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Document 52010XC0310(02)
Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Text with EEA relevance)
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ C 58, 10.3.2010, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/20 |
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 58/07
1. INTRODUZIONE
(1) |
In base all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato stabilendo che l’intervento della Commissione non è più giustificato. In base all’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, quando intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
(2) |
British Airways («BA»), American Airlines («AA») e Iberia («IB») sono membri di «Oneworld», un’alleanza internazionale di linee aeree. Il 14 agosto 2008, hanno annunciato l’intenzione di costituire una impresa comune (joint venture) per la ripartizione delle entrate concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di passeggeri sulle rotte tra l’Europa e il Nord America. Gli accordi di joint venture tra BA, AA e IB prevedono una cooperazione su aspetti fondamentali della concorrenza come gli orari, la capacità, le tariffe e la politica commerciale. |
(3) |
Il 29 settembre 2009, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che contiene il parere provvisorio della Commissione secondo il quale la suddetta joint venture violerebbe l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFEU») su talune tratte UE-USA. Tale comunicazione degli addebiti costituisce inoltre una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(4) |
Nella valutazione preliminare la Commissione ha espresso la preoccupazione che la joint venture tra BA, AA e IB limiterebbe la concorrenza su determinate tratte, vale a dire Londra-Dallas, Londra–Boston, Londra–Miami, Londra–Chicago, Londra–New York, Madrid–Miami e Madrid–Chicago. |
(5) |
Inoltre, dato lo stretto rapporto di concorrenza tra le parti e la loro importante posizione di mercato combinata su queste tratte, la joint venture produrrebbe degli effetti anticoncorrenziali considerevoli. In particolare, nella sua valutazione preliminare la Commissione ritiene che su queste tratte la pressione concorrenziale, attualmente esercitata reciprocamente dalle parti, verrebbe meno in conseguenza della joint venture e non verrebbe sostituita dai concorrenti attuali con o senza scalo, né da nuovi concorrenti, né dalla loro espansione probabile, tempestiva e sufficiente (sia senza scalo che con uno scalo), in considerazione delle importanti barriere poste all’ingresso su questi mercati. |
(6) |
Queste ultime consistono in particolare in alcune restrizioni sugli slot negli aeroporti londinesi e nell’aeroporto JFK di New York, nel vantaggio conferito alle parti per quanto riguarda le frequenze e la posizione dominante di cui godono nei principali nodi aeroportuali (hub), nonché negli effetti di fidelizzazione derivanti dai programmi comuni Frequent Flyer e da altri programmi di incentivazione. Sussistono inoltre barriere di tipo normativo. Mentre l’accordo di prima fase UE-USA ha eliminato tutte le barriere regolamentari all’accesso sulle rotte transatlantiche, i vettori UE continuano a non poter operare sulle rotte interne negli USA («cabotaggio») e devono concludere accordi di code-sharing con i vettori USA per poter offrire voli di collegamento negli USA e non possono costituire degli hubs sul versante USA delle rotte transatlantiche. Anche le opportunità commerciali sono limitate da restrizioni sulla proprietà e il controllo delle compagnie aeree, in quanto le norme USA in materia limitano gli investimenti stranieri al 25 % del capitale con diritto di voto. Attualmente sono in corso i cosiddetti «negoziati di seconda fase» tra l’UE e gli USA allo scopo, in particolare, di accrescere le opportunità di investimento. |
(7) |
Inoltre, nella sua valutazione preliminare la Commissione ha espresso il parere che il piano di cooperazione potrebbe limitare la concorrenza non solo tra le parti ma anche tra le parti e i loro concorrenti. Un aspetto fondamentale della concorrenza sulle operazioni di lungo raggio è costituito dall’accesso al traffico di transito. Alcuni dei concorrenti delle parti presenti su alcune delle rotte summenzionate dipendono in modo particolare dal traffico interline delle parti. La valutazione preliminare ha espresso la preoccupazione che il piano di cooperazione potrebbe limitare l’accesso di tali concorrenti alle capacità interline delle parti. |
(8) |
Sulle tratte Londra–New York e Londra–Chicago, i timori in materia di concorrenza si limitavano al mercato premium (che comprende i servizi relativi a tutte le classi di cabina e di prezzo, tranne quelli relativi alla classe economica con restrizioni), mentre sulle tratte Londra–Dallas, Londra–Boston, Londra–Miami, Madrid–Miami e Madrid–Chicago i timori della Commissione riguardavano i mercati sia premium che non premium. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
(9) |
Pur esprimendo il loro disaccordo con la comunicazione degli addebiti della Commissione le parti hanno tuttavia proposto una serie di impegni, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza e consentirle di concludere che non vi sono ulteriori motivi per intervenire. |
(10) |
Gli impegni vengono riassunti qui di seguito e possono essere consultati nella loro versione integrale, in inglese, sul sito web della Direzione Generale della Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_79.html#i39_596 |
(11) |
Le parti propongono degli impegni relativi a sei tratte, vale a dire Londra–Dallas, Londra–Boston, Londra–Miami, Londra–Chicago, Londra–New York e Madrid–Miami. |
(12) |
Le parti si impegnano:
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(13) |
Le parti propongono inoltre di affidare ad un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe ad un tribunale arbitrale. |
(14) |
Tenendo conto dell’indagine parallela del caso condotta dal Ministero dei trasporti USA (Department of Transportation) («DOT») e della cooperazione tra la Commissione e il DOT ai sensi dell’allegato II dell’Accordo sul trasporto aereo UE-USA del 30 aprile 2007, gli impegni prevedono uno stretto coinvolgimento del DOT in tutta la procedura. La Commissione consulta e tiene nella dovuta considerazione il parere del DOT nelle fasi fondamentali della procedura. Il DOT può inoltre riservarsi il diritto di approvare la nomina di un amministratore fiduciario in seguito al proprio esame del progetto di cooperazione. |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
(15) |
Fatte salve le osservazioni in risposta al presente avviso, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni testé riassunti per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica alle parti della decisione della Commissione. In caso di modifiche sostanziali apportate agli impegni in conseguenza delle osservazioni in risposta al presente avviso, verrà pubblicato un nuovo avviso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(16) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre informazioni riservate siano stati omessi e sostituiti da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Verrà rispettata ogni ragionevole richiesta. |
(17) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «Caso COMP/39.596 — British Airways/American Airlines/Iberia», per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 e l’articolo 82 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 101 e dall’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di norma sono sostanzialmente identiche. Ai fini del presente avviso, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.