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Document 62011CN0382

Causa C-382/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

OJ C 298, 8.10.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Varna (Bulgaria) il 18 luglio 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Causa C-382/11)

2011/C 298/24

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Varna

Parti

Ricorrente: M SAT CABLE AD

Convenuto: Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Questioni pregiudiziali

1)

Cosa si debba intendere per «Internet» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031 (1)), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

2)

Cosa si debba intendere per «modem» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

3)

Cosa si debba intendere per «modulazione» e «demodulazione» ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee per il 2009 (regolamento della Commissione 19 settembre 2008, n. 1031), pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 maggio 2008 (C 133, pag. 1) (modifica relativa alle sottovoci 8528 90 00, 8528 71 13 e 8528 71 90), qualora si tratti di classificare una merce sotto il codice TARIC 8528711300.

4)

Quale sia la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100EMC, in base alla quale deve avvenire la classificazione doganale: se la ricezione di segnali televisivi o l’impiego di un modem che consente lo scambio interattivo di informazioni necessario per accedere a Internet.

5)

Qualora la funzione rilevante (funzione principale) dell’apparecchio set-top box TF6100EMC sia costituita dall’impiego di un modem che consenta uno scambio interattivo di informazioni, necessario per accedere a Internet: se, per la classificazione doganale, rilevi il tipo di modulazione e demodulazione effettuata dal modem ovvero il tipo di modem impiegato, o se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso ad Internet.

6)

Se sia ammissibile che le autorità doganali modifichino la classificazione doganale di una determinata merce senza ispezionare materialmente la merce importata, e che la perizia venga redatta esclusivamente sulla base di prove scritte, e segnatamente del manuale d’uso, delle caratteristiche tecniche e dell’esame di un apparecchio dello stesso produttore, con lo stesso numero, proveniente da un’altra importazione.

7)

In quale sottovoce e in quale codice occorra classificare un apparecchio che corrisponde alla descrizione dell’apparecchio TF6100EMC.

8)

Qualora il set-top-box TF6100EMC debba essere classificato nella sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata: se l’applicazione di un’aliquota positiva di dazi doganali sia un’applicazione legittima del diritto comunitario qualora una siffatta classificazione costituisca una violazione degli obblighi della Comunità risultanti dall’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione parte II b dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, o se dalla classificazione nella voce 8521 derivi la conseguenza che il set-top box TF6100EMC non rientra nell’ambito di applicazione della parte di cui trattasi dell’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione.


(1)  GU L 291, pag. 1.


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