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Document 62010CN0265

Causa C-265/10: Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

OJ C 221, 14.8.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/21


Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-265/10)

()

2010/C 221/35

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

[dichiarare] che il regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alle sanzioni per la violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’art. 126 del citato regolamento (CE) n. 1907/2006;

condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Tenuto conto della circostanza che il Regno del Belgio non ha adottato i provvedimenti per l’applicazione delle sanzioni per la violazione del regolamento-REACH, che avrebbero dovuto essere posti in essere entro il 1o dicembre 2008, o, in ogni caso, non avendoli ad essa comunicati, la Commissione europea è giunta alla conclusione che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’art. 126 del regolamento di cui trattasi.


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