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Document 62011CN0282

Causa C-282/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 giugno 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

OJ C 269, 10.9.2011, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 giugno 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-282/11)

2011/C 269/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Concepción Salgado González

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408 (1), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un’interpretazione di quest’ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per 210, ove tale divisore è stabilito per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia, conformemente all’art. 162, n. 1, della Ley General de la Seguridad Social.

2)

Qualora la precedente questione venisse risolta in senso negativo, se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un’interpretazione di quest’ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall’assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per il numero di anni di contribuzione in Spagna.

3)

Nel caso in cui la seconda questione venisse risolta negativamente e a prescindere dalla soluzione, positiva o negativa, della prima questione, se l’allegato XI, parte G, punto 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883 (2), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere applicato per analogia al caso del presente procedimento, allo scopo di soddisfare gli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed all’art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, e se, in conseguenza di tale applicazione, sia possibile coprire il periodo di contribuzione maturato in Portogallo con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo contributivo, tenendo conto dell’evoluzione dei prezzi al consumo.

4)

Nel caso in cui le prime tre questioni venissero risolte negativamente, e quindi se nessuna delle interpretazioni suggerite in precedenza potesse essere accolta del tutto o in parte, quale sia la corretta interpretazione dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea, utile per la soluzione della controversia descritta nella presente ordinanza, che risulti più conforme agli obiettivi comunitari enunciati all’art. 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 del detto regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché al tenore letterale dell’allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo.


(1)  GU L 149, pag. 2.

(2)  GU L 166, pag. 1.


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