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Document 62009TN0367

Causa T-367/09: Ricorso presentato il 18 settembre 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria

OJ C 267, 7.11.2009, p. 82–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/82


Ricorso presentato il 18 settembre 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria

(Causa T-367/09)

2009/C 267/145

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee, Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria

Conclusioni della ricorrente

Accertare, ai sensi dell’articolo 232 CE, la carenza della Delegazione UE di Abuya e della Commissione europea.

Dichiarare, sulla base dell’articolo 288 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente, e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della stessa per un importo di Euro 600 000 (diconsi seicentomila).

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente nella presente causa è la stessa che nella causa T-264/09 Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea presso il Regno di Marocco (1).

L’oggetto della controversia sono le condizioni che avrebbero circondata la messa in esecuzione del contratto “EuropeAid 123511/D/SUP/NG — Supply, Installation, delivery, Comisioning and After-Sale Service of 114 27 Kva Generators to the EC Assisted Prime Project in Nigeria”, volto ad assicurare la fornitura e l’installazione di centoquattordici Generatori di 27 Kva, nonché lo svolgimento di servizi di assistenza post vendita, in favore del “National Authorising Officer, National Planning Commission” e, segnatamente delle sedi del predetto istituto localizzate in sei delle principali aree geografiche della Nigeria.

Afferma la ricorrente che le Convenute non hanno fatto prova di diligenza nel controllo delle condizioni in cui si svolgeva il contratto in questione, omettendo di attuare una soluzione soddisfacente per i suoi interessi di fronte ai gravi inadempimenti constatabili nella sua esecuzione.

A sostegno delle proprie conclusioni essa fa valere dei motivi e principali argomenti simili a quelli invocati nella causa T-264/09, sopraccitata.


(1)  GU C 220, del 12.09.09, pag. 16.


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