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Document 52012XX0209(03)

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

OJ C 35, 9.2.2012, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/16


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

2012/C 35/03

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 41 (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1.

Il 28 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (3) (di seguito: «l’accordo»).

2.

Il 9 novembre 2011 il GEPD è stato consultato informalmente sul progetto di proposta, nel contesto di una procedura accelerata. L’11 novembre 2011 il GEPD ha formulato alcune osservazioni riservate. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD. Il presente parere è inoltre basato su una serie di interventi precedenti del GEPD e del gruppo di lavoro «articolo 29» in relazione ai dati del codice di prenotazione PNR.

2.1.   Contesto della proposta

3.

Obiettivo dell’accordo è fornire una solida base giuridica per il trasferimento di dati PNR dall’UE agli Stati Uniti. Attualmente il trasferimento di tali dati viene effettuato sulla base dell’accordo del 2007 (4) in quanto il Parlamento aveva deciso di rinviare la sua votazione sull’approvazione fintantoché non fossero state prese in considerazione le sue preoccupazioni in materia di protezione dei dati. In particolare, nella sua risoluzione del 5 maggio 2010 (5), il Parlamento aveva fatto riferimento ai seguenti requisiti:

ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo,

una valutazione d’impatto sulla privacy prima dell’adozione di qualsiasi strumento legislativo,

un test di proporzionalità che dimostri l’insufficienza degli strumenti giuridici esistenti,

rigorosa limitazione delle finalità (6) e limitazione dell’uso dei dati PNR a reati o minacce specifici, caso per caso,

limitazione della quantità di dati da raccogliere,

periodi di conservazione limitat,

divieto di estrazione dei dati e «profiling» (studio dei profili),

divieto di decisioni automatizzate che danneggino in modo significativo i cittadini (7),

opportuni meccanismi di revisione indipendente, di vigilanza giuridica e di controllo democratico,

tutti i trasferimenti internazionali devono essere conformi alle norme UE sulla protezione dei dati e sottoposti a un accertamento dell’adeguatezza.

4.

Il presente accordo deve essere considerato nel contesto dell’approccio globale ai dati PNR, che comprende negoziati con altri paesi terzi (segnatamente Australia (8) e Canada (9)) nonché una proposta per l’istituzione di un sistema PNR a livello UE (10). Rientra inoltre nell’ambito degli attuali negoziati per un accordo tra l’UE e gli USA sullo scambio di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (11). In un contesto più ampio, l’accordo è stato siglato alcune settimane prima della prevista adozione delle proposte per la revisione del quadro generale di protezione dei dati (12).

5.

Il GEPD accoglie con favore questo approccio globale volto a fornire un quadro giuridico coerente per gli accordi PNR in linea con i requisiti giuridici dell’UE. Ciononostante, si rammarica che nella pratica questa tempistica non consenta di garantire la coerenza di tali accordi con le nuove norme UE in materia di protezione dei dati. Desidera inoltre ricordare che l’accordo generale tra l’UE e gli USA sugli scambi di dati deve essere applicabile all’accordo PNR UE-USA.

2.   OSSERVAZIONI GENERALI

6.

Secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere necessaria, proporzionata e prevista dalla legge. Come ripetutamente affermato dal GEPD (13) e dal gruppo di lavoro «articolo 29» (14), la necessità e la proporzionalità dei sistemi PNR e dei trasferimenti in massa di dati PNR a paesi terzi non sono ancora state dimostrate. Anche il Comitato economico e sociale europeo e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sono dello stesso parere (15). Le osservazioni specifiche formulate di seguito non incidono su questa considerazione preliminare e fondamentale.

7.

Benché questo accordo comprenda alcuni miglioramenti rispetto all’accordo del 2007 e preveda opportune salvaguardie sulla sicurezza dei dati nonché attività di supervisione, nessuna delle preoccupazioni principali espresse nei suddetti pareri né le condizioni poste dal Parlamento europeo per fornire il proprio consenso sembrano essere state prese in considerazione (16).

3.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

3.1.   Lo scopo dell’accordo deve essere chiarito

8.

L’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo dichiara che gli USA trattano i PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire a) i reati di terrorismo e i reati connessi nonché b) i reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale. Alcuni di questi concetti vengono definiti ulteriormente.

9.

Benché queste definizioni siano più precise che nell’accordo del 2007, permangono alcune eccezioni e concetti vaghi che potrebbero derogare al principio di limitazione delle finalità e pregiudicare la certezza del diritto. In particolare:

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), la formulazione «la condotta che (…) abbia in apparenza lo scopo di intimidire o sopraffare” [o] “influenzare la politica di un governo» potrebbe fare riferimento anche ad attività che non possono essere considerate reati terroristici ai sensi della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (17). Al fine di escludere tale possibilità è necessario chiarire i concetti «avere in apparenza», «intimidire» e «influenzare»,

l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve contenere un elenco specifico di reati. Il riferimento ad «altri reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni» non è sufficiente, poiché questa soglia comprende reati differenti nell’UE e negli USA nonché nei diversi Stati membri dell’UE e nei vari Stati degli USA,

i reati minori devono essere espressamente esclusi dallo scopo dell’accordo,

all’articolo 4, paragrafo 2, occorre definire il concetto di «minaccia grave» e limitare l’uso dei dati PNR ove «disposto dall’autorità giurisdizionale» ai casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1,

analogamente, al fine di evitare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, per finalità quali il controllo delle frontiere, occorre precisare che solo i soggetti di cui si sospetta il coinvolgimento in uno dei reati elencati all’articolo 4, paragrafo 1, possono «essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito».

3.2.   L’elenco dei dati PNR da trasferire deve essere ridotto

10.

L’allegato I dell’accordo contiene 19 tipi di dati che saranno trasmessi agli USA, i quali perlopiù comprendono anche categorie di dati differenti e sono identici ai campi di dati dell’accordo del 2007, che erano già stati ritenuti sproporzionati dal GEPD e dal gruppo di lavoro «articolo 29» (18).

11.

Tale considerazione si riferisce in particolare al campo «osservazioni generali comprese le informazioni OSI (19), SSI (20) e SSR (21)», che possono rivelare dati relativi a credi religiosi (ad esempio preferenze alimentari) o alla salute (ad esempio la richiesta di una sedia a rotelle). Tali dati sensibili devono essere espressamente esclusi dall’elenco.

12.

Nel valutare la proporzionalità dell’elenco è altresì opportuno tenere presente che, a causa della trasmissione anticipata dei dati (articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo), tali categorie non si riferiranno solo ai passeggeri effettivi, ma anche a quei soggetti che alla fine non si imbarcheranno (ad esempio in seguito a cancellazioni dei voli).

13.

Inoltre, la presenza di campi di dati aperti potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. È necessario definire meglio categorie quali «tutte le informazioni di contatto disponibili», «tutte le informazioni relative al bagaglio» e «osservazioni generali».

14.

L’elenco deve pertanto essere ridotto. In linea con il parere del gruppo di lavoro «articolo 29» (22), riteniamo che i dati dovrebbero essere limitati alle seguenti informazioni: codice del documento PNR (PNR record locator code), data di prenotazione, date previste del viaggio, nome del passeggero, altri nomi che compaiono nel PNR, itinerario completo, identificatore dei biglietti gratuiti, biglietti di sola andata, informazioni sulla creazione del biglietto, dati ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote), numero del biglietto, data d’emissione del biglietto, precedenti casi di assenza all’imbarco, numero di valigie, numero dell’etichetta apposta sulle valigie, passeggero senza prenotazione, numero di valigie per tratta, trasferimenti alla classe superiore a richiesta o meno del passeggero, cambiamenti ai dati del PNR per quanto riguarda le voci suddette.

3.3.   Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) non deve trattare dati sensibili

15.

L’articolo 6 dell’accordo dichiara che il DHS filtra e «maschera» automaticamente i dati sensibili. Tuttavia, i dati sensibili verranno conservati per almeno 30 giorni e potrebbero essere utilizzati in casi specifici (articolo 6, paragrafo 4). Il GEPD desidera sottolineare che, anche dopo essere stati «mascherati», tali dati continueranno a essere «sensibili» e a riguardare persone fisiche identificabili.

16.

Come già affermato dal GEPD, il DHS non deve trattare dati sensibili riguardanti cittadini UE, anche qualora vengano «mascherati» al momento della ricezione. Il GEPD raccomanda di specificare nel testo dell’accordo che i vettori aerei non devono trasferire dati sensibili al DHS.

3.4.   Il periodo di conservazione dei dati è eccessivo

17.

L’articolo 8 dichiara che i dati PNR verranno conservati in una banca dati attiva per un periodo massimo di cinque anni e successivamente trasferiti in una banca dati dormiente e conservati per un periodo massimo di dieci anni. Questo periodo massimo di conservazione di 15 anni è chiaramente sproporzionato, a prescindere che i dati vengano conservati in banche dati «attive» o «dormienti», come già sottolineato dal GEPD e dal gruppo di lavoro «articolo 29».

18.

L’articolo 8, paragrafo 1, precisa che i dati verranno «spersonalizzati e mascherati» sei mesi dopo la loro ricezione da parte del DHS. Tuttavia, sia i dati «mascherati» che i dati conservati in una «banca dati dormiente» sono dati personali finché non vengono resi anonimi. I dati devono dunque essere resi (irreversibilmente) anonimi o cancellati subito dopo essere stati analizzati o dopo un massimo di sei mesi.

3.5.   Uso del metodo «push» e frequenza dei trasferimenti

19.

Il GEPD accoglie con favore l’articolo 15, paragrafo 1, in cui si afferma che i dati verranno trasferiti con il metodo «push». Tuttavia, l’articolo 15, paragrafo 5, esige che i vettori «forniscano l’accesso» ai dati PNR in circostanze eccezionali. Al fine di bandire in maniera definitiva l’uso del sistema «pull», e alla luce delle preoccupazioni sottolineate ancora di recente dal gruppo di lavoro «articolo 29» (23), raccomandiamo vivamente che l’accordo vieti espressamente la possibilità per i funzionari USA di accedere separatamente ai dati tramite un sistema «pull».

20.

Nell’accordo devono essere definiti il numero e la periodicità dei trasferimenti dai vettori aerei al DHS. Per aumentare la certezza del diritto, dovrebbero essere precisate in modo più dettagliato anche le condizioni in cui saranno consentiti trasferimenti aggiuntivi.

3.6.   Sicurezza dei dati

21.

Il GEPD accoglie con favore l’articolo 5 dell’accordo relativo alla sicurezza e all’integrità dei dati e, in particolare, l’obbligo di informare gli interessati di un incidente a danno della vita privata. È tuttavia necessario precisare i seguenti elementi della comunicazione della violazione dei dati:

i destinatari della comunicazione: occorre specificare quali «autorità europee competenti» devono essere informate. In ogni caso, tra queste devono figurare autorità nazionali di protezione dei dati. Deve essere informata anche un’autorità competente degli Stati Uniti,

la soglia della comunicazione a tali autorità: occorre definire cosa costituisce un «incidente grave a danno della vita privata»,

occorre specificare il contenuto della comunicazione a soggetti e autorità.

22.

Il GEPD sostiene l’obbligo di registrare o documentare tutti gli accessi ai PNR e il loro trattamento, poiché in questo modo sarà possibile verificare l’utilizzo appropriato dei dati PNR da parte del DHS nonché eventuali accessi non autorizzati al sistema.

3.7.   Supervisione e contrasto

23.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che, come afferma l’articolo 14, paragrafo 1, il rispetto delle salvaguardie per la protezione della vita privata previste dall’accordo sarà soggetto alla supervisione e alla vigilanza indipendenti dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS. Tuttavia, al fine di garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati, il GEPD e le autorità nazionali di protezione dei dati devono lavorare con il DHS sulle procedure e sulle modalità di esercizio di tali diritti (24). Il GEPD accoglierebbe con favore un riferimento a tale cooperazione nell’accordo.

24.

Il GEPD sostiene con vigore il diritto al ricorso «indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. Tuttavia, si rammarica che l’articolo 21 affermi espressamente che l’accordo «non crea né conferisce, ai sensi del diritto statunitense, diritti o benefici a persone». Benché l’accordo garantisca il diritto di chiedere il «riesame giudiziario» negli Stati Uniti, tale diritto potrebbe non essere equivalente al diritto a un effettivo riesame giudiziario nell’UE, in particolare alla luce della restrizione di cui all’articolo 21.

3.8.   Trasferimenti successivi nazionali e internazionali

25.

L’articolo 16 dell’accordo vieta il trasferimento dei dati alle autorità nazionali che non riconoscono ai PNR salvaguardie «equivalenti o comparabili» a quelle previste dal presente accordo. Il GEPD accoglie con favore tale disposizione. L’elenco delle autorità che potrebbero ricevere dati PNR deve tuttavia essere ulteriormente precisato. Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali, l’accordo stipula che possono avvenire solo se l’uso previsto dal destinatario è in linea con le disposizioni da esso stabilite e adduce garanzie a tutela della vita privata «analoghe» a quelle previste dall’accordo, salvo in casi di emergenza.

26.

Per quanto riguarda i termini «comparabile» o «equivalente» utilizzati nell’accordo, il GEPD desidera sottolineare che il DHS non deve effettuare trasferimenti successivi nazionali o internazionali a meno che il destinatario adduca salvaguardie non meno rigorose di quelle stabilite nell’accordo in vigore. Nell’accordo occorre altresì precisare che il trasferimento di dati PNR deve avvenire caso per caso, garantendo che ai destinatari interessati vengano trasferiti solo i dati necessari e che non siano consentite eccezioni. Il GEPD raccomanda inoltre che i trasferimenti di dati verso paesi terzi siano subordinati ad una previa autorizzazione giudiziaria.

27.

L’articolo 17, paragrafo 4, dichiara che, quando i dati di un residente di uno Stato membro dell’Unione europea vengono trasferiti verso un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro interessato devono esserne informate qualora il DHS sia a conoscenza della situazione. Questa condizione deve essere soppressa, in quanto il DHS deve essere sempre a conoscenza dei trasferimenti successivi verso paesi terzi.

3.9.   Forma e verifica dell’accordo

28.

La forma giuridica scelta dagli Stati Uniti per aderire all’accordo non è chiara, così come non lo è il modo in cui il presente accordo diventerà giuridicamente vincolante negli USA. Questi punti devono essere chiariti.

29.

L’articolo 20, paragrafo 2, riguarda la coerenza con l’eventuale sistema PNR dell’UE. Il GEPD osserva che le consultazioni sull’adeguamento del presente accordo esamineranno in particolare «se l’eventuale sistema PNR dell’UE applichi salvaguardie per la protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nell’accordo in vigore». Al fine di garantire la coerenza, un eventuale adeguamento dovrà anche (e in particolare) prevedere salvaguardie più rigorose nell’eventuale sistema PNR dell’UE.

30.

L’accordo deve essere verificato anche alla luce del nuovo quadro per la protezione dei dati e della possibile conclusione di un accordo generale tra l’UE e gli USA sullo scambio di dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Si potrebbe aggiungere una nuova disposizione analoga all’articolo 20, paragrafo 2, in cui si affermi che «nell’ipotesi che sia istituito un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati nell’UE o venga concluso un nuovo accordo sullo scambio di dati tra l’UE e gli USA, le parti si consulteranno per stabilire se l’accordo in vigore debba essere adeguato di conseguenza. Tali consultazioni esamineranno in particolare se eventuali future modifiche del quadro giuridico dell’UE per la protezione dei dati o un eventuale futuro accordo UE-USA in materia di protezione dei dati applichi salvaguardie per la protezione dei dati più rigorose di quelle previste nell’accordo in vigore».

31.

Quanto alla verifica dell’accordo (articolo 23), il GEPD ritiene che le autorità nazionali di protezione dei dati dovrebbero essere espressamente incluse nel gruppo di verifica. La verifica dovrebbe concentrarsi anche sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle misure, sull’effettivo esercizio dei diritti degli interessati e comprendere la verifica del modo in cui sono trattate, nella pratica, le richieste delle persone interessate, soprattutto ove non sia stato permesso l’accesso diretto. La frequenza delle verifiche dovrebbe essere specificata.

4.   CONCLUSIONE

32.

Il GEPD accoglie con favore le salvaguardie sulla sicurezza dei dati e le attività di supervisione previste nell’accordo nonché i miglioramenti apportati rispetto all’accordo del 2007. Permangono tuttavia molte preoccupazioni, specialmente per quanto riguarda la coerenza dell’approccio globale ai PNR, la limitazione delle finalità, le categorie di dati da trasferire al DHS, il trattamento dei dati sensibili, il periodo di conservazione, le eccezioni al metodo «push», i diritti degli interessati e i trasferimenti successivi.

33.

Queste osservazioni non pregiudicano i criteri di necessità e di proporzionalità di un sistema di PNR legittimo e di un accordo che prevede il trasferimento in massa di dati PNR dall’UE verso paesi terzi. Come ha ribadito il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 5 maggio, «i principi di necessità e di proporzionalità sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo».

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 807 definitivo.

(4)  Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18).

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada (GU C 81E del 15.3.2011, pag. 70). Cfr. anche le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 marzo 2003, sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici (GU C 61E del 10.3.2004, pag. 381), del 9 ottobre 2003, sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti (GU C 81E del 31.3.2004, pag. 105), del 31 marzo 2004, sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (GU C 103E del 29.4.2004, pag. 665), la raccomandazione destinata al Consiglio, del 7 settembre 2006, sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d’America sull’impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata (GU C 305E del 14.12.2006, pag. 250), la risoluzione del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l’accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni (GU C 287E del 29.11.2007, pag. 349), e la risoluzione del 12 luglio 2007 sull’accordo PNR con gli Stati Uniti d’America (Testi adottati, P6_TA(2007)0347). Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu

(6)  I dati PNR possono essere utilizzati soltanto ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza in caso di grave criminalità organizzata transnazionale o di terrorismo a livello transfrontaliero, sulla base delle definizioni giuridiche stabilite nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3) e nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(7)  «Non può essere adottata nessuna decisione di divieto di volo o di indagare o perseguire un individuo sulla sola base di tali ricerche automatizzate o consultazione di banche di dati».

(8)  Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, firmato il 29 settembre 2011.

(9)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15).

(10)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM/2011/0032 definitivo).

(11)  Il 3 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l’avvio dei negoziati per un accordo tra l’UE e gli USA sulla protezione dei dati personali che vengono trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Cfr. il comunicato stampa della Commissione all’indirizzo http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1661&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it

(12)  Cfr. la comunicazione della Commissione su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea, 4 novembre 2010, COM(2010) 609 definitivo, e il suo seguito.

(13)  Parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, parere del GEPD del 15 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, parere del GEPD del 19 ottobre 2010 sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, e parere del GEPD del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu

(14)  Parere 10/2011 del gruppo di lavoro «articolo 29» sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, parere 7/2010 del gruppo di lavoro «articolo 29» concernente la comunicazione della Commissione europea sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, parere 5/2007 del gruppo di lavoro «articolo 29» relativo al nuovo accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti concluso nel luglio 2007 e parere 4/2003 del gruppo di lavoro «articolo 29» sul livello di protezione assicurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2011_en.htm

(15)  Parere dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali del 14 giugno 2011 sulla proposta di direttiva sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (disponibile all’indirizzo http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (disponibile all’indirizzo http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.15579).

(16)  Cfr. nota 5.

(17)  Decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(18)  Cfr. i pareri del GEPD e del gruppo di lavoro «articolo 29» menzionati in precedenza.

(19)  Other Service related Information.

(20)  Special Services Information.

(21)  Special Service Requests.

(22)  Cfr. il parere 4/2003 del gruppo di lavoro «articolo 29», menzionato in precedenza.

(23)  Cfr. la lettera del 19 gennaio 2011 indirizzata dal gruppo di lavoro «articolo 29» al commissario Malmström riguardo agli accordi sui dati PNR siglati dall’UE con gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.

(24)  Il gruppo di lavoro «articolo 29», per esempio, ha già fornito orientamenti sull’informazione dei passeggeri (cfr. il parere 2/2007 del gruppo di lavoro «articolo 29» del 15 febbraio 2007, rivisto ed aggiornato il 24 giugno 2008, in merito al trasferimento di dati PNR alle autorità statunitensi, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp151_it.pdf).


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