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Document 52011AE0537

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento “OCM unica” )» — COM(2010) 799 definitivo — 2010/0385 (COD)

OJ C 132, 3.5.2011, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/89


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento “OCM unica”)»

COM(2010) 799 definitivo — 2010/0385 (COD)

2011/C 132/17

Relatore: NARRO

In data 18 gennaio 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

COM(2010) 799 definitivo — 2010/0385 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 febbraio 2011.

Alla sua 470a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 marzo 2011 (seduta del 15 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 174 voti favorevoli, 5 voti contrari e 15 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore gli elementi di semplificazione e trasparenza che l'applicazione del Trattato di Lisbona può conferire alla complessa normativa derivante dalla OCM unica. Si rende però necessario proseguire verso una maggiore semplificazione e chiarezza a favore dei cittadini.

1.2

Il CESE valuta positivamente i processi di consultazione delle parti interessate e degli Stati membri finalizzati all'elaborazione di atti dell'UE e auspica che questa pratica venga mantenuta. Nel contesto creato dall'applicazione del nuovo sistema di atti delegati e atti di esecuzione è indispensabile promuovere la trasparenza e il dialogo coi rappresentanti del settore.

1.3

La Commissione dovrebbe procedere senza indugio a spiegare in che forme si concretizzerà la consultazione degli esperti e quale sarà il nuovo funzionamento del comitato di gestione per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

1.4

Il CESE si pronuncia per una definizione chiara degli atti delegati e chiede una definizione del termine «non essenziali» che caratterizza tali atti, una definizione della durata della delega, oltre che una attenta valutazione «caso per caso». Al riguardo, è fondamentale che si diano al Parlamento e al Consiglio informazioni dettagliate e urgenti quanto agli atti da adottare, al fine di agevolare l'eventuale revoca della delega.

2.   Antecedenti del parere

2.1

Scopo della proposta è allineare il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che istituiva un'unica organizzazione comune dei mercati (OCM unica), con la differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Pertanto, essa si limita ad adeguare la OCM unica ai nuovi requisiti del Trattato di Lisbona, senza alterare l'attuale impostazione a livello di Unione.

2.2

Gli articoli 290 e 291 del Trattato di Lisbona prevedono che si modifichi la procedura decisionale corrente tra la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo per quanto riguarda le norme di esecuzione dei testi legislativi comunitari.

2.3

L'articolo 290 del TFUE conferisce alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Un atto delegato della Commissione può pertanto determinare gli elementi aggiuntivi e «non essenziali» necessari al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. La Commissione può adottare atti delegati per stabilire le condizioni di partecipazione degli operatori a un dato regime, gli obblighi derivanti dal rilascio di un titolo, i criteri di ammissibilità dei prodotti in relazione all'intervento sul mercato, definizioni …

2.4

In virtù dell'articolo 291 del TFUE, gli Stati membri sono competenti ad attuare il regime istituito dal legislatore. Tale articolo sottolinea però la necessità che il regime si applichi in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. Pertanto, il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle condizioni uniformi di attuazione dell'organizzazione comune dei mercati e al quadro generale dei controlli che gli Stati membri devono effettuare.

2.5

L'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE rappresenta, in via eccezionale, una base autonoma per l'adozione di atti giuridici da parte del Consiglio. Esso infatti recita: «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative (…)». Tale disposizione rappresenta un'eccezione all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2.6

Nella sua proposta, la Commissione integra il contenuto di quattro proposte:

a)

risoluzione legislativa per quanto riguarda l'aiuto concesso nell'ambito del monopolio tedesco degli alcolici (COM(2010) 336 definitivo);

b)

proposta di regolamento per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM(2010) 486 definitivo);

c)

proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione;

d)

proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

3.   Osservazioni generali

3.1

I cambiamenti nella struttura di adozione degli atti di esecuzione non comportano forse una vera e propria rivoluzione, ma segnano sicuramente un importante passaggio verso un nuovo modello, che modifica le competenze di esecuzione degli atti comunitari. La partecipazione degli Stati membri alle decisioni di esecuzione si limiterà ai soli casi in cui risulti indispensabile un'armonizzazione fra paesi per l'attuazione di un testo.

3.2

Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo sistema, la Commissione deve sviluppare una nuova regolamentazione, che precisi le competenze e l'organizzazione degli organi che sostituiscono i comitati nel quadro della procedura di comitato (comitologia), che viene abrogata.

3.3

Per il futuro è assolutamente indispensabile promuovere la partecipazione degli Stati membri e dei rappresentanti del settore all'adozione degli atti legislativi: il processo di smantellamento del sistema tradizionale di comitologia non può tradursi in una marginalizzazione del ruolo degli operatori del settore.

3.4

I gruppi consultivi, in quanto organi di consultazione delle parti interessate della società civile, rappresentano una componente fondamentale del processo decisionale europeo. Appare evidente la necessità di non mettere in discussione questi organi di interscambio, data la loro natura di vettore delle conoscenze e della realtà del settore presso la Commissione europea.

3.5

Gli atti delegati, riservati agli elementi «non essenziali» di un atto legislativo, sono una questione controversa nel dibattito fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Tali atti rivestono un'importanza di primo piano, per cui sarebbe necessario approfondire la definizione della natura «non essenziale» degli elementi di un atto legislativo e la definizione della durata della delega, oltre che procedere a un'attenta valutazione «caso per caso».

3.6

Il CESE esprime preoccupazione in merito all'eccezione alla regola generale della procedura legislativa ordinaria per l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative». Il ruolo del Parlamento europeo in materia di agricoltura deve essere salvaguardato, e pertanto si chiede un'interpretazione restrittiva e coerente dell'articolo suddetto.

4.   Osservazioni particolari

4.1

La Commissione ha compiuto uno sforzo considerevole e di grande complessità per adeguare il cospicuo impianto normativo della OCM unica alla nuova situazione introdotta dal Trattato di Lisbona. In questo nuovo esercizio di semplificazione è molto importante non soltanto che le amministrazioni beneficino del nuovo sistema, ma anche che gli amministrati tocchino con mano una riduzione degli oneri burocratici e della loro complessità.

4.2

La proposta di regolamento volta ad adeguare la OCM unica comprende 300 atti delegati e 294 atti di esecuzione. A differenza dell'adeguamento al Trattato di Lisbona che riguarda altre normative, come l'aiuto allo sviluppo rurale mediante il FEASR o le disposizioni comuni applicabili ai regimi di aiuto diretto agli agricoltori, in questo caso la Commissione si è limitata a un adeguamento «formale» senza prevedere nuove disposizioni.

4.3

Il CESE ritiene positivo che, a fini di trasparenza, la Commissione europea abbia indicato espressamente in vari articoli le decisioni che si possono adottare senza l'assistenza di un comitato di gestione. Nel passato si seguiva una procedura analoga, senza però l'intervento di un atto legislativo. Un esempio della procedura seguita nei confronti degli atti di esecuzione si trova agli articoli 255 e 270 della proposta riguardante la gestione delle quote per le importazioni e delle licenze per l'esportazione.

4.4

In alcuni settori, la classificazione di alcune decisioni in qualità di atti delegati può risultare problematica. Nel caso ad esempio del comparto vitivinicolo, le decisioni relative alle pratiche enologiche usciranno dalle competenze degli Stati e, considerate atti delegati, rientreranno nella competenza esclusiva della Commissione. Al riguardo, la Commissione dovrebbe chiarire i punti in cui, indipendentemente dal mero adeguamento giuridico del testo, si è creata nella pratica una modifica sostanziale delle competenze.

Bruxelles, 15 marzo 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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