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Document 62010CA0210

Causa C-210/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungheria) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Trasporti su strada — Violazioni delle norme relative all’utilizzo del cronotachigrafo — Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate — Sanzione forfetaria — Proporzionalità della sanzione)

OJ C 80, 17.3.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungheria) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

(Causa C-210/10) (1)

(Trasporti su strada - Violazioni delle norme relative all’utilizzo del cronotachigrafo - Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate - Sanzione forfetaria - Proporzionalità della sanzione)

2012/C 80/03

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Márton Urbán

Convenuto: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) nonché degli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) — Normativa nazionale che sanziona tutte le ipotesi di violazione delle norme relative all'utilizzazione del cronotachigrafo con una sanzione amministrativa di unico importo, senza prendere in considerazione la gravità dell’infrazione di cui trattasi e senza prevedere alcuna possibilità di un motivo di giustificazione — Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate

Dispositivo

1)

Il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime sanzionatorio come quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, recante fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), del 31 marzo 2007, che prevede l’imposizione di una sanzione amministrativa di importo forfetario per tutte le infrazioni, qualunque sia la loro gravità, alle disposizioni relative all’utilizzo dei fogli di registrazione contenute negli agli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento n. 561/2006.

2)

Il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un regime sanzionatorio quale quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, del 31 marzo 2007, recante fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, che istituisce una responsabilità oggettiva. Detto requisito, per contro, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’entità della sanzione prevista da tale sistema.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


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