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Document 62011CN0469

Causa C-469/11 P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2011 , causa T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

OJ C 331, 12.11.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/13


Impugnazione proposta il 14 settembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2011, causa T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-469/11 P)

2011/C 331/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-409/09;

Respingere integralmente l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione;

Rinviare gli atti al Tribunale affinché si pronunci sul merito della controversia;

Condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese, incluse quelle sostenute in collegamento con la fase iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché, ove fosse accolta, a quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di applicare la disposizione di cui all’art. 102, n. 2, del Regolamento di procedura, relativo all’aumento forfettario dei termini in ragione della distanza di un solo periodo di 10 giorni, a casi che arrivano a stabilire la mancata responsabilità contrattuale delle Istituzioni Europee.

Il Tribunale, omettendo di applicare le disposizioni di cui all’art. 102, n. 2, ha violato il principio della parità di trattamento e della certezza del diritto.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo che il termine di prescrizione cominciasse a decorrere dal momento in cui è stata comunicata alla ricorrente la decisione della Commissione di respingere la sua offerta.


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