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Document 62012TN0432

Causa T-432/12: Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — VTZ e altri/Consiglio

OJ C 366, 24.11.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/38


Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — VTZ e altri/Consiglio

(Causa T-432/12)

2012/C 366/77

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Russia) e Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (Volzhsky, Russia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo e C. Van Hemelrijck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174, pag. 5); e

condannare il convenuto alle spese di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che, cumulando le importazioni dalla Russia con quelle dall’Ucraina, il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, ha violato l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento di base») nonché il principio della parità di trattamento.

2)

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che, concludendo che la scadenza delle misure poteva implicare la reiterazione del pregiudizio, il Consiglio ha violato il principio della parità di trattamento e ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, violando, pertanto, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3)

Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 21 del regolamento di base nonché il principio della parità di trattamento, commettendo un errore manifesto di valutazione rispetto all’accertamento dell’interesse dell’Unione.

4)

Con il loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione ed i diritti della difesa delle ricorrenti, omettendo di esaminare gli argomenti che esse avevano sollevato nel corso dell’indagine e di comunicare loro i fatti e le considerazioni essenziali relativi al caso; ha violato l’obbligo di motivazione, il principio di buona amministrazione ed i diritti della difesa delle ricorrenti, comunicando agli Stati membri informazioni relative al caso prima di ricevere qualunque osservazione dalle medesime e consultando il comitato consultivo antidumping precedentemente all’audizione delle ricorrenti stesse.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), come modificato.


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