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Document 62007TA0183
Case T-183/07: Judgment of the Court of First Instance of 23 September 2009 — Poland v Commission (Environment — Directive 2003/87/EC — Emissions trading system for greenhouse gas allowances — National allocation plan for emission allowances for Poland for the period from 2008 to 2012 — Three month time-limit — Respective powers of the Member States and the Commission — Equal treatment — Duty to state reasons — Article 9(1) and (3) and Article 11(2) of Directive 2003/87)
Causa T-183/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione ( Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 — Termine di tre mesi — Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87 )
Causa T-183/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione ( Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 — Termine di tre mesi — Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87 )
OJ C 267, 7.11.2009, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/58 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione
(Causa T-183/07) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 - Termine di tre mesi - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)
2009/C 267/100
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, successivamente T. Kozek, successivamente M. Dowgielewicz e infine M. Dowgielewicz, M. Jarosz e M. Nowacki, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich e M. Fehér, agenti); Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), e Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross e C. Gibbs, agenti, assistite da H. Mercer, barrister, successivamente I. Rao e S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. |
2) |
La Commissione, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia. |
3) |
La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |