Spera che nel 2012 venga presentata una solida normativa in materia.

1.9

Il CESE invita il Consiglio e il Parlamento europeo a potenziare o a mantenere le disposizioni a favore dei disabili nei regolamenti sui fondi strutturali, nel Meccanismo per collegare l'Europa (1), nei regolamenti RTE-T, nel programma Orizzonte 2020 (2), nel programma Diritti e cittadinanza e nei programmi definiti nei settori della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, inserendo disposizioni che garantiscano la partecipazione dei disabili attraverso il finanziamento e la formazione delle capacità.

1.10

Il CESE chiede al Servizio europeo di azione esterna, alla Commissione europea e al Consiglio di garantire l'integrazione della Convenzione nelle relazioni esterne e nella cooperazione internazionale nonché negli accordi commerciali internazionali, assicurando, tra le altre cose, il coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri sui diritti dei disabili nei vari organi delle Nazioni Unite.

1.11

Il CESE sollecita le istituzioni europee a prendere le iniziative appropriate per attuare a livello interno la Convenzione, rivedendo sia le loro pratiche in termini di occupazione, condizioni lavorative, assunzione, formazione, accessibilità degli edifici, ambiente di lavoro e strumenti di comunicazione, sia i requisiti imposti alle agenzie finanziate dall'UE.

1.12

Il CESE prende atto dell'impegno assunto nel dicembre 2011 dal Presidente della Commissione Barroso di discutere l'attuazione della Convenzione ad una riunione del Collegio dei commissari e dei direttori generali e chiede che questo punto figuri annualmente all'ordine del giorno.

1.13

Il CESE approva l'organizzazione di un forum di lavoro al quale prendano parte gli appositi punti di contatto governativi, i meccanismi di coordinamento e i sistemi indipendenti dell'UE e degli Stati membri incaricati di attuare la Convenzione e infine la società civile, ed esprime il suo interesse a partecipare alle prossime riunioni.

1.14

Il CESE spera di poter contribuire, attraverso un suo parere, alla relazione che l'UE presenterà al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili nel 2013.

1.15

Ritiene inoltre suo dovere prendere provvedimenti adeguati per attuare la Convenzione a livello interno e ottemperare ai suoi obblighi promuovendo l'occupazione delle persone disabili nel CESE, garantendo procedure di assunzione non discriminatorie, migliorando l'accessibilità degli edifici, dei siti web, degli strumenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei documenti, assicurando condizioni adeguate ai dipendenti, ai membri e agli esperti, organizzando attività di formazione per il proprio personale, anche mediante la pubblicazione di un opuscolo sulla Convenzione e inserendo la dimensione disabilità in tutte le sue attività.

1.16

Il CESE sottolinea la necessità di un monitoraggio e di un'applicazione sistematici della Convenzione da parte delle istituzioni dell'UE e pertanto si impegna a creare un apposito comitato direttivo sull'attuazione e il monitoraggio della Convenzione, incaricato di chiedere alle istituzioni europee di riferire in merito al loro lavoro e di raccogliere le reazioni sia delle persone disabili attraverso le loro organizzazioni rappresentative sia della società civile, al fine di disporre di un punto di vista indipendente sui progressi effettuati nell'attuazione della Convenzione.

1.17

Propone di organizzare una riunione sull'attuazione della Convenzione, con la partecipazione dei consigli economici e sociali, delle organizzazioni della società civile e degli organi nazionali competenti in materia di diritti umani.

1.18

Chiede infine agli interlocutori sociali di integrare l'attuazione della Convenzione in tutti gli accordi collettivi sulla base di orientamenti concordati.

2.   Introduzione

2.1

Tra le persone disabili figurano individui con menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine. Tali menomazioni possono, se interagiscono con una serie di ostacoli, impedire la partecipazione piena e concreta di tali persone alla società, su un piede di parità con gli altri.

2.2

L'Europa conta circa 80 milioni di disabili i quali, secondo Eurostat, hanno due o tre volte più possibilità di restare disoccupati rispetto ai non disabili. Solo il 20 % delle persone colpite da gravi disabilità hanno un lavoro, rispetto al 68 % dei non disabili. I disabili hanno più del 50 % di possibilità in meno di conseguire un'istruzione superiore rispetto ai non disabili. Infine, solo il 38 % dei cittadini europei disabili di età compresa tra i 16 e i 34 anni dispongono di un reddito, rispetto al 64 % dei non disabili.

2.3

Il CESE desidera in tale contesto fare riferimento ai propri pareri in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere  (3) e sul tema Giovani con disabilità: occupazione, inclusione e partecipazione alla società  (4).

2.4

Il CESE fa presente che la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale sono stati adottati il 13 dicembre 2006 nella sede delle Nazioni Unite di New York, aperti alla firma il 30 marzo 2007 ed entrati in vigore il 3 maggio 2008.

2.5

Fa inoltre osservare che la Convenzione ha goduto di un ampio sostegno internazionale e ha già ricevuto 154 firme e 126 ratifiche. Il protocollo opzionale, da parte sua, ha finora ricevuto 90 firme e 76 ratifiche. Tutti i 27 Stati membri dell'UE hanno firmato la Convenzione e 24 l'hanno già ratificata.

2.6

Il CESE sottolinea che la Convenzione è uno strumento integrale nel campo dei diritti umani che copre diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In essa si ribadisce che tutte le persone disabili devono godere appieno dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2.7

Il CESE sottolinea che la Convenzione copre tutte le persone con disabilità e riconosce espressamente che la discriminazione multipla, basata sia sulla disabilità sia su altri fattori quali il gruppo etnico di appartenenza, il sesso o le condizioni economiche, costituisce un problema significativo che può essere affrontato solo attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto delle diverse cause di questa forma complessa di discriminazione.

2.8

Il CESE fa osservare che la Convenzione contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di uguaglianza e non discriminazione, accessibilità, libertà di movimento e cittadinanza, accesso alla giustizia, diritto di non essere sottoposti a violenza, vita indipendente e inclusione nella comunità, diritto alla vita familiare, mobilità personale, istruzione, occupazione, salute, protezione sociale, cooperazione internazionale, protezione civile. La Convenzione concerne anche la partecipazione delle persone disabili ai processi decisionali attraverso le loro organizzazioni rappresentative e l'integrazione delle tematiche relative alle donne e ai bambini con disabilità.

2.9

Il CESE sottolinea inoltre che la Convenzione introduce un cambio di prospettiva, considerando i disabili non come «oggetti» destinatari della carità e di un trattamento medico bensì come «soggetti» che godono di diritti, in grado di rivendicarli e di decidere della propria vita in base ad un consenso libero e informato. Ridare voce ai disabili, dare loro la possibilità di scegliere liberamente e incrementare le loro opportunità sono questioni chiave nella Convenzione.

2.10

Il CESE approva che la Convenzione specifichi in modo chiaro che i disabili godono di tutti i tipi di diritti umani, indipendentemente dall'intensità del sostegno di cui hanno bisogno, e individua i settori in cui occorre operare cambiamenti per garantire l'esercizio e la tutela dei loro diritti.

2.11

Il CESE riconosce che la Convenzione è il primo Trattato internazionale sui diritti umani ad essere aperto alla ratifica da parte delle organizzazioni d'integrazione regionale quali ad esempio l'UE, e fa riferimento alla decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (5) nella quale la Commissione è designata punto di contatto per gli aspetti relativi all'applicazione di tale Convenzione.

2.12

Il CESE sottolinea che la decisione comprende una serie di settori che rientrano nella sfera di competenza esclusiva o condivisa dell'Unione: l'elenco è evolutivo ed è probabile che nel tempo si arricchisca. Tra i settori di competenza esclusiva figurano la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune e la tariffa doganale comune. Tra i settori di competenza condivisa troviamo le azioni di lotta alla discriminazione per motivi legati alla disabilità, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, l'agricoltura, il trasporto ferroviario, stradale, marittimo e aereo, la fiscalità, il mercato interno, la parità salariale fra uomini e donne che fanno un lavoro di uguale valore, la politica delle reti transeuropee e le relative statistiche.

2.13

Il CESE rimanda al Codice di condotta concluso tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione (6) che stabilisce, d'intesa tra le tre parti, disposizioni relative a diversi aspetti dell'applicazione della Convenzione, alla rappresentanza all'interno degli organi creati dalla Convenzione, alle procedure per l'elaborazione della relazione dell'UE al comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabili e alla procedura per istituire un quadro di monitoraggio relativo a uno o più meccanismi indipendenti con la partecipazione della società civile.

3.   La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: le implicazioni della prima adesione dell'UE ad un Trattato sui diritti umani

3.1

Il CESE approva il fatto che l'Unione europea sia diventata, per la prima volta nella sua storia, parte di una convenzione internazionale sui diritti umani quando il 23 dicembre 2010 ha concluso la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Riconosce inoltre il ruolo di leader svolto dall'UE e dai suoi Stati membri nonché dal movimento europeo dei disabili attraverso il Forum europeo per la disabilità nella elaborazione della Convenzione e ritiene che l'UE abbia una responsabilità particolare nell'intensificare gli sforzi a favore dell'applicazione e del monitoraggio della Convenzione e nel servire da modello per altre regioni del mondo.

3.2

Il CESE sollecita il Consiglio a riaprire i negoziati sulla conclusione del Protocollo opzionale della Convenzione, che consente ai singoli cittadini o a gruppi di presentare, come ha proposto la Commissione europea nel 2008, ricorso al comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità una volta esauriti tutti i mezzi giuridici disponibili all'interno dell'UE. Questo consente di prevenire eventuali lacune e di eliminare le lacune esistenti in materia di protezione delle persone disabili ogni qual volta vi siano delle violazioni di diritti in settori di competenza dell'UE.

3.3

Il CESE chiede alla Commissione di prevedere la ratifica di altri trattati nel campo dei diritti umani, ad esempio la Convenzione sui diritti del fanciullo o la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, inclusi i protocolli opzionali che vi sono allegati. Chiede inoltre all'UE di partecipare ai colloqui attualmente in corso all'interno del gruppo di lavoro permanente delle Nazioni Unite che prevede l'elaborazione di un nuovo Trattato dell'ONU sui diritti umani relativo ai diritti degli anziani, e di garantire che il suo lavoro sia pienamente coerente con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

3.4

Il CESE riconosce che, in quanto parte della Convenzione, l'Unione europea deve rispettare tutti gli obblighi in essa stabiliti entro i limiti delle sue competenze, compreso quello di presentare periodicamente una relazione al comitato della Convenzione.

3.5

Il CESE sottolinea che gli articoli 10 e 19 del TFUE e gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti umani fondamentali dell'UE forniscono un riferimento chiaro alla protezione dei diritti dei disabili (7).

3.6

Il CESE chiede alle istituzioni europee di emanare disposizioni legislative e di elaborare programmi e politiche al fine di applicare pienamente la Convenzione in quei settori che rientrano nella sfera di competenza esclusiva e condivisa dell'Unione e di rivedere la legislazione e le politiche esistenti onde assicurare la totale protezione di tutti i disabili nell'Unione europea.

3.7

Il CESE invita i presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea e del Parlamento europeo ad organizzare, in collaborazione con il Forum europeo per le disabilità un secondo Stato dell'Unione sulla disabilità da tenersi nel dicembre 2013, concernente principalmente l'applicazione della Convenzione (8).

3.8

Il CESE accoglie favorevolmente l'organizzazione, da parte del Parlamento europeo in collaborazione con il Forum europeo per le disabilità, di un Parlamento europeo delle persone disabili, che si terrà nel dicembre 2012 affinché dia un contributo alla relazione dell'UE al comitato della Convenzione.

3.9

Il CESE sollecita le istituzioni europee a prendere azioni adeguate per applicare la Convenzione al loro interno. Tra le misure necessarie figurano le seguenti:

promuovere l'occupazione di persone disabili nelle istituzioni europee ed elaborare politiche per conciliare lavoro e vita familiare;

rivedere i regolamenti interni, le procedure e i metodi di lavoro al fine di assicurare pari opportunità ai lavoratori disabili;

assicurare che nelle procedure di assunzione le persone disabili abbiano l'opportunità di competere con i candidati non disabili su un piede di parità garantendo loro adeguate condizioni;

garantire, laddove necessario, adeguate condizioni per tutti i lavoratori disabili nell'ambito del loro lavoro di tutti i giorni, inclusa l'assistenza personale, l'interpretazione nel linguaggio dei segni, trasporti adeguati, ecc.;

garantire ai disabili l'accesso alla formazione professionale e a quella continua;

migliorare l'accessibilità degli edifici, dei siti web, degli strumenti legati alle TIC e dei documenti;

assicurare che tutte le agenzie dell'UE e gli organi da essa finanziati, tra cui le scuole europee, rispettino la Convenzione;

garantire la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei disabili all' elaborazione delle norme e delle politiche, anche attraverso un finanziamento adeguato.

4.   L'applicazione della Convenzione ONU sui diritti dei disabili da parte dell'UE e degli Stati membri

4.1

Il CESE approva la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020, illustrata nella risoluzione del 21 settembre 2011, in quanto strumento politico chiave per implementare la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità nell'Unione europea. Al tempo stesso chiede alla Commissione europea di assicurare che la legislazione secondaria esistente e futura rispetti tale Convenzione e preveda la partecipazione e il coinvolgimento dei disabili (9).

4.2

Il CESE chiede una revisione approfondita dell'applicazione della strategia in materia di disabilità con la partecipazione delle parti interessate, anche definendo nuovi obiettivi in questo campo.

4.3

Il CESE chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di integrare l'applicazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità nel quadro finanziario pluriennale dell'UE garantendo che nemmeno un centesimo sia speso in progetti o in infrastrutture che non garantiscano l'accessibilità.

4.4

Il CESE invita il Consiglio e il Parlamento europeo a:

potenziare o a mantenere le disposizioni volte ad attuare la Convenzione dell'ONU nei regolamenti sui fondi strutturali, specie per quanto concerne le condizionalità ex ante (10), i principi di partenariato e i principi orizzontali;

introdurre disposizioni in materia di accessibilità nel Meccanismo per collegare l'Europa e nei regolamenti RTE-T (11);

fare in modo che il programma Orizzonte 2020 (12) garantisca che la ricerca finanziata dall'UE tenga conto delle persone disabili, promuovendo la partecipazione degli utenti e l'accessibilità dei risultati della ricerca, nonché producendo idee nuove e innovative su come applicare la Convenzione nelle norme e nelle politiche dell'UE, comprese quelle in materia di occupazione;

includere disposizioni sulla disabilità nei programmi di sviluppo e di aiuti umanitari dell'UE.

4.5

Il CESE invita la Commissione europea a creare un meccanismo che premi l'eccellenza in termini di conformità alla Convenzione ONU nei progetti finanziati dall'UE relativi allo sviluppo di soluzioni accessibili e all'inclusione delle persone con disabilità.

4.6

Il CESE fa riferimento alle disposizioni sulla disabilità incluse nella strategia Europa 2020, specie per quanto concerne il terzo pilastro sulla inclusione sociale e l'agenda digitale, e chiede di integrare l'applicazione della Convenzione in tutte le iniziative faro.

4.7

Il CESE è preoccupato per l'impatto negativo che le misure di austerità adottate in numerosi Stati membri dell'UE stanno avendo sulle persone disabili e le loro famiglie, aggravando l'esclusione sociale, la discriminazione, la disuguaglianza e la disoccupazione. Sottolinea inoltre che la crisi non può essere un pretesto per rinviare l'attuazione della Convenzione ONU.

4.8

Il CESE chiede al Consiglio europeo di adottare una vera strategia di crescita che preveda misure a favore dei gruppi svantaggiati quali sono i disabili, ad esempio includendo misure per stimolare le opportunità occupazionali, favorendo i servizi che promuovono l'indipendenza e la partecipazione alla collettività, tenendo conto delle persone che divengono disabili in età avanzata, e infine sviluppando infrastrutture accessibili.

4.9

Il CESE invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che i disabili abbiano accesso al mercato del lavoro mediante incentivi fiscali alle imprese e misure che favoriscano l'imprenditorialità, la mobilità occupazionale, la parità di accesso alla protezione sociale e i diritti dei lavoratori.

4.10

Il CESE spera di essere consultato dalla Commissione europea in merito ad una proposta legislativa ambiziosa di Atto europeo in materia di accessibilità, che abbia un ambito di applicazione il più ampio possibile, che contenga per i fornitori di servizi e per i fabbricanti pubblici e privati l'obbligo di garantire la piena accessibilità ai disabili e che definisca in modo chiaro ed esauriente il concetto stesso di accessibilità, coprendo sia gli ambienti virtuali sia quelli costruiti, consentendo l'interoperabilità e la compatibilità con le tecnologie assistive e basandosi sugli standard europei.

4.11

Il CESE chiede al Consiglio di proseguire i lavori sulla proposta di direttiva concernente l'applicazione del principio di pari trattamento tra le persone, indipendentemente dal sesso, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e di allineare la proposta con la Convenzione dell'ONU includendo una definizione di disabilità e di discriminazione ad essa associata, vietando di discriminare l'accesso ai servizi finanziari e assicurativi, affrontando il problema dell'accesso all'istruzione e, ovviamente, separando la nozione di condizioni adeguate per garantire l'accesso dei singoli cittadini da quella di accessibilità, concetto che comporta un dovere preventivo nei confronti dell'intera categoria dei disabili.

4.12

Il CESE sottolinea che le esigenze delle persone disabili dovrebbero essere integrate in tutti i programmi, le strategie e le politiche a livello UE, rivolgendosi in modo particolare alle donne, ai minori, ai gruppi discriminati come le minoranze etniche e religiose, agli omosessuali e alle lesbiche e agli anziani.

4.13

Il CESE sottolinea inoltre la necessità di garantire il massimo grado di coerenza tra le norme e le politiche interne dell'UE attraverso l'integrazione delle disposizioni della Convenzione nelle sue relazioni esterne, nell'assistenza allo sviluppo e negli aiuti umanitari, anche mediante l'elaborazione di appositi orientamenti.

4.14

Il CESE sollecita in particolare l'UE a coordinare la sua posizione con quella degli Stati membri nei dibattiti ONU che hanno un impatto sui diritti delle persone disabili. L'UE dovrebbe ad esempio assicurare che la sua posizione sul quadro relativo agli obiettivi di sviluppo del millennio tenga conto dei diritti delle persone disabili e che queste ultime vengano menzionate nella revisione completa delle politiche, prevista ogni quattro anni.

4.15

Il CESE chiede all'UE di portare avanti il suo impegno nei confronti della Convenzione anche in altri forum multilaterali attualmente in corso, ad esempio i negoziati che si stanno tenendo presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulla riforma e la liberalizzazione della legislazione relativa ai diritti d'autore.

4.16

Il CESE approva il lavoro svolto finora per quanto concerne il dialogo politico nell'ambito della nuova agenda transatlantica tra gli USA e l'UE sulla riforma in materia di disabilità e, data la prossima ratifica da parte degli Stati Uniti, chiede un ulteriore potenziamento del dialogo politico transatlantico in materia di disabilità al fine di contribuire a far avanzare il processo di riforma globale.

4.17

Il CESE sollecita la Commissione europea a garantire che, all'interno di ciascuna direzione generale, i servizi competenti vengano incaricati di integrare l'applicazione della Convenzione nell'elaborazione delle politiche e delle norme legislative.

4.18

Il CESE chiede al segretariato generale della Commissione di creare uno strumento di valutazione dell'impatto sui diritti dei disabili per quanto concerne tutte le nuove proposte legislative e di includere un modulo sui diritti garantiti dalla Convenzione nella formazione dei nuovi assunti e nella riqualificazione del personale.

4.19

Il CESE sottolinea che conformemente al paragrafo (o) del preambolo e all'articolo 4, paragrafo 3 della Convenzione i disabili devono poter essere coinvolti in tutti i processi decisionali e di formazione delle politiche, nonché in tutte le politiche e i programmi che li riguardano direttamente, e chiede alle istituzioni europee e ai governi nazionali di elaborare procedure adeguate in proposito.

5.   Monitoraggio della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità nell'UE

5.1

Il CESE fa osservare che l'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione obbliga gli Stati parti a designare o a creare un proprio dispositivo, comprendenti uno o più meccanismi indipendenti, per «promuovere, proteggere e monitorare» l'applicazione della Convenzione.

5.2

Il CESE chiede al Consiglio di istituire ufficialmente tale dispositivo mediante decisione.

5.3

Il CESE fa osservare che nel designare o creare un tale dispositivo, gli Stati parti devono tener conto del principio di Parigi concernente lo status e il funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

5.4

In particolare, il CESE chiede di garantire l'indipendenza del sistema stesso dai punti di contatto governativi e dal meccanismo di coordinamento creato all'interno dell'UE, di definire un mandato per chiunque vi sia coinvolto e di fissare un bilancio che consenta a coloro che partecipano al sistema di portare avanti la loro missione.

5.5

Il CESE sottolinea la necessità di stabilire regole chiare per la consultazione strutturata dei partecipanti al dispositivo nell'ambito dei loro ruoli rispettivi, particolarmente per quanto concerne l'elaborazione della legislazione.

5.6

Il CESE riconosce che conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, della Convenzione, la società civile e in particolare i disabili e le organizzazioni che li rappresentano devono essere coinvolti e partecipare attivamente al processo di monitoraggio, anche all'interno dei punti di contatto e dei meccanismi di coordinamento istituti dal Consiglio ai fini dell'applicazione della Convenzione.

5.7

Il CESE ritiene che il Forum europeo per le disabilità, in quanto organizzazione che rappresenta gli 80 milioni di disabili in Europa, dovrebbe essere coinvolto nel monitoraggio della Convenzione a livello europeo e in tutti i processi politici e decisionali sul piano UE relativi alla vita delle persone con disabilità.

5.8

Il CESE crede fermamente che il partenariato sia uno strumento necessario per lo sviluppo economico e sociale sostenibile e che debba basarsi su una prospettiva a lungo termine di partecipazione reale della società civile, cosa che comprende anche una costante formazione delle capacità di tutti i partner e la fornitura di mezzi adeguati di partecipazione (13).

5.9

Il CESE sollecita l'UE a includere nel futuro programma di finanziamento Diritti e cittadinanza risorse a sostegno dell'applicazione della Convenzione, sufficienti a coprire anche la formazione delle capacità e il finanziamento destinato alle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

5.10

Il CESE riconosce l'importanza di istituire a livello UE un quadro di conformità alla Convenzione al quale i paesi al di fuori dell'UE, in particolare se appartenenti ad organizzazioni regionali, possano guardare come esempio.

5.11

Il CESE sottolinea che l'UE deve presentare la sua prima relazione periodica al comitato della Convenzione all'inizio del 2013 e spera di essere consultato dalla Commissione europea nella sua elaborazione insieme ad una serie di parti interessate, tra cui la società civile e in particolare il movimento dei disabili.

5.12

Il CESE accoglie favorevolmente tutte le azioni proposte dalla Commissione europea e da Eurostat per migliorare e incrementare la raccolta dei dati e la produzione di statistiche e di indicatori particolareggiati sulla disabilità, al fine di elaborare politiche più efficaci e monitorare in modo più adeguato la loro applicazione. Il CESE attende la pubblicazione dei dati proveniente dal modulo ad hoc sulla disabilità incluso nell'indagine sulla forza lavoro del 2011 e invita la Commissione, Eurostat, l'Agenzia per i diritti fondamentali e gli Stati membri a introdurre sistematicamente il problema della disabilità in tutte le principali indagini e a sviluppare indagini e indicatori che consentano di misurare l'interazione tra le persone con disabilità e gli ostacoli che esse incontrano nella loro vita di tutti i giorni, nonché l'impatto degli strumenti di intervento concepiti per eliminare tali ostacoli.

5.13

Il CESE sollecita l'UE e gli Stati membri ad elaborare campagne di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi sanciti dalla Convenzione rivolgendosi alle autorità pubbliche a tutti i livelli, alle imprese private, ai mezzi di comunicazione, alle università, ai centri di ricerca, alle scuole, ai servizi sociali e sanitari.

5.14

Il CESE chiede agli Stati membri di assicurare l'applicazione della Convenzione ai diversi livelli decisionali integrando le sue disposizioni nella legislazione, nelle politiche e nelle decisioni amministrative ed elaborando piani d'azione sulla disabilità in conformità con la Convenzione.

5.15

Il CESE desidera promuovere i partenariati tra le organizzazioni sindacali, quelle degli imprenditori, dell'economia sociale e dei disabili al fine di favorire l'accesso dei disabili all'occupazione in linea con la Convenzione.

6.   Il CESE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – applicazione sul piano interno

6.1

Il CESE ritiene di dover adottare misure adeguate per applicare al proprio interno la Convenzione e rispettarne gli obblighi. Questo prevede in particolare:

favorire l'occupazione dei disabili nel CESE sviluppando tra le altre cose un programma di apprendistato e promuovendo la candidatura di esperti nazionali disabili tra il personale distaccato;

assicurare processi di assunzione non discriminatori nei confronti dei candidati disabili;

fornire ai disabili l'accesso a servizi di collocamento e a corsi di formazione professionale e continua;

migliorare l'accessibilità degli edifici, dei siti web, degli strumenti TIC e dei documenti;

garantire condizioni adeguate ai lavoratori, ai consiglieri e agli esperti, fornendo tra l'altro assistenza sul piano personale;

organizzare la formazione del personale in modo da fare opera di sensibilizzazione sulla disabilità e sulla Convenzione, anche attraverso l'elaborazione di un opuscolo e di un video su come integrare l'applicazione delle sue disposizioni;

partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale sull'applicazione della Convenzione;

integrare la disabilità nelle proprie attività.

6.2

Il CESE sottolinea che i diritti delle persone con disabilità dovrebbero rappresentare una questione trasversale presente in tutti i pareri suscettibili di avere un impatto sulla vita dei disabili stessi.

6.3

Fa inoltre osservare che i diritti sanciti dalla Convenzione dovrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dei lavori di tutte le sezioni specializzate, dal momento che si riflettono sui vari settori dell'attività sociale, culturale ed economica.

6.4

A tale proposito, il CESE sottolinea la necessità di istituire un comitato direttivo sull'applicazione e sul monitoraggio della Convenzione, incaricato di chiedere alle diverse istituzioni europee di presentare una relazione sulle loro attività e di raccogliere il punto di vista della società civile, in particolare del Forum europeo per le disabilità in quanto organizzazione rappresentativa delle persone disabili affinché contribuisca alla preparazione e alla presentazione della relazione che l'UE presenta al comitato della Convenzione ONU. Grazie al coinvolgimento di tutti questi soggetti, il comitato direttivo fornirebbe un punto di vista indipendente sullo stato di avanzamento dell'applicazione della Convenzione.

6.5

Il CESE ribadisce la propria funzione a favore del rafforzamento della legittimità democratica dell'UE mettendo l'accento sulla democrazia partecipativa e sul ruolo delle organizzazioni della società civile.

6.6

Il CESE chiede che venga creato un organo che favorisca e coordini il dialogo tra le istituzioni e gli organi dell'UE da un lato e la società civile dall'altro circa l'applicazione della Convenzione a livello europeo.

6.7

Raccomanda infine l'elaborazione di un proprio parere che serva di contributo alla relazione che l'UE presenterà al comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Bruxelles, 12 dicembre 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  COM(2011) 665 final.

(2)  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

(3)  GU C 376 del 22.12.2011, pagg. 81-86.

(4)  GU C 181 del 21.6.2012, pagg. 2-6.

(5)  2010/48/CE.

(6)  16243/10 del 29 novembre 2010.

(7)  SEC(2011) 567 final.

(8)  Lo Stato dell'Unione sulla disabilità è stato indetto dal Presidente della Commissione europea Barroso il 6 dicembre 2011. Ad esso hanno partecipato il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, il Presidente del Parlamento europeo Buzek e il Presidente del Forum europeo per le disabilità Vardakastanis.

(9)  GU C 376 del 22.12.2011, pagg. 81-86.

(10)  Le condizionalità ex ante relative alla Convenzione, l'accessibilità e la vita indipendente erano già incluse nella proposta della Commissione europea.

(11)  COM(2011) 665 final.

(12)  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

(13)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 1.


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