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Document 62011CN0664

Causa C-664/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 30 dicembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

OJ C 80, 17.3.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona (Spagna) il 30 dicembre 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

(Causa C-664/11)

2012/C 80/15

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parti

Ricorrente: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.

Convenuto: Banco Mare Nostrum, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

«Se la proposta da parte un ente creditizio ad un cliente di uno swap di interessi al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi a sue precedenti operazioni finanziarie debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 4), della direttiva 2004/39/CE (1) (Mifid).

2)

Qualora non venga effettuata la valutazione di idoneità, prevista dall’articolo 19, paragrafo 4 della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta dello swap di interessi sottoscritto dall’investitore con l’ente creditizio che ha fornito la consulenza.

3)

Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata previamente effettuata la valutazione dell’appropriatezza prevista dall’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva Mifid, per cause imputabili all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto di acquisto sottoscritto con l’ente creditizio stesso.

4)

Se, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva Mifid, il mero fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad un mutuo ipotecario, stipulato con il medesimo ente o con un ente diverso, costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni dell’idoneità e dell’appropriatezza previste dal citato articolo 19, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare relativamente cliente al dettaglio.

5)

Se, al fine di poter escludere l’applicazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 della direttiva Mifid, costituisca una condizione necessaria la circostanza che il prodotto finanziario cui è vincolato lo strumento finanziario proposto sia assoggettato a prescrizioni normative di tutela dell’investitore simili a quelle imposte dalla citata direttiva».


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).


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