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Document 62011TN0390

Causa T-390/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

OJ C 269, 10.9.2011, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/57


Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

(Causa T-390/11)

2011/C 269/124

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto (seconda commissione di ricorso) 19 aprile 2011 (procedimento R 1802/2010-2), in quanto ha negato al marchio internazionale n. 918 426«EVONIK» l’estensione della protezione all’Unione europea;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EVONIK» per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 e 42 — registrazione internazionale n. 918 426

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «EVO» per prodotti e servizi delle classi 7, 37 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto i) non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ii) la commissione di ricorso si sarebbe fondata su motivi in merito ai quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione, e iii) la commissione di ricorso avrebbe fondato la decisione impugnata su argomenti che non sarebbero stati addotti dall’opponente nel corso del procedimento.


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