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Document 62011CN0349

Causa C-349/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

OJ C 282, 24.9.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 4 luglio 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

(Causa C-349/11)

2011/C 282/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Auditeur du travail

Convenuto: Yangwei SPRL

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1), debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che preveda:

l’obbligo di conservare una copia del contratto di lavoro a tempo parziale o un estratto contenente gli orari di lavoro, l’identità e la firma delle due parti nel luogo in cui può essere consultato il regolamento di lavoro (art. 157 della legge di programmazione);

l’obbligo secondo cui deve essere possibile stabilire in qualsiasi momento l’inizio del periodo di lavoro (art. 158 della legge di programmazione);

riguardo agli orari variabili, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare gli orari al lavoratore mediante avviso almeno cinque giorni prima; un avviso deve inoltre essere affisso all’inizio della giornata con l’orario individuale di lavoro di ciascun lavoratore a tempo parziale; tale avviso deve inoltre essere conservato per un anno (art. 159 della legge di programmazione);

l’obbligo per il datore di lavoro che impieghi lavoratori a tempo parziale di disporre di un documento in cui vengono segnate tutte le deroghe agli orari di lavoro di cui agli artt. 157-159 (art. 160 della legge di programmazione), documento che deve essere redatto secondo determinate modalità precisate nell’art. 161 della legge di programmazione.


(1)  GU 1998, L 14, pag. 9.


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