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Document 62011TN0372

Causa T-372/11: Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)

OJ C 269, 10.9.2011, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/54


Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)

(Causa T-372/11)

2011/C 269/120

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: avv. D. Altenburg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 marzo 2011, procedimento R 1440/2010-1;

respingere il ricorso nel procedimento R 1440/2010-1 relativo alla pronuncia sull’opposizione B 1384694;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «basic», nei colori giallo, blu e rosso, per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 6752811.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5648159 del marchio figurativo «BASIC», per servizi delle classi 35, 37 e 39.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta per parte dei servizi in contestazione della classe 35 e per tutti i servizi in contestazione della classe 39. L’opposizione è stata respinta per i restanti servizi della classe 35.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata nella parte in cui ha respinto l’opposizione per parte dei servizi della classe 35. La domanda di marchio comunitario per tali servizi è stata respinta e così il ricorso per i restanti servizi della classe 35.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello oggetto dell'opposizione.


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