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Document 62007TA0183

Causa T-183/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione ( Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 — Termine di tre mesi — Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87 )

OJ C 267, 7.11.2009, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/58


Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione

(Causa T-183/07) (1)

(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 - Termine di tre mesi - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)

2009/C 267/100

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, successivamente T. Kozek, successivamente M. Dowgielewicz e infine M. Dowgielewicz, M. Jarosz e M. Nowacki, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich e M. Fehér, agenti); Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), e Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross e C. Gibbs, agenti, assistite da H. Mercer, barrister, successivamente I. Rao e S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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