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Document 52010IE0634

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Statuto della fondazione europea» (parere d'iniziativa)

OJ C 18, 19.1.2011, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/30


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Statuto della fondazione europea» (parere d'iniziativa)

2011/C 18/06

Relatrice: HELLAM

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 luglio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema:

Statuto della fondazione europea.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha adottato il proprio parere in data 30 marzo 2010.

Alla sua 462a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 aprile 2010 (seduta del 28 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 134 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

1.   Raccomandazioni e conclusioni

1.1   Il presente parere di iniziativa contiene alcune considerazioni e proposte circa l'elaborazione di uno statuto europeo adatto alle fondazioni e propone alcune linee guida che potrebbero disciplinare tale statuto.

1.2   Un esame dei bisogni e delle opportunità conferma la necessità di un progetto di legge sulle fondazioni che offra loro uno strumento adatto ad agevolarne le attività nel mercato interno. Un recente studio di fattibilità (1) e gli stessi operatori del settore (2) hanno indicato che, nell'ultimo decennio, il numero delle fondazioni e dei fondatori che desiderano sviluppare attività o iniziative di cooperazione transnazionali è cresciuto in misura considerevole. Tali fonti hanno inoltre mostrato che le fondazioni che svolgono attività transfrontaliere si trovano ad affrontare diversi ostacoli, anche di tipo giuridico, che comportano maggiori costi operativi, riducendo così l'importo globale dei fondi di cui esse possono disporre per perseguire i loro scopi di pubblica utilità.

1.3   Uno statuto della fondazione europea è stato ripetutamente invocato dal settore delle fondazioni, nonché dalle sue reti e associazioni di categoria a livello UE (3), come la soluzione più efficace in termini di costi per far fronte agli ostacoli transfrontalieri e stimolare così le attività delle fondazioni in tutta Europa.

1.4   In tale contesto il CESE esorta la Commissione a presentare una proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea, inteso a sostenere le attività di pubblica utilità, in modo che il Consiglio e il Parlamento europeo possano adottarlo a tempo debito.

1.5   Il CESE è convinto che lo statuto della fondazione europea sia uno strumento essenziale per portare i cittadini al centro del mercato interno e avvicinare l'Europa ai cittadini.

1.6   Il CESE ravvisa infatti in questo statuto un nuovo strumento atto a sostenere il perseguimento dell'interesse pubblico europeo e le azioni dei cittadini, nonché ad affrontare importanti questioni e necessità impellenti della società e dell'economia europee in settori quali la conoscenza e l'innovazione, la ricerca medica, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, l'ambiente e lo sviluppo regionale, l'occupazione e la formazione professionale, la tutela del patrimonio naturale e culturale, la promozione delle arti e della diversità culturale, la cooperazione internazionale e lo sviluppo.

1.7   Per rendere efficace e attraente questo nuovo strumento, bisognerà assicurarsi che lo statuto della fondazione europea detti norme chiare e complete in materia di costituzione e funzionamento delle fondazioni e vigilanza sulle loro attività ed abbia un'autentica dimensione europea. Lo statuto agevolerà le operazioni, le donazioni e la cooperazione transfrontaliere, offrendo uno strumento efficiente di gestione per il perseguimento di scopi di pubblica utilità, ma anche un'«etichetta» riconosciuta a livello europeo.

2.   Osservazioni generali

2.1   Ambito di applicazione e sfondo istituzionale

2.1.1

Il presente parere di iniziativa si propone di esaminare il potenziale sviluppo di uno statuto della fondazione europea che aiuti le fondazioni e i finanziatori, sempre più attivi in ambito transfrontaliero, a far fronte agli ostacoli di natura sia civilistica che fiscale che si frappongono alle loro attività, e conferisca una dimensione europea alle nuove fondazioni fin dalla loro costituzione.

2.1.2

Nel novembre 2009 la DG Mercato interno e servizi della Commissione ha reso noti i risultati di una consultazione pubblica sullo statuto della fondazione europea (4). Tale consultazione ha suscitato un gran numero di risposte, specialmente da parte di soggetti del settore non-profit, i quali hanno in genere espresso un forte sostegno nei confronti di un siffatto statuto.

2.1.3

Nel febbraio 2009 la Commissione ha pubblicato uno studio di fattibilità sullo statuto della fondazione europea (5). Lo studio mette in luce i potenziali benefici di un tale statuto in termini di riduzione o eliminazione di costi finanziari e oneri amministrativi superflui e quindi di agevolazione del compito delle fondazioni che intendono svolgere le loro attività in diversi paesi dell'UE.

2.1.4

Esistono inoltre due raccomandazioni formulate «dal basso» riguardo a uno statuto della fondazione europea:

una proposta di regolamento su uno statuto europeo delle fondazioni pubblicata nel 2005 dal Centro europeo delle fondazioni (6),

un progetto di ricerca intitolato The European Foundation - a New Legal Approach («La fondazione europea: un nuovo approccio giuridico»), pubblicato nel 2006 da esperti di diritto civile delle fondazioni e di diritto tributario (7).

2.1.5

Il 4 luglio 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione intitolata Ultimi sviluppi e prospettive del diritto societario  (8), che «invita la Commissione a portare avanti l'elaborazione di una legislazione comunitaria che preveda altre forme giuridiche di organizzazione imprenditoriale, come la fondazione europea».

2.1.6

Nel suo parere del 2009 sul tema Diversità delle forme d'impresa  (9), il CESE ha accolto con favore l'avvio dei lavori per uno statuto europeo delle fondazioni e invitato la Commissione a portare a termine la valutazione d'impatto entro l'inizio del 2010 presentando una proposta di regolamento che consenta alle fondazioni di portata europea di operare in condizioni di parità sul mercato interno.

2.1.7

Nel 2006 la Corte di giustizia ha statuito (10) che il diverso trattamento fiscale delle fondazioni di pubblica utilità residenti e non residenti costituisce una violazione ingiustificata del principio della libera circolazione dei capitali, ma solo nei casi in cui la «pubblica utilità» della fondazione non residente è riconosciuta dalla normativa dello Stato membro impositore.

2.1.8

In una causa in materia di donazioni transfrontaliere (11), la Corte ha statuito che le normative fiscali che discriminano le donazioni a favore di «enti riconosciuti di interesse generale» stabiliti in un altro Stato membro violano il Trattato CE, se questi ultimi vanno considerati «equivalenti» agli enti di interesse generale che hanno sede nello Stato membro impositore.

2.2   Osservazioni: il settore delle fondazioni nell'UE

2.2.1

In Europa il settore delle fondazioni rappresenta un'importante forza economica (12), con attività comprese tra 300 e circa 1 000 miliardi di euro e una spesa annua compresa tra 83 e 150 miliardi di euro. Inoltre, in molti paesi europei questo settore inizia già a registrare una crescita sostenuta.

2.2.2

Le fondazioni svolgono un ruolo di rilievo nel mercato del lavoro. Le 110 000 fondazioni censite dallo studio di fattibilità sullo statuto della fondazione europea, infatti, occupano direttamente a tempo pieno tra 750 000 e 1 milione di persone in tutta l'UE (13). Inoltre, attribuendo borse di studio o altre forme di sostegno finanziario a organizzazioni e persone fisiche, le fondazioni sostengono l'occupazione e il volontariato.

2.2.3

La grande maggioranza delle fondazioni stabilite nell'Unione europea è costituita su base patrimoniale e persegue uno scopo di pubblica utilità. Di regola, esse non hanno soci e sono enti a sé stanti senza scopo di lucro. Esse dispongono di una fonte di redditi stabile e affidabile, destinata irrevocabilmente a scopi di pubblica utilità. In particolare, esse possono ricavare i loro introiti da una dotazione patrimoniale, un capitale fornito da una persona fisica, una famiglia, un'impresa o un altro ente. Tale dotazione può consistere in beni «mobili» (denaro, azioni, obbligazioni, opere d'arte, diritti d'autore, licenze di ricerca) o «immobili» (terreni e fabbricati, come ad esempio musei e centri di assistenza). Infine, esse possono trarre i loro ricavi anche da altre fonti, quali ad esempio legati e donazioni, appelli alla pubblica generosità, attività in proprio o per conto terzi, lotterie.

2.2.4

Le fondazioni stabilite nell'UE lavorano su temi e su progetti di diretta utilità pubblica e contribuiscono in misura fondamentale allo sviluppo di un'Europa dei cittadini in settori che vanno dalla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, i servizi sociali e l'assistenza sanitaria, la ricerca in campo medico, l'ambiente, lo sviluppo regionale, l'occupazione e la formazione professionale e la tutela del patrimonio naturale e culturale alla promozione delle arti e della cultura nonché alla cooperazione internazionale e allo sviluppo.

2.2.5

Un numero crescente di fondazioni e di loro finanziatori opera a livello transfrontaliero. Tuttavia, le fondazioni si trovano ad affrontare ostacoli giuridici (amministrativi, civilistici e fiscali), individuati nello studio di fattibilità, tra i quali:

la diversità delle normative da uno Stato membro all'altro: le nuove iniziative europee in materia sono ritardate o abbandonate a causa della mancanza di strumenti giuridici appropriati,

la difficoltà ad ottenere il riconoscimento della propria personalità giuridica in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede,

l'incertezza giuridica quanto al riconoscimento, nello Stato membro in cui sono stabilite, del carattere di «interesse generale» della loro attività transfrontaliera e del loro status di organizzazioni di pubblica utilità,

gli oneri amministrativi e i costi legati alla costituzione di diverse filiali in altri paesi,

la mancanza della possibilità di trasferire la loro sede in un altro Stato membro,

le barriere fiscali: gli enti aventi sede in un altro Stato membro sono soggetti a discriminazione fiscale.

2.3   L'esigenza di creare uno strumento idoneo per le fondazioni

2.3.1

Sarebbe irrealistico sperare in una qualsiasi armonizzazione del gran numero di leggi che disciplinano le fondazioni negli Stati membri (14), in particolare alla luce delle differenze esistenti tra di esse quanto allo scopo, ai requisiti per la costituzione, alla governance e agli obblighi di trasparenza contabile (15).

2.3.2

Attualmente, nessuno degli strumenti giuridici europei (16) creati per sostenere la crescita dell'attività transfrontaliera di - o della cooperazione transfrontaliera tra - imprese private e organismi pubblici nell'UE è adatto alle esigenze e alle caratteristiche specifiche delle fondazioni in quanto enti privati senza fini di lucro che perseguono finalità di interesse pubblico e non hanno soci di capitale o di controllo.

2.3.3

È ormai necessario esaminare lo sviluppo di uno statuto della fondazione europea che sia accessibile e adatto alle specifiche esigenze delle fondazioni, al fine di agevolarne le attività e le iniziative di cooperazione all'interno del mercato unico, di consentire loro di riunire risorse provenienti da paesi diversi e di conferire, fin dalla loro costituzione, una dimensione europea alle fondazioni stabilite nell'UE, in modo da sostenerne le attività di pubblica utilità.

3.   Per uno statuto della fondazione europea: finalità e struttura fondamentali

3.1   Finalità e vantaggi

3.1.1

Nell'ottica della promozione dell'attività delle fondazioni di pubblica utilità in tutta l'UE, lo statuto della fondazione europea costituisce invece un'opzione valida. Esso, infatti:

migliorerebbe il quadro normativo europeo entro cui le fondazioni devono operare,

ridurrebbe gli ostacoli giuridici e amministrativi,

incoraggerebbe l'avvio di nuove attività,

agevolerebbe le attività transfrontaliere, e in particolare i partenariati, all'interno del mercato unico,

aumenterebbe la trasparenza,

offrirebbe uno strumento di gestione efficace a sostegno di obiettivi di pubblica utilità,

rendere più agili le procedure di donazione, per le attività transfrontaliere delle persone sia fisiche che giuridiche,

contribuirebbe al processo di integrazione economica e al consolidamento di una società civile europea in un contesto globalizzato come quello attuale, in cui le sfide e le minacce comuni richiedono un approccio europeo chiaro e libero da intralci e condizionamenti.

3.1.2

I vantaggi di uno statuto della fondazione europea sarebbero molteplici:

efficienza e semplificazione: tale statuto consentirebbe di costituire «fondazioni europee» (FE) registrate in uno Stato membro e riconosciute anche negli altri 26, in grado di operare in tutta l'UE in base a un unico quadro normativo e a un sistema di gestione e rendicontazione coerente. Ciò aiuterebbe le fondazioni a superare le barriere oggi esistenti e ne agevolerebbe la cooperazione e l'attività transfrontaliere,

responsabilità: lo statuto della fondazione europea chiarirebbe inoltre il concetto di fondazione, offrendo una definizione comune di «fondazione di pubblica utilità» valida in tutta l'UE, mentre oggi il termine «fondazione» è fin troppo utilizzato per designare enti molto diversi tra loro. Ciò potrebbe avere effetti positivi sulla governance delle fondazioni, offrendo un parametro di riferimento,

vantaggi economici: oltre ad abbattere i costi delle loro attività transfrontaliere, le fondazioni che optassero per lo statuto sarebbero riconosciute sia dall'amministrazione pubblica che dalla collettività, avendo un'«etichetta» affidabile a livello europeo. Lo statuto delle fondazioni europee agevolerebbe la raccolta di risorse per attività di pubblica utilità e potrebbe attrarre investimenti stranieri. Inoltre, esso potrebbe avere effetti benefici sul comportamento dei donatori e sulla propensione a donare,

vantaggi politici e per i cittadini: lo sviluppo di attività e cooperazione transnazionali incoraggerebbe l'integrazione europea nei settori che interessano direttamente chi risiede nell'UE. Lo statuto della fondazione europea potrebbe infine offrire uno strumento robusto e flessibile per sostenere il perseguimento dell'interesse pubblico e le azioni dei cittadini a livello dell'UE nonché per affrontare necessità impellenti e problemi di politica a livello globale.

3.2   Caratteristiche essenziali

3.2.1

Uno statuto della fondazione europea che voglia essere davvero efficace dovrebbe rispettare una serie di principi di base e presentare talune caratteristiche essenziali. Si tratterebbe di uno strumento di pubblica utilità aggiuntivo e facoltativo, disciplinato principalmente dal diritto dell'UE e da norme nazionali e regionali integrative.

3.2.2

Un siffatto statuto potrebbe essere concepito secondo le linee di seguito elencate, che dovranno essere precisate in dettaglio in cooperazione con le parti interessate. Esso dovrebbe dunque:

3.2.2.1

costituire uno strumento facoltativo e aggiuntivo che i finanziatori e le fondazioni attivi in più Stati membri potrebbero utilizzare per evitare di dover costituire in ciascuno di tali paesi una fondazione distinta disciplinata dal diritto interno di quel paese. Esso non si sostituirebbe alle normative interne vigenti in materia di fondazioni nei singoli Stati membri;

3.2.2.2

disciplinare in maniera semplice e completa la maggior parte degli aspetti del diritto delle fondazioni, rinviando al diritto nazionale nel minor numero possibile di settori giuridici. Ciò consentirebbe ai fondatori di risparmiare sui costi di conformità grazie al fatto di utilizzare un unico strumento giuridico e di optare per una struttura di governance che sarebbe analoga in tutti gli Stati membri;

3.2.2.3

essere una normativa di facile accesso. La FE dovrebbe poter essere costituita a tempo indeterminato o determinato per testamento da qualsiasi persona fisica residente nell'UE, con atto pubblico inter vivos da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nell'UE, mediante trasformazione di una fondazione di pubblica utilità stabilita in uno Stato membro in una FE oppure mediante fusione di fondazioni di pubblica utilità stabilite in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi. La costituzione di una FE dovrebbe essere resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale;

3.2.2.4

consentire soltanto il perseguimento di scopi di pubblica utilità. La descrizione di tale «pubblica utilità» potrebbe includere un elenco non tassativo di scopi di pubblica utilità al fine di consentire una certa flessibilità (17). Una FE dovrebbe essere considerata «di pubblica utilità» se:

(1)

serve l'interesse pubblico in genere a livello europeo/internazionale attuando direttamente i propri programmi oppure sostenendo le attività di persone fisiche, associazioni, istituzioni o altri enti; e

(2)

lo scopo per il quale è stata costituita comprende la promozione dell'interesse pubblico in uno o più settori considerati di pubblica utilità;

3.2.2.5

conferire una dimensione europea: lo statuto della fondazione europea sarebbe destinato alle fondazioni che abbiano (in senso lato) un rilievo europeo, ossia che intendano svolgere attività in più di uno Stato membro;

3.2.2.6

fissare un importo minimo del capitale, in misura tale, da un lato, da testimoniare la serietà dello scopo e delle attività della FE, e, dall'altro, da non impedire l'avvio di attività da parte di iniziative non molto capitalizzate;

3.2.2.7

non attribuire alcuna qualità «formale» di socio, ma rendere possibile una qualche forma strutturata di partecipazione, purché i diritti e gli obblighi che questa comporta non si sostituiscano a quelli della struttura di governance;

3.2.2.8

consentire, nel quadro dell'obiettivo di pubblica utilità della FE, l'esercizio di attività economiche dirette o per il tramite di un altro ente, purché qualsiasi ricavo od utile sia utilizzato per perseguire gli scopi di pubblica utilità della fondazione;

3.2.2.9

attribuire il diritto di essere titolare di beni mobili e immobili, ricevere donazioni o sussidi di ogni genere, compresi titoli azionari e altri valori mobiliari, da qualsiasi fonte lecita;

3.2.2.10

richiedere che la fondazione abbia sede in uno Stato membro dell'UE. La fondazione dovrebbe poter essere trasferita in un altro Stato membro semplicemente trasferendone la sede, senza bisogno di procedere al suo scioglimento o di costituire un nuovo ente.

3.2.2.11

stabilire regole chiare in materia di trasparenza e rendicontazione. Ogni FE dovrebbe registrare tutte le transazioni finanziarie nelle sue scritture contabili, utilizzare canali finanziari formali e depositare il bilancio annuale e le relazioni di accompagnamento presso l'autorità competente. I bilanci degli enti di maggiori dimensioni dovrebbero essere soggetti a revisione contabile;

3.2.2.12

stabilire regole chiare in materia di governance e responsabilità della FE; tuttavia, i fondatori o il consiglio di amministrazione dovrebbero poter godere di una certa flessibilità nel redigere lo statuto della singola FE in modo da conferirle l'assetto interno che ritengono più appropriato. Al riguardo potrebbe essere utile proporre, a titolo di esempio, dei modelli di statuto i quali contengano fra l'altro norme intese a evitare i conflitti di interesse.

4.   Legge applicabile

4.1.1

La proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea dovrebbe indicare le diverse fonti del diritto applicabile alla FE: il regolamento stesso, lo statuto proprio di ogni singola fondazione ed altre normative UE o di diritto interno.

4.1.2

Se è vero che la normativa sullo statuto della fondazione europea dovrebbe essere completa, è anche vero che essa dovrebbe essere redatta in forma semplice e chiara. I motivi di questo requisito sono evidenti: una normativa chiara aiuterebbe le FE a conformarsi ad essa e gli organi competenti ad assicurarsi che essa venga applicata.

4.1.3

La proposta di statuto della fondazione europea dovrebbe instaurare il quadro normativo entro cui le FE sarebbero costituite, opererebbero e assolverebbero i loro obblighi di trasparenza. Nei suoi campi di applicazione (costituzione, registrazione, scopo, capitale, sede, personalità giuridica, capacità giuridica, responsabilità degli amministratori, requisiti di trasparenza e rendicontazione, ecc.), la normativa in questione dovrebbe essere completa e non rinviare alle leggi nazionali. Ciò garantirebbe l'unità, la chiarezza e la sicurezza che tale statuto dovrebbe offrire ai terzi, ai partner e ai donatori.

4.1.4

Per quanto concerne la vigilanza sull'attività delle FE, tale compito potrebbe essere demandato a determinati organismi competenti a livello dei singoli Stati membri, ma andrebbe comunque svolto in base alle norme comuni in materia di requisiti di registrazione, informazione e vigilanza concordate a livello UE e contenute nel regolamento sullo statuto della FE.

4.1.5

Alle materie non disciplinate dalla normativa sullo statuto della fondazione europea si applicherebbero altre norme di diritto UE o normative interne degli Stati membri.

4.1.6

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, la competenza a determinare il trattamento fiscale delle FE spetterebbe all'amministrazione tributaria dello Stato membro in cui la singola FE viene tassata.

4.1.7

Le normative degli Stati membri dell'UE stabiliscono un trattamento fiscale speciale per le fondazioni di pubblica utilità (18). Una differenza di trattamento fiscale tra gli enti di pubblica utilità «nazionali» ed «esteri» si considera in potenziale conflitto con i Trattati europei, in particolare per quanto riguarda le imposte su successioni (eredità e legati) e donazioni e sui redditi di fonte estera delle fondazioni. Pertanto, una FE non residente dovrebbe anche poter beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse dalle norme nazionali alle fondazioni residenti, comprese le esenzioni dalle imposte sui redditi, dalle imposte su successioni e donazioni e dalle imposte sul valore/sui trasferimenti degli attivi patrimoniali (19).

4.1.8

Quanto al trattamento fiscale dei finanziatori e donatori delle FE, qualsiasi soggetto effettui un finanziamento o una donazione a favore di una FE, all'interno di uno stesso Stato membro o da uno Stato membro a un altro, deve godere delle stesse deduzioni o detrazioni fiscali di cui godrebbe se il beneficiario fosse un ente di pubblica utilità stabilito nello Stato membro di residenza del donatore.

4.1.9

Per quanto riguarda le imposte indirette, in un parere sul tema Diversità delle forme d'impresa  (20) il CESE ha invitato la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a studiare la possibilità di concedere alle «imprese» (in senso lato) misure compensative sulla base del loro valore sociale comprovato o del contributo verificato che esse recano allo sviluppo regionale.

Bruxelles, 28 aprile 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Studio di fattibilità sullo statuto della fondazione europea, 2009.

(2)  Questa tendenza è stata evidenziata dal Centro europeo delle fondazioni, la principale associazione di categoria delle fondazioni di pubblica utilità a livello dell'UE: due terzi dei suoi membri sono attivi in paesi diversi da quello di origine.

(3)  Centro europeo delle fondazioni, Donors and foundations networks in Europe (DAFNE) («Reti europee di donatori e fondazioni»), Network of European foundations («Rete delle fondazioni europee»).

(4)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_fr.htm (documenti non disponibili in italiano).

(5)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_fr.htm (documenti non disponibili in italiano).

(6)  http://www.efc.be/SiteCollectionDocuments/EuropeanStatuteUpdated.pdf.

(7)  http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_15347__2.pdf.

(8)  P6_TA(2006)0222.

(9)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 22.

(10)  Sentenza nella causa C-386/04, Stauffer.

(11)  Sentenza nella causa C-318/07, Persche.

(12)  Cfr. la sintesi riepilogativa (executive summary) dello studio di fattibilità citato.

(13)  Cfr. la nota 12.

(14)  Cfr. la rassegna, curata dal Centro europeo delle fondazioni, dei diversi trattamenti giuridici e fiscali delle fondazioni nell'UE: http://www.efc.be/Legal/Pages/FoundationsLegalandFiscalCountryProfiles.aspx.

(15)  In proposito si vedano le schede comparative, anch'esse a cura del CEF, delle leggi nazionali in materia di fondazioni: http://www.efc.be/Legal/Pages/Legalandfiscalcomparativecharts.aspx.

(16)  Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), la società europea (SE), la società cooperativa europea (SCE), il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

(17)  La proposta di statuto della fondazione europea pubblicata dal CEF nel 2005 conteneva appunto un elenco esemplificativo di questo tipo.

(18)  Per una sintesi delle norme fiscali applicabili alle fondazioni, si vedano le schede comparative delle leggi in materia di fondazioni pubblicate dal CEF nel 2009: http://www.efc.be/Legal/Pages/Legalandfiscalcomparativecharts.aspx.

(19)  Cfr. The European Foundation: a new legal perspective («La fondazione europea: una nuova prospettiva giuridica») http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_15347__2.pdf.

(20)  Cfr. la nota 9.


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