EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0332

Causa T-332/09: Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Electrabel/Commissione

OJ C 267, 7.11.2009, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/71


Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Electrabel/Commissione

(Causa T-332/09)

2009/C 267/129

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti M. Pittie e P. Honoré)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata;

in via subordinata, annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata, o quanto meno ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell’art. 2 della decisione impugnata;

in ogni caso, condannare la Commissione al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente con riferimento al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 2009, C(2009) 4416 def., con cui la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 (1), effettuando un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di notificarla e prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato comune. La ricorrente chiede, in subordine, l’annullamento o quanto meno la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale all’art. 2 della decisione impugnata.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi a:

una qualificazione errata dell’infrazione a causa, in particolare, di una confusione tra l’infrazione di omessa notifica e quella di attuazione anticipata dell’operazione di concentrazione e pertanto di una contraddizione della motivazione tra la qualificazione dell’infrazione e la valutazione della sua durata nel merito;

una violazione degli artt. 3, n. 3, e 14, n. 2, del regolamento n. 4064/89, nonché dei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, avendo ravvisato l’esistenza di un’acquisizione del controllo esclusivo di fatto della Compagnie Nationale du Rhône da parte dell’Electrabel a partire dal 23 dicembre 2003. La ricorrente afferma che la Commissione, in primo luogo, non avrebbe tenuto conto di elementi rilevanti nel caso di specie, in particolare del carattere pubblico della Compagnie Nationale du Rhône; in secondo luogo, avrebbe applicato la definizione di controllo esclusivo di fatto, da essa formulata nei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, in modo incompleto ed errato; e, in terzo luogo, avrebbe commesso diversi errori manifesti di valutazione, segnatamente con riguardo agli organi di gestione della Compagnie Nationale du Rhône;

una prescrizione del potere della Commissione di irrogare una sanzione nel caso di specie e

una violazione dei principio di proporzionalità, di buona amministrazione e di legittimo affidamento, avendo la Commissione inflitto alla ricorrente un’ammenda di un importo assai elevato per un’infrazione che non ha avuto alcuna incidenza sulla concorrenza.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; ripubblicato integralmente nella GU 1990, L 257, pag. 13, come rettificato).


Top