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Document 52012AR0020

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE»

OJ C 277, 13.9.2012, p. 137–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/137


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE»

2012/C 277/13

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che, mentre nella gamma di tensione bassa e media occorre creare i presupposti infrastrutturali per un gran numero di nuovi produttori decentrati, in quella di tensione alta ed altissima la sfida consiste nel portare, in modo economico ed efficiente, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti offshore e onshore alle regioni con il maggiore fabbisogno energetico;

sottolinea la necessità che la Commissione invii un segnale politico inequivocabile agli Stati membri, alle imprese, al settore bancario e ai partner di tutto il mondo: il processo intrapreso per accrescere la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del futuro è irreversibile, ed apre delle opportunità anche e soprattutto agli investitori privati;

sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, bisognerebbe promuovere con maggior decisione lo sviluppo di reti intelligenti a livello locale e regionale, come già chiesto dal CdR in alcuni altri pareri (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin e CdR 104/2011 fin). Le tariffe per l'utente finale devono essere fissate in base alla produzione e alla domanda nel quadro di una gestione computerizzata del carico, in modo da incentivare il risparmio energetico e armonizzare meglio tra loro produzione e consumo decentrati di energia;

chiede di verificare se non sia più opportuno che la Commissione elabori un progetto di orientamenti meno dettagliati all'indirizzo dei decisori nazionali: uno strumento più «morbido», che lascerebbe agli Stati membri il margine decisionale più ampio possibile nell'integrazione concreta delle strutture già esistenti, facilitando e privilegiando così le interconnessioni qualora lo Stato abbia le risorse per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò riguarda le autorità degli Stati membri, federali ma non solo, competenti in materia di assetto del territorio, pianificazione e rilascio delle autorizzazioni, nonché i gruppi regionali già esistenti di cui al terzo pacchetto «mercato interno». In linea di principio, si dovrebbe ricorrere in via prioritaria alle istituzioni che operano già con successo anziché creare nuove strutture.

Relatore

Heinz LEHMANN (DE/PPE), membro del parlamento del Land Sassonia

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE

COM(2011) 658 final - 2011/0300 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

si compiace del fatto che il regolamento proposto miri a realizzare la piena integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando così che nessuno Stato membro e nessuna regione della rete europea rimangano isolati e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la solidarietà tra Stati membri nonché l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente. Si tratta di un presupposto importante per poter conseguire entro il 2020 una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra, un aumento del 20 % dell'efficienza energetica e una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale;

2.

pone l'accento sulla cruciale importanza di questa iniziativa, volta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico grazie all'impiego di ogni genere di soluzione tecnica utile a questo fine - e in particolare allo sviluppo di sistemi di trasmissione e distribuzione - nonché di ogni tipo di fonte di energia già disponibile o potenziale, utilizzando al meglio le misure di sostegno esistenti;

3.

ritiene che la proposta in esame contribuisca a realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e rechi vantaggi decisivi all'intera Unione europea in termini sia di competitività che di coesione economica, sociale e territoriale;

4.

si compiace del fatto che, per accelerare la realizzazione degli obiettivi in materia di infrastrutture, venga individuato, per il periodo fino al 2020 e oltre, un numero limitato di aree e corridoi prioritari a livello transeuropeo per le reti elettriche e del gas nonché per le infrastrutture di trasporto del petrolio, del gas naturale, del biossido di carbonio e del biometano (biogas purificato prodotto da appositi impianti), per cui l'azione dell'Unione europea è quanto mai giustificata. Lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure di autorizzazione, la maggiore accettazione indotta dalla partecipazione del pubblico fin dalle prime fasi, le semplificazioni nella disciplina dei progetti, l'equa ripartizione dei costi in funzione dei benefici, che equilibra rischi e ricavi, e la disponibilità del necessario sostegno finanziario, in parte basato sui mercati e in parte proveniente direttamente dall'UE, contribuiranno in modo sostenibile ad accelerare i progetti di interesse comune;

5.

avverte che la rete energetica europea comune deve soddisfare standard di sicurezza più elevati. In particolare è necessario evitare che attacchi informatici o attentati mettano a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa ed abbiano ripercussioni negative sulla capacità economica degli Stati membri.

A.    Contesto

6.

osserva che ciascuno Stato membro dell'UE dispone attualmente di un proprio mix energetico, determinato dalle sue condizioni geografiche, geologiche e tecniche, dalle sue politiche in materia di energia e dal suo fabbisogno energetico nazionale. Tale mix energetico è costituito da un «carico di base», finora alimentato soprattutto da combustibili fossili e nucleari e da alcune fonti rinnovabili (energia idraulica, biomassa solida), e da un «carico variabile», comprendente una serie di fonti fossili flessibili e una quota di fonti rinnovabili dipendenti dalle condizioni meteorologiche, attualmente soggetta a fluttuazioni. Per raggiungere gli obiettivi concordati in materia di clima, occorre innanzitutto accrescere l'efficienza energetica, diminuire il consumo di energia utilizzata per il riscaldamento, ridurre il consumo di carburanti (di cui non si tiene conto nei bilanci energetici primari) e aumentare la quota della produzione energetica totale ricavata da fonti rinnovabili. Le inevitabili fluttuazioni che ne derivano devono essere compensate da una serie di misure, quali ad esempio l'ammodernamento delle centrali già in servizio, la costruzione di centrali a gas versatili per la cogenerazione di elettricità e calore, l'aumento della capacità delle centrali idroelettriche ad accumulazione per pompaggio o di altre tecnologie di stoccaggio, e la qualificazione ed espansione dei sistemi di trasmissione e distribuzione esistenti. Tutti i livelli della rete energetica devono essere ammodernati. Mentre nella gamma di tensione bassa e media occorre creare i presupposti infrastrutturali per un gran numero di nuovi produttori decentrati, nella gamma di tensione alta ed altissima la sfida consiste nel portare, in modo economico ed efficiente, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti offshore e onshore alle regioni con il maggiore fabbisogno energetico;

7.

per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico degli Stati membri, occorre introdurre soluzioni improntate alla modernizzazione, all'ulteriore sfruttamento e all'ampliamento delle fonti energetiche commerciali - sia convenzionali che alternative -esistenti, che contribuiscono in misura decisiva alla stabilità dei sistemi elettroenergetici, segnatamente a livello locale e nazionale;

8.

ribadisce che la riflessione in questo campo deve incentrarsi sulla sperimentazione di tecnologie di trasmissione e di stoccaggio più efficaci, sull'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla promozione dello sviluppo dei piani energetici comunali e regionali;

9.

osserva che anche il gas naturale può, nei decenni a venire, svolgere un ruolo importante in Europa per compensare le fluttuazioni nella produzione di elettricità. A tal fine è necessario diversificare le importazioni, e, all'interno dell'UE, sviluppare la produzione di gas estratto da giacimenti convenzionali e non, incoraggiare la produzione di biometano (biogas purificato) in appositi impianti, completare le reti con nuovi gasdotti e aumentare le capacità di stoccaggio. E, se si vogliono sfruttare le nuove centrali a gas per produrre energia di bilanciamento, è essenziale rafforzare l'infrastruttura dei gasdotti negli Stati membri in cui il gas naturale rappresenta una fonte di energia importante;

10.

riconosce che, anche nel prevedibile futuro, il mix energetico europeo comprenderà inevitabilmente una quota, benché sempre meno rilevante, di combustibili fossili. Durante tale periodo, la tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio può ben contribuire a ridurre le emissioni di CO2, purché si riesca a tradurla in un sistema tecnicamente realizzabile in grado di funzionare a costi ragionevoli e offrire garanzie di sicurezza. Tuttavia, vi è ancora bisogno di ricerca e sviluppo ai fini della sperimentazione sul campo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici nonché gli effetti ambientali ad essi correlati. Detto ciò, per garantire il futuro sviluppo di una rete transfrontaliera per il trasporto del CO2, bisognerebbe comunque adottare già oggi misure a livello europeo.

B.    Sussidiarietà

11.

sottolinea che, in materia di clima, l'Unione europea si è prefissa obiettivi la cui attuazione richiede sforzi considerevoli da parte di tutti gli Stati membri. Uno di tali sforzi consiste nel realizzare un'infrastruttura energetica quanto più possibile intelligente. Oltre che ad integrare, nelle reti esistenti, un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori di elettricità da fonti rinnovabili, e a sviluppare reti di distribuzione intelligenti, capaci di gestire domanda e offerta in maniera decentrata nonché di rafforzare e agevolare le interconnessioni con i paesi dotati di fonti energetiche, aumentando così la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, occorre provvedere anche a collegare tra loro in maniera efficiente e soprattutto flessibile le infrastrutture nazionali. Un approccio, questo, adottato già da anni dalla Commissione nel quadro delle reti TEN-E;

12.

prende atto che, parallelamente a quanto sopra, gli Stati membri hanno elaborato piani nazionali e adottato normative per accrescere la quota proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, dall'entrata in vigore delle misure del terzo pacchetto «energia» dell'UE, una serie di istituzioni e gruppi transnazionali cooperano tra loro con successo;

13.

osserva che, nonostante queste strutture sviluppatesi nel frattempo, riguardo ai progetti energetici transfrontalieri concreti permangono difficoltà dovute allo stato delle infrastrutture nazionali, alle specifiche priorità in materia di politica energetica o alle diverse competenze. Queste incompatibilità hanno provocato ritardi nella pianificazione, nel finanziamento e nell'esecuzione di progetti di reti energetiche transeuropee;

14.

osserva che, con la proposta di regolamento in esame, la Commissione vuole far sì che dette incompatibilità siano individuate in una fase più precoce possibile e superate più rapidamente possibile grazie alla procedura di consultazione proposta. Il regolamento proposto dalla Commissione mira ad accelerare un numero circoscritto di progetti transfrontalieri di cruciale importanza e di progetti nazionali con rilevanti effetti transfrontalieri, che vanno considerati le pietre angolari di una futura rete europea di trasmissione a elevate prestazioni;

15.

rileva che il compito, assai più vasto, della qualificazione delle reti nazionali per l'approvvigionamento energetico del futuro continua ad essere nelle mani degli Stati membri, e che il regolamento proposto vi incide solo indirettamente. Questo approccio si ispira agli articoli da 170 a 172 del TFUE, toccando, è vero, il principio di sussidiarietà, ma senza di fatto violarlo, dato il numero ristretto dei progetti di carattere transfrontaliero interessati;

16.

sottolinea che la sua utilità risiede, oltre che nello sviluppo di un piano generale europeo per le reti energetiche transfrontaliere, nell'inequivocabile segnale politico che la Commissione invia agli Stati membri, alle imprese, al settore bancario e ai partner di tutto il mondo: il processo intrapreso per accrescere la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico del futuro è irreversibile, ed apre delle opportunità anche e soprattutto agli investitori privati;

17.

osserva che lo strumento giuridico proposto dalla Commissione è un regolamento, direttamente applicabile a tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte. Il CdR ritiene sostanzialmente adeguata questa scelta, alla luce dell'obiettivo di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

18.

avverte tuttavia che lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione dei progetti di infrastrutture può esercitare un forte impatto sui diritti di pianificazione degli Stati membri come anche sui diritti di partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico. Anche nel quadro dei progetti di interesse comune dev'essere tenuta presente la competenza in materia di configurazione ed esecuzione delle procedure di pianificazione e autorizzazione, costituzionalmente garantita alle regioni degli Stati federali. Il CdR non ritiene che tutte le disposizioni dettagliate contenute nel capo III possano ancora essere considerate come «orientamenti» o «linee principali» nel settore delle reti transeuropee ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 1, TFUE, e dunque come misure effettivamente necessarie di ravvicinamento minimo delle procedure amministrative nazionali;

19.

chiede di verificare, in tale contesto, se non sia più opportuno che la Commissione elabori un progetto di orientamenti meno dettagliati all'indirizzo dei decisori nazionali: uno strumento più «morbido», che lascerebbe agli Stati membri il margine decisionale più ampio possibile nell'integrazione concreta delle strutture già esistenti, facilitando e privilegiando così le interconnessioni qualora lo Stato abbia le risorse per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ciò riguarda le autorità degli Stati membri, federali ma non solo, competenti in materia di assetto del territorio, pianificazione e rilascio delle autorizzazioni, nonché i gruppi regionali già esistenti di cui al terzo pacchetto «mercato interno». In linea di principio, infatti, si dovrebbe ricorrere in via prioritaria alle istituzioni che operano già con successo anziché creare nuove strutture;

20.

esprime perplessità riguardo ai termini proposti, in modo apodittico, per le procedure di gestione dei progetti. Proprio in materia di progetti di interesse comune, infatti, si deve privilegiare la qualità rispetto alla rapidità. Oltre che sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la qualità di tali progetti avrà un impatto non trascurabile sui prezzi per il consumatore finale. Oltre agli interessi degli investitori, anche i costi per le PMI locali e i cittadini rappresentano un importante fattore del contesto economico di una determinata zona;

21.

chiede con forza che i problemi che insorgono nella pianificazione ed esecuzione dei progetti di interesse comune siano affrontati «dal basso», ossia nel rispetto della sussidiarietà, e che tutte le alternative possibili siano esaminate in maniera approfondita. Il coordinatore di progetti europeo dovrebbe attivarsi soltanto nei casi in cui le autorità locali, regionali, nazionali o multinazionali non riescano a mettersi d'accordo in tempo utile. In passato si sono già verificati casi in cui si è rivelato utile l'intervento di un moderatore europeo, e l'esistenza di un coordinatore europeo incaricato di aiutare a risolvere casi particolarmente difficili non sembra di per sé in contrasto con la sussidiarietà. La nomina di tale coordinatore o, se del caso, la proroga del suo mandato dovrebbe tuttavia aver luogo in base a una decisione comune del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo;

22.

accoglie con favore l'istituzione di un'autorità nazionale che funga da sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni. La scelta se organizzare il processo di rilascio delle autorizzazioni in base al sistema integrato o a quello coordinato dovrebbe essere rimessa alla valutazione delle autorità nazionali;

23.

approva le norme del regolamento proposto che prevedono la ripartizione transnazionale dei costi con il concorso dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Un giudizio positivo che vale anche per l'obbligo delle autorità nazionali di regolazione di fissare, per i progetti di interesse comune, tariffe di utenza che fungano da incentivi agli investimenti, incentivi che devono essere commisurati ai rischi;

24.

reputa necessario che l'elenco dei progetti di interesse comune sia periodicamente soggetto a riesame ed adeguato alle nuove esigenze.

C.    Accettazione pubblica

25.

tiene a osservare che la creazione dei presupposti tecnici per il conseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi in materia di energia e clima può andare a buon fine soltanto con l'appoggio dell'opinione pubblica – mai contro di essa. Per questo motivo vanno decisamente accolti con favore l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione precoci dei cittadini, dei comuni e degli altri enti locali;

26.

sottolinea che il passaggio a una produzione di elettricità a basse emissioni di CO2 rende necessario un riassetto delle architetture di rete. Mentre l'integrazione dei nuovi piccoli produttori nelle reti a bassa e media tensione e il loro coinvolgimento nella gestione intelligente di queste può in larga misura aver luogo senza interventi modificativi sul paesaggio, per mettere a punto le nuove «autostrade ad alta tensione» europee è indispensabile costruire nuovi percorsi dell'elettricità. Nel far ciò, andrebbero privilegiati i tracciati che permettono di rafforzare le interconnessioni con gli Stati che possono assicurare un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dato che i costi della costruzione di questi sistemi devono essere sostenuti, in ultima analisi, dagli utenti, è importante che la loro realizzazione tecnica sia quanto più intelligente ed efficace possibile, il che significa, tra le altre cose, ridurre al minimo l'impatto sul territorio. Una correlazione, questa, che deve essere spiegata all'opinione pubblica con la massima tempestività e con la massima costanza possibili;

27.

esorta i governi nazionali a creare incentivi che siano in grado di compensare in modo equo le perturbazioni che comunque permangano per i cittadini, i comuni e gli altri enti locali. Nei comuni che in passato sono stati interessati da progetti di nuove costruzioni di questa portata, l'esperienza dimostra che la trasparenza e la disponibilità sul posto di un interlocutore permanente del responsabile del progetto sono presupposti importanti affinché la pianificazione e i lavori procedano entro le scadenze previste;

28.

sottolinea che il manuale che si prevede di elaborare è un ausilio importante per l'informazione dei cittadini sui vantaggi che lo sviluppo di infrastrutture e reti intelligenti comportano in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica. Le informazioni fornite, però, non devono omettere possibili inconvenienti: è soltanto grazie a informazioni complete e trasparenti che i cittadini possono comprendere l'entità della posta in gioco e accettare meglio gli eventuali effetti negativi. Il flusso informativo deve essere adeguato alla situazione, e ai cittadini interessati devono essere fornite informazioni pertinenti;

29.

chiede con forza che, oltre a indennizzare materialmente i cittadini, i comuni e gli altri enti locali particolarmente colpiti dall'esecuzione dei progetti, si debbano illustrare pubblicamente le misure preventive adottate, con una valutazione dell'impatto socioeconomico ed ambientale; l'«offensiva» in materia di trasparenza e un sistema equo di compensazioni sono presupposti indispensabili affinché lo sviluppo accelerato delle reti energetiche del futuro sia accettato dall'opinione pubblica.

D.    Finanziamento

30.

prende atto che, ad avviso della Commissione, gli strumenti di finanziamento finora impiegati per le reti TEN-E non si sono mostrati sufficientemente efficaci. Ad essi dovrebbe sostituirsi il «meccanismo per collegare l'Europa» (Connecting Europe Facility - CEF). Dei 50 miliardi di euro previsti nel regolamento sulle infrastrutture per il prossimo quadro finanziario pluriennale - dunque per un periodo di 7 anni - 9,1 miliardi sono destinati al settore energetico. Ciò consente di mettere a disposizione risorse per studi e per strumenti finanziari a favore di progetti nel campo dell'elettricità, del gas e del CO2, nonché di erogare aiuti a fondo perduto per progetti nel campo dell'elettricità e del gas, che abbiano un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà e l'innovazione, il cui piano aziendale indichi una redditività commerciale insufficiente e riguardo ai quali sia stata adottata una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi. Inoltre, i piani di sviluppo di reti e di apparecchiature di misurazione intelligenti, come pure i progetti nel campo del CO2, la cui redditività commerciale non può essere dimostrata, possono essere promossi anche mediante aiuti a fondo perduto;

31.

apprezza il fatto che nel CEF si attribuisca maggior rilievo ai progetti infrastrutturali importanti sotto il profilo energetico ma meno attraenti dal punto di vista commerciale. L'effettiva realizzazione di tali progetti contribuirebbe notevolmente al completamento del mercato unico dell'UE e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

32.

reputa che, dedicando la maggior parte dei dodici progetti infrastrutturali prioritari previsti nel quadro del CEF a gasdotti e oleodotti che richiedono investimenti con ritorni a lungo termine, la Commissione invii un segnale di politica energetica palesemente errato: a tutt'oggi, infatti, non è stata fornita una motivazione convincente che spieghi come queste priorità accordate alle fonti di energia fossili possano conciliarsi con gli obiettivi dell'UE per il 2020 e quelli, di più ampia portata, fissati in materia di protezione del clima per il 2030 e il 2050;

33.

sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, oltre ad accelerare lo sviluppo delle grandi reti di trasporto bisognerebbe promuovere con maggior decisione lo sviluppo di reti intelligenti a livello locale e regionale, come già chiesto dal CdR in alcuni altri suoi pareri (CdR 160/2008 fin, CdR 8/2009 fin, CdR 244/2010 fin, CdR 312/2010 fin, CdR 7/2011 fin e CdR 104/2011 fin). Le tariffe per l'utente finale devono essere fissate in base alla produzione e alla domanda nel quadro di una gestione computerizzata del carico, in modo da incentivare il risparmio energetico e armonizzare meglio tra loro la produzione e il consumo decentrati di energia. A tal proposito, se le imposte sull'energia rappresentano uno degli strumenti che gli Stati membri possono mettere in campo per contenere gli effetti del cambiamento climatico, nel rispetto della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il CdR ritiene che la possibilità di introdurre un sistema di differenzazione fiscale non debba essere limitata alle regioni, ma vada estesa agli enti locali, anch'essi riconosciuti come attori a pieno titolo dello sviluppo sostenibile nell'UE. Tali enti - in particolare negli Stati membri in cui contribuiscono allo sviluppo delle reti intelligenti per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e accrescere l'efficienza energetica - dovrebbero così poter fissare delle aliquote d'imposta generali per il consumo di energia differenziate rispetto ai relativi livelli nazionali, a condizione che venga mantenuta la parità di trattamento tra fonti di energia concorrenti e che tale differenza nei livelli di tassazione non vada a scapito del corretto funzionamento del mercato interno e non ostacoli la circolazione dei prodotti energetici tra gli Stati membri;

34.

considerata la necessità di integrare il mercato delle energie da fonti rinnovabili, esprime profonda preoccupazione per il fatto che le centrali di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio o altre tecnologie siano escluse dal finanziamento tramite il CEF. La possibilità di stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili offerta dalle centrali di questo tipo riveste infatti una cruciale importanza per la compensazione delle fluttuazioni delle energie eolica e solare;

35.

deplora il fatto che, ad oggi, la Commissione non abbia ancora elaborato in dettaglio i nuovi strumenti di finanziamento che saranno disponibili dal 2014. Nello sceglierli occorrerà tener conto del loro valore aggiunto. Essi dovranno integrare gli attuali aiuti a fondo perduto e creare un quadro di finanziamento coerente e uniforme per i settori delle ferrovie, dell'energia e delle telecomunicazioni, basato sulle esperienze maturate con il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk Sharing Finance Facility – RSFF), lo strumento di garanzia del prestito (Loan Guarantee Instrument) e il Fondo Marguerite (Fondo europeo 2020 per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture);

36.

prende atto che, tra gli strumenti di finanziamento previsti, figurano sia strumenti che forniscono capitale proprio e di rischio che strumenti che erogano capitale di prestito, come ad esempio garanzie per gli intermediari che a loro volta mettano a disposizione finanziamenti per beneficiari con difficoltà finanziarie, nonché strumenti di condivisione del rischio con istituti finanziari per aumentare il volume di finanziamento, compresi prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (project bond);

37.

accetta l'assicurazione della Commissione, per quanto attiene alla valutazione d'impatto, che gli strumenti di finanziamento proposti non inducano alcuna distorsione del mercato finanziario, in quanto sono attuabili sul piano economico ma si applicano a singoli casi in cui non si ottengano finanziamenti sufficienti dalle fonti di mercato;

38.

ravvisa peraltro nella suddetta valutazione una certa contraddizione con l'articolo 15 del regolamento proposto, secondo cui il fatto di incontrare problemi di finanziamento non deve rappresentare un criterio di ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'UE;

39.

in linea di principio, valuta positivamente il fatto che, durante il periodo di programmazione, in seno al CEF fino al 20 % del bilancio disponibile verrà speso per strumenti di condivisione del rischio e strumenti di capitale proprio. In tal modo, con una modulazione accurata, vengono ampliate le possibilità di finanziamento, e nel contempo, al contrario di quanto avviene con gli aiuti a fondo perduto, si promuove il senso di responsabilità delle imprese; occorre tuttavia assicurarsi che, sia per l'analisi costi-benefici dei singoli progetti che per la valutazione della sostenibilità commerciale dei progetti di interesse comune, vengano impiegati criteri rigorosi;

40.

si chiede inoltre se gli strumenti di finanziamento proposti siano davvero adatti a progetti di sviluppo di reti energetiche;

41.

sottolinea la necessità di adeguare i criteri di ammissibilità al CEF, in modo da garantire alle regioni ultraperiferiche l'accesso al finanziamento di progetti destinati ad accrescerne l'autonomia energetica.

E.    Obbligazioni europee di progetto (project bond)

42.

prende atto che, per l'iniziativa dei prestiti obbligazionari europei per il finanziamento di progetti (project bond), è prevista una fase pilota negli anni 2012-2013 sotto la guida della BEI. Si tratta di progetti la cui pianificazione è già in ampio stato di avanzamento nel quadro degli orientamenti TEN-E. La Commissione, nella sua valutazione d'impatto, si attende che nella fase pilota venga ammesso alla fine un solo progetto energetico;

43.

concorda con il Consiglio dei regolatori europei dell'energia (Council of European Energy Regulators – CEER) nel ritenere che i project bond per investimenti nel quadro delle reti esistenti possano essere impiegati solo a determinate condizioni, dato che la delimitazione sembra alquanto problematica. Per le connessioni offshore e le vie di collegamento transfrontaliere essi potrebbero costituire uno strumento utile;

44.

fa notare, tuttavia, che, per gli operatori di reti, questo tipo di finanziamento di progetti è ancora infrequente, per cui potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che il nuovo tipo di assets venga accettato dagli investitori. La Commissione e la BEI dovrebbero quindi sollecitare la fiducia dei potenziali investitori scegliendo progetti valutati in maniera accurata e affidabile: l'obiettivo dev'essere far sì che i project bond raggiungano un rating da «titoli da investimento», in modo da rendere la sottoscrizione del prestito attraente anche per i grandi investitori istituzionali;

45.

rileva con soddisfazione, dal punto di vista dell'impiego delle risorse di bilancio, il fatto che vengano ora introdotti anche strumenti di finanziamento complementari agli aiuti a fondo perduto. Al riguardo occorre tuttavia assicurarsi che vengano finanziati esclusivamente progetti dei quali e per i quali esista un effettivo bisogno, ossia che siano necessari e inoltre di provata insostenibilità commerciale - in nessun caso si dovrebbero «sovrafinanziare» progetti commercialmente sostenibili, sostituendosi così alle fonti di finanziamento private. In particolare dovrebbero ottenere capitale di prestito subordinato soltanto quei progetti che siano stati valutati in maniera affidabile - in nessun caso si dovrà creare un mercato artificiale, «mantenuto in vita» solo grazie al cofinanziamento dell'UE e bisognoso di essere alimentato di continuo con nuove risorse per evitare l'insolvibilità. Nel corso della fase pilota è necessario verificare regolarmente se non siano più vantaggiosi, dal punto di vista macroeconomico, dei metodi di sostegno alternativi, nel qual caso si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di concedere, al posto dei prestiti previsti, dei finanziamenti consortili;

46.

sottolinea che il finanziamento dei progetti di sviluppo di infrastrutture energetiche di riconosciute necessità ed urgenza deve restare in via prioritaria un compito delle imprese. All'UE ed agli Stati membri spetta accompagnare e sostenere le misure infrastrutturali e creare il quadro di riferimento necessario per gli attori del mercato. Per dissipare i dubbi suscitati dal volume complessivo degli investimenti necessari, la Commissione dovrebbe sforzarsi di rendere le sue prospettazioni più concrete. Occorre, in ogni caso, fissare tariffe di rete appropriate, in modo da garantire una remunerazione del capitale da investire che sia in linea con le tendenze del mercato.

F.    Rapporti con altre normative europee

47.

appoggia l'intento della Commissione di snellire il processo di rilascio delle autorizzazioni, che viene adesso coordinato da un'autorità nazionale, con l'obiettivo di portare a termine i progetti di interesse comune entro un termine più breve, a condizione che tale processo tenga adeguatamente conto delle procedure nazionali di pianificazione. A tal fine ai progetti prioritari viene assegnato uno «status di priorità». Oggetto del regolamento proposto sono, in effetti, essenzialmente questioni procedurali e organizzative;

48.

osserva che sarebbe logico che anche le norme sostanziali cui sono soggetti i progetti di interesse comune fossero adeguate a questo status prioritario. Nella sua forma attuale, però, la proposta di regolamento non comporta in sostanza alcuna semplificazione: ai fini dei requisiti della direttiva 92/43/CE (direttiva «habitat») e della direttiva quadro sulle acque, i progetti dovranno pur sempre rivestire un «rilevante interesse pubblico», e tuttavia ciò lascerà impregiudicati i requisiti sostanziali posti dalle disposizioni summenzionate. In tal senso, il testo attuale della proposta di regolamento appare ancora ambiguo. Resta comunque ferma la necessità di un parere della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat», benché la Commissione stessa debba stilare l'elenco dei progetti di interesse comune; e questa sembra proprio un'inutile duplicazione;

49.

osserva che, poiché per la durata del processo di rilascio delle autorizzazioni vengono fissati dei termini, la responsabilità di snellire la procedura incombe soprattutto alle autorità nazionali o regionali incaricate del rilascio, le quali dovranno adeguare la loro prassi amministrativa allo status prioritario del progetto in questione, mentre i requisiti sostanziali posti dalle norme UE in vigore rimangono in larga misura immutati. La Commissione dovrebbe elaborare, in stretta cooperazione con dette autorità, proposte concrete volte ad attuare tali disposizioni tenendo conto delle esigenze pratiche di efficienza e trasparenza delle procedure. La proposta attuale, dunque, si presenta sì come una semplificazione procedurale, ma di fatto non offre alcun vero aiuto sul piano applicativo.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


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