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Document 62010CA0104

Causa C-104/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 juillet 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin) (Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE — Accesso alla formazione professionale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Rigetto di una candidatura — Accesso di un candidato ad una formazione professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati)

OJ C 269, 10.9.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 juillet 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin)

(Causa C-104/10) (1)

(Direttive 76/207/CEE, 97/80/CE e 2002/73/CE - Accesso alla formazione professionale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Rigetto di una candidatura - Accesso di un candidato ad una formazione professionale alle informazioni riguardanti le qualifiche degli altri candidati)

2011/C 269/19

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Patrick Kelly

Convenuta: National University of Ireland (University College, Dublin)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio (GU L 269, pag. 15) — Candidato che non ha ottenuto un posto per seguire un corso di formazione professionale e che lamenta la violazione del principio di parità di trattamento — Richiesto di accesso alle informazioni sulle qualifiche degli altri candidati

Dispositivo

1)

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, dev’essere interpretato nel senso che non prevede il diritto per un candidato ad una formazione professionale, che ritenga che l’accesso alla medesima gli sia stato negato per mancato rispetto del principio di parità di trattamento, di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, affinché sia in grado di dimostrare «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta», ai sensi della menzionata disposizione.

Tuttavia, non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, possa rischiare di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva medesima, privando in tal modo, segnatamente, l’art. 4, n. 1, della stessa del proprio effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nella causa principale.

2)

L’art. 4 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, ovvero l’art. 1, punto 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207, devono essere interpretati nel senso che non prevedono il diritto per un candidato ad una formazione professionale di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione medesima riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla formazione, qualora tale candidato ritenga di non aver avuto accesso alla formazione de qua secondo gli stessi criteri applicati agli altri candidati e di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 4, ovvero quando il candidato medesimo lamenti di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi del detto art. 1, punto 3, per quanto attiene all’accesso alla formazione professionale stessa.

3)

Nel caso in cui un candidato ad una formazione professionale possa invocare la direttiva 97/80 al fine di accedere ad informazioni in possesso dell’organizzatore della formazione stessa riguardanti le qualifiche degli altri candidati alla medesima, le norme del diritto dell’Unione in materia di riservatezza possono incidere su tale diritto d’accesso.

4)

L’obbligo previsto all’art. 267, n. 3, TFUE non differisce a seconda che nello Stato membro interessato esista un sistema giuridico accusatorio ovvero un sistema giuridico inquisitorio.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


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