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Document 62011TN0199

Causa T-199/11 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2011 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011 , causa F-132/07, Strack/Commissione

OJ C 232, 6.8.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/30


Impugnazione proposta il 30 marzo 2011 da Guido Strack avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-132/07, Strack/Commissione

(Causa T-199/11 P)

(2011/C 232/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare per intero la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 20 gennaio 2011, causa F-132/07, e decidere conformemente alle domande del ricorrente in tale procedimento;

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 17 settembre 2009, causa F-132/07, nella parte in cui essa ha respinto la domanda del ricorrente di pronuncia di una sentenza contumaciale;

annullare le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con le quali la causa F-132/07, in un primo tempo assegnata alla Prima Sezione, è stata successivamente assegnata alla Seconda Sezione;

annullare la decisione della Commissione 23 luglio 2007, così come le decisioni implicite 9 agosto 2007 e 11 settembre 2007 che la integrano, e la decisione 9 novembre 2007 nella parte in cui esse respingono le domande del ricorrente 9 aprile 2007, 11 maggio 2007 e 11 ottobre 2007 volte ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di documenti (a tutti gli effetti di legge, in particolare degli artt. 17, 17 bis, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari così come di eventuali disposizioni giuridiche sul diritto d'autore e la protezione dei dati) e a proporre denunce penali nei confronti di (ex) commissari e funzionari della Commissione;

condannare la Commissione ad un risarcimento danni in misura pari ad almeno EUR 10 000 per i danni immateriali, morali e alla salute subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento;

il ricorrente chiede inoltre, facendo riferimento alla costante giurisprudenza a tale riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo, un risarcimento in misura pari ad almeno EUR 2 000, il cui preciso ammontare egli rimette alla discrezionalità del Tribunale, dovuto all’eccessiva durata del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce venti motivi.

Con tali motivi egli deduce tra l’altro: l’incompetenza del collegio che ha pronunciato le decisioni impugnate, l’illiceità del rifiuto di pronunciare una sentenza contumaciale, l’illiceità delle proroghe concesse alla Commissione, il fatto che non si sia debitamente proceduto a riunire la causa con altre cause pendenti tra le parti, l’errata rappresentazione dei fatti di causa nella relazione d’udienza e nella sentenza impugnata, la parzialità del giudice relatore, la violazione del regime linguistico del Tribunale e la discriminazione del ricorrente fondata sulla lingua nonché la mancata traduzione di documenti di causa.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso errori di diritto e non avrebbe sufficientemente motivato la propria sentenza. Ciò tra l’altro relativamente all’interpretazione e all’applicazione degli artt. 11, 17, 17 bis, 19, 25, e 90 e segg. dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, degli artt. 6, 10 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 11, 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


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