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Document 52011XC0527(02)

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1 ; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5 ; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11 ; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14 ; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31 ; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14 ; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12 ; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13 ; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5 ; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15 ; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9 ; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2 ; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15 ; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20 ; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5 ; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26 ; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8 ; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6 )

OJ C 157, 27.5.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/5


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6)

2011/C 157/04

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale degli Affari interni.

ITALIA

sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006, nella GU C 57 dell'1.3.2008 e nella GU C 207 del 14.8.2008

I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 sono i seguenti:

permessi di soggiorno con validità temporanea — validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:

affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),

motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),

motivi religiosi,

studio,

missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),

asilo politico,

apolidia,

tirocinio formazione professionale,

riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),

ricerca scientifica,

attesa occupazione,

lavoro autonomo,

lavoro subordinato,

lavoro subordinato stagionale,

famiglia,

famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),

volontariato,

protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE),

permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente,

permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:

permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi),

carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:

carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi, con validità fino a cinque anni,

carta d'identità M.A.E.: (carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri):

mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,

mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,

mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,

mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,

mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,

mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,

mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,

mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario.

N.B: i modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i Consoli onorari stranieri non vengono più rilasciati e sono sostituiti dal mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

Sul retro delle carte d'identità è indicato che la carta di identità esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen,

elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.


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