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Document 62010TN0567

Causa T-567/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione

OJ C 72, 5.3.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/18


Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Vivendi/Commissione

(Causa T-567/10)

2011/C 72/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget, J.-Y. Ollier e M. Struys, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusione

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione della Commissione 1o ottobre 2010 con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Vivendi il 2 marzo 2009 (registrata al numero 2009/4269), per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con conseguente violazione dell’art. 106, n. 1, TFUE, derivante dalla concessione di un vantaggio regolamentare in materia di fissazione del livello dell’abbonamento telefonico;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi nel merito.

1)

Il primo motivo attiene alla violazione del principio di sana amministrazione, atteso che la Commissione si è limitata ad un esame sommario della denuncia presentatale dalla ricorrente.

2)

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nella valutazione della nozione di diritti speciali ed esclusivi con riguardo alla direttiva 2002/77/CE (1) e all’art. 106, n. 3, TFUE.

La ricorrente deduce che la Commissione non può astenersi dal sanzionare il fatto che la Repubblica francese avrebbe concesso un vantaggio regolamentare a France Telecom fissando la tariffa dell’abbonamento telefonico di servizio universale ad un livello che escluderebbe qualsiasi offerta di servizi concorrenti a quella di France Telecom stessa, richiamandosi al fatto che nessun operatore privato avrebbe presentato domanda volta all’eliminazione di tale vantaggio regolamentare.

La ricorrente deduce, in subordine, che domande di tal genere sarebbero state invece presentate.

3)

Il terzo motivo attiene ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda l’ampiezza degli obblighi dell’autorità di regolamentazione nazionale derivanti dalle direttive in materia di comunicazioni elettroniche, ove la condotta dello Stato membro non può trovare giustificazione nell’incompletezza o nell’imprecisione del contesto normativo.


(1)  Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).


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