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Document 62011TN0243

Causa T-243/11: Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Glaxo Group/UAMI — Farmodiética (ADVANCE)

OJ C 194, 2.7.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/19


Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Glaxo Group/UAMI — Farmodiética (ADVANCE)

(Causa T-243/11)

2011/C 194/32

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito) (rappresentato da: O. Benito, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S.Marcos, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento fino alla decisione nel procedimento di dichiarazione di nullità pendente in Portogallo, dal momento che tale procedimento di dichiarazione di nullità riguarda l’unico motivo in base al quale il marchio comunitario n. 6472971 è stato negato, e, nel caso in cui tale domanda di dichiarazione di nullità non sia accolta,

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2011, procedimento R 665/2010-4; e

condannare il convenuto e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ADVANCE», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio n. 6472971.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo portoghese n. 417744 «ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE. MORE EFFECTIVE» per prodotti delle classi 3 e 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 65, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha ritenuto che la ricorrente non abbia impugnato la decisione della divisione di opposizione 25 febbraio 2010, in relazione alla somiglianza dei segni contrapposti, (ii) ha considerato che non sussistessero motivi per discostarsi dalla decisione della divisione di opposizione 25 febbraio 2010 relativamente alla somiglianza dei prodotti interessati, (iii) ha omesso di esaminare se i prodotti interessati della classe 3 siano simili o meno ai prodotti interessati della classe 5, (iv) non ha chiarito perché fosse rilevante tener conto del modo in cui i segni sono pronunciati in inglese, mentre il territorio di riferimento è il Portogallo, (v) ha dichiarato che i marchi contrapposti sono simili da un punto di vista fonetico in inglese, (vi) ha effettuato una valutazione non corretta in relazione al confronto tra i segni, giungendo alla conclusione che il grado di somiglianza sia medio, e (vii) ha condotto una valutazione scorretta e incompleta nell’apprezzare globalmente il rischio di confusione.


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