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Document C2012/399/28

Causa T-140/09: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione ( «Concorrenza — Procedimento amministrativo — Ricorso di annullamento — Atti adottati nel corso di un accertamento — Provvedimenti intermedi — Irricevibilità — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Tutela della vita privata — Indizi sufficientemente seri — Controllo giurisdizionale» )

OJ C 399, 22.12.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/17


Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 — Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione

(Causa T-140/09) (1)

(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Ricorso di annullamento - Atti adottati nel corso di un accertamento - Provvedimenti intermedi - Irricevibilità - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Tutela della vita privata - Indizi sufficientemente seri - Controllo giurisdizionale)

2012/C 399/28

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Prysmian SpA (Milano) e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci e X. Lewis, successivamente V. Di Bucci e N. von Lingen, in qualità di agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici e, in terzo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di astenersi dall’utilizzare qualsiasi documento illegittimamente acquisito nonché di restituire alla Prysmian e alla Prysmian Cavi e Sistemi Energia i documenti illegittimamente acquisiti

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 92/2 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Prysmian SpA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Prysmian e la Prysmian Cavi e Sistemi Energia sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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