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Document 62010TN0567
Case T-567/10: Action brought on 16 December 2010 — Vivendi v Commission
Causa T-567/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione
Causa T-567/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione
OJ C 72, 5.3.2011, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/18 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione
(Causa T-567/10)
2011/C 72/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget, J.-Y. Ollier e M. Struys, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusione
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare la decisione della Commissione 1o ottobre 2010 con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Vivendi il 2 marzo 2009 (registrata al numero 2009/4269), per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con conseguente violazione dell’art. 106, n. 1, TFUE, derivante dalla concessione di un vantaggio regolamentare in materia di fissazione del livello dell’abbonamento telefonico; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi nel merito.
1) |
Il primo motivo attiene alla violazione del principio di sana amministrazione, atteso che la Commissione si è limitata ad un esame sommario della denuncia presentatale dalla ricorrente. |
2) |
Il secondo motivo verte su un errore di diritto nella valutazione della nozione di diritti speciali ed esclusivi con riguardo alla direttiva 2002/77/CE (1) e all’art. 106, n. 3, TFUE.
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3) |
Il terzo motivo attiene ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda l’ampiezza degli obblighi dell’autorità di regolamentazione nazionale derivanti dalle direttive in materia di comunicazioni elettroniche, ove la condotta dello Stato membro non può trovare giustificazione nell’incompletezza o nell’imprecisione del contesto normativo. |
(1) Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).