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Document 52010AE1180

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva» (rifusione) — COM(2010) 184 definitivo — 2010/0098 (CNS)

OJ C 48, 15.2.2011, p. 160–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/160


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva» (rifusione)

COM(2010) 184 definitivo — 2010/0098 (CNS)

2011/C 48/28

Relatrice: Pirkko RAUNEMAA

La Commissione, in data 27 aprile 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

COM(2010) 184 definitivo - 2010/0098 (CNS).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 agosto 2010.

Alla sua 465a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 settembre 2010, (seduta del 15 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 127 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Le ricadute radioattive hanno quasi sempre carattere transfrontaliero. Esse causano un rilascio prolungato di sostanze radioattive, che si disperdono su lunghe distanze e interessano territori molto vasti. Gli incidenti di questo tipo possono quindi trasformarsi in catastrofi di dimensioni internazionali.

1.2   È perciò fondamentale disporre di normative chiare e aggiornate che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri possano facilmente applicare nel caso di ricadute radioattive. Per questo motivo risulta sia opportuno che necessario procedere ad una riforma della legislazione in vigore.

1.3   Dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986, la Comunità ha messo a punto delle norme che stabiliscono i limiti di contaminazione per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare (1), come pure delle modalità per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (2). La validità dei livelli ammissibili è stata riveduta per l'ultima volta nel 1995 dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom. Pertanto i livelli ammissibili andrebbero ora nuovamente sottoposti a verifica.

1.4   L'UE ha creato un organo di valutazione dei rischi efficiente e riconosciuto a livello internazionale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002). Il compito dell'EFSA dovrebbe essere esteso alla valutazione sanitaria dei residui radioattivi nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, e la Commissione dovrebbe sottoporre a verifica i dispositivi esistenti.

1.5   Per garantire un grado elevato di controllo dei livelli di radioattività nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, le autorità nazionali per la sicurezza alimentare dovrebbero essere legalmente autorizzate - accanto alle agenzie nazionali di protezione dalla radioattività - a sorvegliare i livelli massimi ammissibili di radioattività e a controllare le importazioni di prodotti alimentari e alimenti per animali qualora tali livelli vengano superati, senza dover richiedere conferma all'autorità di monitoraggio della radioattività.

1.6   La Commissione dovrebbe anche cercare di garantire, nel quadro delle disposizioni e degli orientamenti del proprio Codex Alimentarius, che vengano adottate normative internazionali riguardanti la presenza di ricadute radioattive e i loro effetti sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali, nonché determinare quali istituzioni dovranno essere principalmente responsabili per il controllo alle frontiere delle importazioni e delle esportazioni nell'Unione europea in caso di incidente.

1.7   Dato che l'acqua è uno dei principali ingredienti dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, anch'essa avrebbe dovuto figurare negli allegati del regolamento. Inoltre le relative disposizioni dovrebbero applicarsi anche a tutti gli altri usi dell'acqua potabile e non solo a quella utilizzata nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali.

1.8   Quando si verificano incidenti nucleari, è importante cercare di influire sul comportamento delle persone, inducendole a scegliere alimenti e bevande sicuri o meno pericolosi. Alle autorità nazionali e alle organizzazioni del settore spetta la responsabilità di fornire indicazioni ed effettuare azioni di sensibilizzazione.

2.   Introduzione

2.1   Contesto

2.1.1   A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.

2.1.2   Per la prima volta furono adottate misure tempestive a livello comunitario per affrontare questo tipo di incidenti nucleari, che causano l'immissione prolungata di composti radioattivi in grado di disperdersi su lunghe distanze e di avere effetti potenziali su territori molto vasti.

2.1.3   In passato, solo una volta il Comitato si è espresso sulla questione della radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3). Quel parere, tuttavia, poteva costituire soltanto un punto di vista iniziale, dato che la Commissione doveva ancora proporre dei livelli massimi ammissibili di radioattività. La presente consultazione offre quindi al Comitato l'opportunità di formulare un parere più aggiornato su questo tema.

2.2   Quadro giuridico

2.2.1   Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, stabilisce la procedura per adottare i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Esso è stato modificato in modo sostanziale nel corso degli anni (4). I livelli massimi ammissibili «di riferimento» erano stati fissati in allegati separati nel quadro della seconda modifica al regolamento.

2.2.2   Qualora la Commissione venga informata di un incidente o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva nel corso del quale i livelli massimi ammissibili possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, essa adotta un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili. Il periodo di validità di tale regolamento è per quanto possibile limitato e non deve superare i tre mesi.

2.2.3   La Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del primo regolamento entro un mese dalla sua adozione e previa consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom. Anche il periodo di validità di questo secondo regolamento è limitato. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato.

2.2.4   I livelli massimi ammissibili fissati negli allegati al regolamento possono essere rivisti o completati in base al parere di esperti ai sensi dell'articolo 31. La validità dei livelli massimi ammissibili stabiliti è stata esaminata per l'ultima volta nel 1995 dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31, alla luce delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti (5).

2.2.5   Per quanto riguarda le importazioni, l'UE ha adottato misure intese a garantire che i prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

2.2.6   In caso di emergenza radioattiva gli Stati membri sono tenuti a scambiare informazioni tramite il sistema «Ecurie» (Sistema comunitario di scambio di informazioni radiologiche urgenti) (6). Il sistema impone che, se uno Stato membro decide di prendere misure di portata generale per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva, esso dovrà notificare immediatamente tali misure alla Commissione e agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure ed indicare i motivi per cui dette misure sono state prese. Tali informazioni devono comprendere la natura dell'evento, il momento e il luogo preciso in cui si è verificato, nonché l'installazione o l'attività di cui trattasi; la causa e lo sviluppo prevedibile dell'incidente; le misure protettive prese o previste, come pure i valori misurati sui generi alimentari, sui mangimi, sull'acqua potabile e sull'ambiente.

2.3   Il documento della Commissione

2.3.1   La Commissione ha avviato la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e delle successive modifiche.

2.3.2   Nel corso del procedimento legislativo, tuttavia, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva, a favore del Consiglio, una riserva di esercizio di competenze di esecuzione che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87.

2.3.3   Poiché l'inserimento di tale considerando rappresenta una modificazione sostanziale e va pertanto oltre la mera codificazione, è stato giudicato opportuno convertire la codificazione in una rifusione al fine di introdurvi le modifiche necessarie.

2.3.4   Nel considerando 15 della proposta viene menzionata la possibilità che, in talune circostanze, il Consiglio, invece della Commissione, si riservi la facoltà di adottare immediatamente misure adeguate che, in un arco di tempo molto limitato, rendano applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva.

3.   Valutazione

3.1   È fondamentale disporre di normative chiare e aggiornate che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri possano facilmente applicare nel caso di ricadute radioattive. Per questo motivo risulta sia opportuno che necessario procedere ad una riforma della legislazione in vigore. Inoltre, la probabilità che si verifichino incidenti nelle centrali nucleari o altri fenomeni di ricadute radioattive potrebbe aumentare nell'UE, tra l'altro per l'invecchiamento delle centrali esistenti, la costruzione di numerosi nuovi impianti e il rischio di altri incidenti imprevisti.

3.2   Le ricadute radioattive interessano quasi sempre territori molto vasti, e il trasporto su lunghe distanze non ne diminuisce necessariamente l'intensità in misura significativa. Questi eventi possono pertanto trasformarsi in catastrofi sanitarie e ambientali su scala internazionale.

3.3   Rispetto al 1986, l'UE dispone ora di un organo di valutazione dei rischi efficiente e riconosciuto a livello internazionale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (regolamento (CE) n. 178/2002). I residui radioattivi nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali sono paragonabili ai contaminanti alimentari. Perciò ci si sarebbe potuti aspettare che all'EFSA venisse affidato il compito della valutazione sanitaria di tali residui. Nella proposta in esame, tuttavia, la Commissione mantiene i dispositivi già esistenti, in alcuni casi risalenti a qualche decennio fa, senza ulteriori considerazioni o giustificazioni.

3.4   Quando si verificano incidenti nucleari, è importante cercare di influire sul comportamento delle persone, inducendole a scegliere alimenti e bevande sicuri o meno pericolosi. Inoltre, i produttori agricoli devono in ogni caso essere informati sui livelli di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali nelle situazioni di crisi. A questo proposito le autorità nazionali e le organizzazioni del settore possono svolgere un ruolo guida nel fornire indicazioni ed effettuare azioni di sensibilizzazione.

3.5   È ora essenziale rifondere le disposizioni in materia di ricadute radioattive e livelli di radioattività in modo tale che la loro attuazione a livello dell'UE e degli Stati membri risulti più facile e più chiara.

3.6   I livelli massimi ammissibili di radioattività devono essere adeguati alle esigenze delle categorie più vulnerabili della popolazione: ad esempio, agli alimenti per l'infanzia andrebbero applicati valori più rigorosi di quelli vigenti per i prodotti alimentari destinati al consumo generale.

3.7   I materiali radioattivi possono contaminare le acque di superficie in occasione di test nucleari e anche nel quadro dell'utilizzo dell'energia nucleare e di sostanze radioattive in campo sanitario, industriale e della ricerca. Benché in circostanze normali si tratti di quantità trascurabili, la situazione può cambiare nel caso di un incidente radioattivo. Perciò, dato che l'acqua è uno dei principali ingredienti dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa avrebbe dovuto figurare negli allegati al regolamento.

Bruxelles, 15 settembre 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, e successive modifiche.

(2)  Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987.

(3)  CES 480/87, GU C 180 dell'8.7.1987, pagg. 20-25.

(4)  Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione e regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

(5)  Articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(6)  Cfr. nota 2.


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