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Document 52009IE0330

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca, l'industria e le PMI: un presupposto importante per l'innovazione (parere d'iniziativa)

OJ C 218, 11.9.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/8


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca, l'industria e le PMI: un presupposto importante per l'innovazione (parere d'iniziativa)

2009/C 218/02

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa sul tema:

«La cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca, l'industria e le PMI: un presupposto importante per l'innovazione».

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 febbraio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore WOLF.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria ha adottato il seguente parere con 158 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Sintesi e raccomandazioni

1.1

L'obiettivo del presente parere è migliorare la cooperazione e il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca (Research Performing Organisations), l'industria e le PMI, in quanto tale cooperazione ha un ruolo decisivo per sviluppare prodotti e processi innovativi a partire dai risultati della ricerca scientifica.

1.2

Il Comitato raccomanda di informare in modo sistematico il personale dell'industria e delle PMI in merito al patrimonio di conoscenze e di tecnologia disponibile nelle università e negli organismi di ricerca dell'UE e ai modi di stabilire contatti adeguati. Auspica pertanto che la Commissione si adoperi per l'adozione di un sistema paneuropeo di ricerca (su Internet) che integri e completi i sistemi di informazione utilizzati finora, e quindi soddisfi meglio che in passato le particolari esigenze informative.

1.3

Il Comitato appoggia gli sforzi a favore di un accesso libero alle pubblicazioni scientifiche su Internet. Poiché, però, ciò comporterà in genere costi maggiori per il settore pubblico, si dovrebbe puntare a concludere accordi di reciprocità tra Stati membri dell'UE e con paesi extraeuropei. In tale contesto non va limitata la libertà degli organismi di ricerca e dei loro ricercatori di scegliere, per pubblicare i loro risultati, la rivista o il forum che meglio ne garantisce la diffusione e il riconoscimento a livello mondiale.

1.4

Il Comitato raccomanda di portare avanti le riflessioni sul libero accesso ai dati della ricerca, ma anche di stabilire i limiti di un tale approccio. Ciò non significa garantire il libero accesso anche in fase prematura a qualsiasi dato derivante dal processo di ricerca, compresi i cosiddetti «dati grezzi». Il Comitato raccomanda alla Commissione di adottare un approccio prudente e graduale, coinvolgendo i ricercatori interessati.

1.5

Considerate le diverse culture del lavoro degli organismi di ricerca e delle imprese, il Comitato raccomanda di provvedere a un giusto contemperamento dei diversi interessi, anche per quanto riguarda la dialettica tra la pubblicazione immediata dei risultati e le esigenze di riservatezza, nonché i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti.

1.6

Il Comitato si compiace pertanto che la Commissione abbia ormai chiarito che con la sua raccomandazione relativa alla gestione della proprietà intellettuale non intende assolutamente interferire nella libera definizione dei contratti tra i partner della cooperazione, nemmeno nel caso della ricerca a progetto. Le raccomandazioni della Commissione dovrebbero essere di aiuto, ma non dovrebbero in alcun caso diventare una camicia di forza.

1.7

Il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni a favore dell'introduzione di un brevetto comunitario, con un adeguato periodo di grazia (grace period) per gli inventori che non pregiudichi la novità brevettuale.

1.8

Nello sviluppo delle infrastrutture di ricerca, come gli acceleratori, le fonti di radiazioni, i satelliti, le strumentazioni astronomiche per l'osservazione da terra o gli impianti di fusione, gli istituti di ricerca sono non tanto fornitori di nuove conoscenze, quanto piuttosto committenti e clienti. Il Comitato raccomanda di riesaminare le esperienze sinora compiute nell'applicazione delle norme comunitarie e degli Stati membri in materia di aiuti di Stato, di bilancio, di appalti e di concorrenza, per stabilire se possano contribuire a realizzare l'obiettivo di preservare nel miglior modo possibile le competenze e le conoscenze specialistiche acquisite dalle imprese nel quadro di tali appalti e di utilizzarle a vantaggio della competitività europea, ma anche per appalti successivi in materia, o se al riguardo non siano invece necessarie nuove strategie di politica industriale.

2.   Introduzione

2.1

Il Comitato ha elaborato numerosi pareri (1) in merito a questioni riguardanti la politica di ricerca, evidenziando soprattutto l'importanza fondamentale di un'adeguata attività di ricerca e sviluppo per gli obiettivi di Lisbona e di Barcellona.

2.2

Un aspetto particolarmente importante delle raccomandazioni formulate nei pareri del Comitato riguardava la cooperazione tra gli organismi di ricerca (incluse le università) (Public Research Organisations-PROs oppure Research Performing Organisations), l'industria e le PMI e il trasferimento di conoscenze necessario a tal fine, allo scopo di sviluppare processi innovativi e prodotti commercialmente validi. Nell'approfondire questo aspetto, il presente parere si concentra sui temi di cui ai punti 3, 4 e 5, vale a dire a) pubblicazioni e informazioni, b) cooperazione nello sviluppo di prodotti e processi commercialmente validi, e c) cooperazione nello sviluppo di infrastrutture di ricerca (2).

2.3

Tali temi riguardano anche l'equilibrio - ma anche la dialettica - tra la cooperazione e la concorrenza. Da un lato, infatti, la cooperazione è necessaria per mantenere e rafforzare la competitività dell'industria europea nei confronti dei paesi terzi; dall'altro, però, essa non deve falsare la concorrenza fra le imprese europee, disciplinata dalle norme (e più precisamente dalla normativa comunitaria) in materia di aiuti di Stato, intese a garantire condizioni uniformi di concorrenza nel mercato unico.

2.4

La dialettica che ne deriva costituisce il contesto in cui vanno considerate le questioni e le raccomandazioni di seguito indicate, in particolare riguardo ai diritti di proprietà intellettuale e alla problematica, ad essi collegata, della trasmissione gratuita delle informazioni.

2.5

Il tema della cooperazione è stato affrontato anche dalla Commissione e dal Consiglio, traducendosi, fra l'altro, nella raccomandazione della Commissione relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca (3), il cui obiettivo è quello di spingere gli Stati membri e gli organismi di ricerca ad adottare un approccio più uniforme. Tuttavia, proprio queste raccomandazioni della Commissione, nonostante gli obiettivi e le proposte ivi formulati siano ampiamente adeguati, hanno sollevato a loro volta nuovi interrogativi e hanno indotto gli organismi interessati a esprimere forti perplessità in merito ai diritti di proprietà intellettuale nel caso della ricerca collaborativa o a contratto. Il presente parere tiene conto di tali quesiti, nonché delle delucidazioni fornite nel frattempo dalla Commissione.

3.   Divulgazione delle attività di ricerca e dei loro risultati

3.1   Pubblicazioni scientifiche. Tradizionalmente, i risultati della ricerca scientifica, dopo una rigorosa procedura di valutazione tra pari (peer review), vengono pubblicati in formato cartaceo sulle riviste specialistiche. Talvolta essi vengono pubblicati in anteprima, a cura degli istituti di ricerca, sotto forma di pre-print o di relazioni tecniche. Inoltre, tali risultati vengono presentati ai congressi specialistici e pubblicati nei relativi atti.

3.1.1   La nuova dimensione di Internet. Internet ha aperto una nuova dimensione della comunicazione e della trasmissione delle conoscenze. Ormai, infatti, le case editrici pubblicano la maggior parte delle riviste scientifiche anche in formato elettronico su Internet.

3.1.2   Biblioteche e questione dei costi. L'accesso alle pubblicazioni cartacee e a quelle elettroniche è ampiamente assicurato dalle biblioteche delle università e degli organismi di ricerca. Tuttavia le università e gli organismi di ricerca devono essere finanziariamente in grado di sostenere i costi (relativi alle pubblicazioni e agli abbonamenti), e questo è un problema serio (4).

3.1.3   Libero accesso alle pubblicazioni scientifiche. Se, da un lato, finora l'accesso alle pubblicazioni scientifiche via Internet ha in genere comportato dei costi sostenuti dalle biblioteche o dai rispettivi enti finanziatori, oppure direttamente dagli utenti, dall'altro già da parecchio tempo si sta cercando di rendere possibile un accesso gratuito per tutti gli utenti (il free open access ovvero «libero accesso») (5). A tal fine vengono analizzati diversi modelli commerciali e diverse modalità di pagamento, che, in alcuni casi, hanno già portato ad accordi concreti. Il Comitato appoggia gli sforzi in tal senso. Tuttavia, non tutti gli accordi saranno a costo zero per il settore pubblico. Il Comitato raccomanda pertanto di puntare a un approccio basato sulla reciprocità sia tra gli Stati membri dell'UE che con i paesi extraeuropei.

3.1.3.1   Libertà di scelta illimitata. In tale contesto non si deve in alcun caso limitare la libertà delle organizzazioni di ricerca e dei loro ricercatori di scegliere, per pubblicare i loro risultati, la rivista o il forum che secondo loro ne garantisce meglio la diffusione e il riconoscimento a livello mondiale.

3.1.4   Libero accesso ai dati della ricerca. Sono state inoltre formulate proposte (6) per un «libero accesso» generalizzato via Internet (cioè che vada oltre il già consueto scambio volontario tra i diversi partner della cooperazione) non solo alle pubblicazioni scientifiche, ma anche ai dati su cui queste si fondano. Ciò solleva però delle questioni di natura organizzativa, tecnica e giuridica (come la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati), nonché di garanzia della qualità e di motivazione, questioni alle quali spesso si possono dare solo risposte specifiche per le singole discipline. Il Comitato, quindi, pur reputando giusto che queste riflessioni vengano portate avanti, ritiene che si debbano anche definire i limiti di un tale approccio. Esso raccomanda alla Commissione di procedere con particolare cautela in questo campo, coinvolgendo soprattutto i ricercatori direttamente interessati.

3.1.5   Diritto alla riservatezza. Il Comitato ribadisce che ciò non deve significare un libero accesso anche in fase prematura a qualsiasi dato derivante dal processo di ricerca, compresi i cosiddetti dati grezzi. I ricercatori devono correggere eventuali misurazioni sbagliate, errori, questioni interpretative, ecc., valutarne l'importanza ed esaminarli in un processo di definizione interno e riservato prima di accettare eventualmente di renderli pubblici. In caso contrario, potrebbe configurarsi una violazione dei diritti individuali dei ricercatori, nonché dei presupposti fondamentali del lavoro scientifico e della protezione dei dati, per non parlare degli standard di qualità e dei diritti di priorità delle pubblicazioni scientifiche.

3.2   Informazione per le imprese e in particolare per le PMI. Molte imprese, soprattutto piccole e medie, interessate ai nuovi sviluppi non sono adeguatamente informate su quali conoscenze e tecnologie sono effettivamente disponibili nelle università e negli organismi di ricerca dell'UE, né sui modi di stabilire i contatti necessari per avviare possibili cooperazioni. In questo campo si riscontra quindi una necessità di informazione anche al di là degli strumenti summenzionati, e non limitata alla cerchia ristretta degli esperti.

3.2.1   Pubblicazioni a carattere divulgativo.Esistono inoltre testi divulgativi (ossia facilmente comprensibili anche ai non specialisti) su argomenti scientifici e tecnici e, negli ultimi anni, la Commissione si è adoperata parecchio per diffondere i risultati tecnici e scientifici dei programmi di ricerca da essa finanziati, ad esempio mediante l'eccellente rivista research*eu  (7) o il portale Internet Cordis  (8). Allo stesso modo, le università e gli organismi di ricerca, anche nell'ottica del trasferimento delle conoscenze e di una possibile collaborazione, hanno iniziato a presentare sempre più spesso le loro attività e i loro risultati su Internet (9).

3.2.2   Gli uffici di trasferimento delle conoscenze. Molti organismi di ricerca, inoltre, dispongono già da parecchio tempo di utilissimi uffici per il trasferimento delle conoscenze con personale appositamente formato («personale responsabile del trasferimento di tecnologie» (10)) (11). Tuttavia, tali uffici operano principalmente a livello regionale o in relazione a un determinato organismo, ragion per cui il loro utilizzo è molto disagevole per chi svolge ricerche a livello europeo.

3.2.3   Organizzazioni di sostegno e consulenti specializzati. Oltre alla Commissione, anche numerose organizzazioni e reti si impegnano, talvolta anche su base commerciale, per rispondere alle suddette esigenze informative a livello europeo: è il caso, ad esempio, di EARTO, della Association of European Science and Technology Transfer Professionals e di ProTon (12). Per parte sua anche la stessa Commissione fornisce il proprio sostegno attraverso il Portale per le PMI e la rete European Enterprise Network  (13).

3.2.4   Ricerca sistematica. Nella misura in cui le esigenze dell'industria/delle PMI non possono essere soddisfatte in modo adeguato tramite gli strumenti succitati, il Comitato raccomanda alla Commissione di impegnarsi - possibilmente in cooperazione con uno dei grandi operatori di motori di ricerca - per soddisfare in modo sistematico tali esigenze mediante un sistema paneuropeo di ricerca (via Internet) che sintetizzi in un formato uniforme e accessibile le informazioni specifiche cui si è accennato sopra. Come primo passo occorrerebbe avviare un processo di confronto delle opinioni per arrivare a definire in modo più preciso gli obiettivi e la portata della prima fase di un tale sistema di ricerca, al fine di acquisire esperienza in una fase esplorativa.

3.2.5   Scambi di personale. A questo proposito, dato che il trasferimento più efficace delle conoscenze avviene grazie a coloro che passano dalla ricerca all'industria e viceversa, il Comitato ribadisce la raccomandazione, già espressa più volte, di promuovere maggiormente tali scambi di personale, a livello generale, anche attraverso un sistema di borse di studio/periodi sabbatici, come ad esempio le borse Marie Curie industria-università.

4.   Collaborazione per lo sviluppo di prodotti e processi commerciabili: trovare il giusto equilibrio tra i diversi interessi

4.1   Culture del lavoro diverse. Considerati i numerosi documenti e raccomandazioni già esistenti sul tema, citati nell'introduzione, il presente capitolo si concentrerà su alcune questioni e problematiche circoscritte originate principalmente dalle culture del lavoro e dagli interessi, per forza di cose diversi, del mondo della ricerca e di quello dell'industria. Alcune di queste differenze sono già state trattate in modo esauriente dal Comitato nel suo primo parere (14) sullo Spazio europeo della ricerca e sono state poi ripetutamente analizzate. Le principali sono:

4.2   Pubblicazione e segretezza

Per la ricerca è fondamentale che i risultati siano pubblicati quanto prima in modo da dare agli altri scienziati e gruppi di ricerca la possibilità di verificarli. Ciò rafforza anche le sinergie che derivano da una tempestiva comunicazione reciproca in seno alla comunità scientifica (Scientific Community), in particolare nel caso in cui diversi laboratori collaborino ad un programma comune di ricerca e sviluppo.

Di norma, anche il settore pubblico deve attenersi alla pubblicazione precoce dei risultati delle attività di ricerca che esso promuove, al fine di garantire un sostegno e una concorrenza equi.

Attualmente, però, anche gli organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici, quando i risultati della ricerca portino a un'invenzione, devono depositare una domanda di brevetto prima di pubblicare i risultati: ciò perché la pubblicazione pregiudicherebbe la novità e quindi la brevettabilità. Questa necessità, che vale anche per l'«accesso libero», viene sottolineata anche nella raccomandazione della Commissione in materia di gestione della proprietà intellettuale (15).

Per attenuare il conflitto di obiettivi che ne deriva, il Comitato ha più volte raccomandato di introdurre nella normativa brevettuale degli Stati membri e nel futuro brevetto comunitario un periodo di grazia (grace period) (16) che non pregiudichi la novità brevettuale.

Per contro, le imprese - tenuto conto della situazione concorrenziale in cui operano - hanno generalmente interesse alla riservatezza nel trattamento dei risultati della loro attività di sviluppo dei prodotti, almeno fintantoché non sia possibile offrire un prodotto pronto per il mercato o non siano garantiti i relativi brevetti.

4.3   Ricerca esplorativa e sviluppo mirato. Il «prodotto» dei ricercatori consiste nei risultati di un complesso processo di ricerca ed esplorazione il cui esito è incerto. Lo sviluppo, invece, presuppone un approccio mirato e programmato che prende il via solo se si può definire un obiettivo concreto e se la strada per raggiungerlo è sufficientemente chiara. Tuttavia, tra la ricerca e lo sviluppo vi sono confini fluidi, interazioni e sinergie, e fra questi due processi non vi è neppure necessariamente una successione lineare.

4.4   Criteri di valutazione diversi. Il ricercatore e il «suo» organismo di ricerca vengono giudicati in base alla qualità, la quantità e l'impatto delle pubblicazioni (17) e dei risultati della ricerca e, sempre più spesso, anche al numero dei brevetti. Il quadro dirigente, invece, è valutato innanzitutto in base al ritorno commerciale della «sua» impresa, il quale a sua volta dipende dalla quantità, dalla qualità e dal prezzo dei prodotti venduti.

4.5   Sintesi. Occorre dunque superare le posizioni contrastanti e raggiungere un giusto contemperamento di interessi vantaggioso per entrambi i partner della cooperazione, che non sono uguali. Per ottenere la partecipazione dei ricercatori più validi e dei rispettivi organismi di appartenenza occorre inoltre offrire incentivi sufficienti. Sotto questo aspetto «la cooperazione può essere ostacolata quando i diritti sui risultati della ricerca vengono trasferiti interamente alle imprese committenti» (18). Questo perché le nuove conoscenze (foreground) evolvono a partire da quelle preesistenti (background) e quindi, per loro natura, contengono elementi decisivi di queste ultime; le conoscenze preesistenti sono cioè parte costitutiva di quelle nuove. Per questo motivo, negli accordi in materia di diritti di proprietà intellettuale e nei processi di valutazione ad essi collegati occorrono flessibilità e un margine di libertà per poter tener conto delle condizioni individuali e della natura stessa dei processi creativi. Una carenza di tali elementi può, nei casi più gravi, portare al rifiuto della cooperazione tra il mondo scientifico e l'industria.

4.6   Diritti di proprietà intellettuale e relativa raccomandazione della Commissione. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato si compiace che il Consiglio (Competitività) abbia sottolineato la libertà contrattuale delle parti e, nella propria decisione del 30 maggio 2008, abbia precisato che «INVITA l'insieme delle università e degli altri organismi pubblici di ricerca a tenere in debito conto il contenuto del Codice di buone pratiche della Commissione e ad attuarlo in funzione delle rispettive situazioni specifiche, compresa un'adeguata flessibilità per le ricerche a contratto» (19). Il Comitato si felicita in modo particolare del fatto che nel frattempo anche la Commissione abbia chiarito che con la sua raccomandazione (20), la quale verte esplicitamente su tale questione, non intende assolutamente interferire nella definizione dei contratti, nemmeno nel caso della ricerca a progetto. Occorre piuttosto concedere un'adeguata flessibilità qualora non vi siano altre limitazioni, come ad esempio la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione o altre leggi europee o nazionali.

4.6.1   Ulteriori chiarimenti. Inoltre, si dovrebbe anche mettere in chiaro che le invenzioni alla base dei brevetti non si possono semplicemente commissionare, ma costituiscono una prestazione creativa supplementare (21). La loro valorizzazione e i guadagni che ne derivano devono essere dunque oggetto di negoziazione; inoltre, la valorizzazione non dev'essere bloccata dall'impresa partner committente, creando così un danno all'economia. Il Comitato si rallegra quindi che anche a questo proposito la Commissione stia per fornire un chiarimento. Le raccomandazioni della Commissione dovrebbero essere di aiuto, ma non dovrebbero in alcun caso diventare una camicia di forza.

4.7   Brevetto comunitario. Il Comitato, in questo contesto, sottolinea ancora una volta (cfr. anche punto 4.2) la raccomandazione più volte ribadita di creare un brevetto comunitario con un adeguato periodo di grazia per gli inventori che non pregiudichi la novità brevettuale.

4.8   Regole di partecipazione e norme in materia di aiuti di Stato. Nel suo parere sulle regole di partecipazione al Settimo programma quadro (22) il Comitato aveva già raccomandato di dare maggiore libertà alle future parti contraenti nella scelta non solo della forma contrattuale, ma anche degli strumenti. Questo concerne in particolare i diritti di accesso alle nuove conoscenze acquisite e/o preesistenti delle parti. In tale contesto, la gratuità dei diritti di accesso dovrebbe essere offerta come opzione, ma senza essere prescritta indiscriminatamente, come proposto in alcuni casi. La cessione gratuita di diritti di proprietà intellettuale ad attori economici da parte di università e organismi di ricerca pubblici comporta inoltre il pericolo di una violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4.9   Partenariati pubblico-privato. Le prese di posizione e le raccomandazioni formulate dal Comitato ai punti 4.6 e 4.8 del presente parere andrebbero quindi tenute presenti anche e soprattutto per i partenariati pubblico-privato nel campo della ricerca e sviluppo, peraltro altamente auspicabili, e per le relative iniziative tecnologiche congiunte (ITC).

4.10   Compenso per le invenzioni dei dipendenti. Al riguardo meritano particolare attenzione le norme vigenti in alcuni Stati membri in materia di compensi per le invenzioni dei dipendenti. Si tratta del diritto dell'inventore di depositare un brevetto e ricevere un adeguato compenso per il suo sfruttamento anche quando l'invenzione sia stata fatta nel quadro dell'attività lavorativa. Questo diritto non va assolutamente soppresso.

5.   Collaborazione per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca - Mantenimento delle competenze

5.1

Nuovi ambiti della tecnica - componenti del tutto unici ed innovativi. Oltre alle suddette categorie di collaborazione tra il mondo della ricerca e l'industria ne esiste un'altra, anch'essa importante, in cui gli istituti di ricerca sono non tanto fornitori di nuove conoscenze per lo sviluppo di nuovi prodotti di serie (o processi) innovativi, quanto piuttosto committenti e clienti. Si tratta soprattutto della progettazione e messa a punto di infrastrutture di ricerca innovative, come gli acceleratori, le fonti di radiazioni, i satelliti, le strumentazioni astronomiche per l'osservazione da terra o gli impianti di fusione. In questi casi l'industria - spesso a seguito di appalti di sviluppo - progetta e realizza importanti singoli componenti innovativi.

5.2

Specializzazione e rischi. Questo campo innovativo richiede la presenza nelle imprese di personale specializzato e - a causa del possibile insuccesso - una disponibilità al rischio di tipo imprenditoriale. In genere, infatti, i risultati economici immediati sono esigui, tanto più che i prodotti realizzati sono quasi sempre pezzi unici e non di rado le imprese sottovalutano gli oneri che essi comportano: di norma, i confini del know-how attuale vanno superati su larga scala.

5.3

La molla del progresso tecnico. È indubbio che incarichi di questo tipo apportino alle imprese interessate un incremento significativo in termini di abilità nel campo dell'alta tecnologia, il che accresce la loro competitività nei settori correlati e favorisce il progresso tecnico in generale. Spesso, però, le imprese hanno difficoltà a tenere a propria disposizione il potenziale (compresi i collaboratori e gli ingegneri) di cui dispongono nei singoli campi specialistici anche per appalti successivi ma non immediati, tanto più che risulta maggiormente conveniente impiegare tale potenziale nei processi di sviluppo e produzione di prodotti di serie, che economicamente sono molto più redditizi.

5.4

Applicazione delle normative in materia di concorrenza e di appalti. L'applicazione delle attuali norme in materia di concorrenza e di appalti può complicare la situazione, anche perché non è scontato che l'impresa cui è stato affidato l'appalto di sviluppo ottenga poi anche quello per la realizzazione dell'opera. Di conseguenza, può succedere che quest'ultimo venga assegnato a un'impresa meno esperta che, proprio a causa della sua minore esperienza, sottovaluta le difficoltà e presenta quindi un'offerta più conveniente. Questa problematica ha addirittura portato alcune imprese a non candidarsi più per questo tipo di appalti, oppure a non accettarli. Essa non si pone tuttavia esattamente negli stessi termini nel caso dello strumento dell'appalto precommerciale (pre-commercial procurement) (23) perché in questo ambito non si hanno poi prodotti di serie.

5.5

Problematica e ricerca di soluzioni. Nemmeno il Comitato ha una soluzione universalmente valida al riguardo. Desidererebbe tuttavia attirare l'attenzione su una problematica seria che non solo rende più costosi e più lenti i grandi progetti, ma non consente nemmeno di utilizzare in modo ottimale le capacità e le esperienze acquisite in tale contesto, poiché spesso capacità preziose vanno nuovamente perse. Invita pertanto la Commissione a istituire un gruppo di esperti di alto livello (24) che analizzi le esperienze fatte finora. Ciò permetterebbe di chiarire se le attuali norme in materia di aiuti di Stato, di bilancio, di concorrenza e di appalti - al pari delle relative regole pratiche di applicazione - siano adeguate a questa particolare situazione, o se non si rendano invece necessari nuovi strumenti per una politica industriale in materia.

5.6

ITER. Il Comitato ha l'impressione che la Commissione fosse perfettamente consapevole di tale problematica per quanto riguarda ad es. il progetto internazionale ITER, e che perciò vi siano già state avviate opportune misure a favore della partecipazione dell'industria. È un approccio che, per quanto possibile, dovrebbe essere adottato anche per rispondere alle esigenze delle nuove infrastrutture di ricerca da creare (elenco ESFRI).

6.   Pareri adottati in materia dal Comitato negli ultimi tre anni

Per il presente parere si è tenuto conto dei seguenti pareri adottati in materia dal Comitato negli ultimi tre anni:

7o programma quadro di RST (INT/269, CESE 1484/2005 - GU C 65 del 17.3.2006, pag. 9)

Nanoscienze e nanotecnologie (INT/277, CESE 582/2006 - GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 1)

Valutazione quinquennale attività di ricerca (1999-2003) (INT/286, CESE 729/2006 - GU C 195 del 18.8.2006, pag. 1)

RST - Programmi specifici (INT/292, CESE 583/2006 - GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10)

Ricerca e innovazione (INT/294, CESE 950/2006 - GU C 309 del 16.12.2006, pag. 10)

Partecipazione di imprese - Settimo programma quadro (2007-2013) (INT/309, CESE 956/2006 - GU C 309 del 16.12.2006, pag. 35)

Partecipazione di imprese - Settimo programma quadro 2007-2011 (Euratom) (INT/314, CESE 957/2006 - GU C 309 del 16.12.2006, pag. 41)

Investire nella conoscenza e nell'innovazione (strategia di Lisbona) (INT/325, CESE 983/2007 - GU C 256 del 27.10.2007, pag. 17)

Potenziale europeo/Ricerca, sviluppo e innovazione (INT/326, CESE 1566/2006 - GU C 325 del 30.12.2006, pag. 16)

Istituto europeo di tecnologia (INT/335, CESE 410/2007 - GU C 161 del 13.7.2007, pag. 28)

Libro verde - Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca (INT/358, CESE 1440/2007 - GU C 44 del 16.2.2008, pag. 1)

Iniziativa in materia di medicinali innovativi/Istituzione dell'impresa comune (INT/363, CESE 1441/2007 - GU C 44 del 16.2.2008, pag. 11)

Iniziativa tecnologica in materia di sistemi informatici incorporati/Costituzione dell'impresa comune Artemis (INT/364, CESE 1442/2007 - GU C 44 del 16.2.2008, pag. 15)

Creazione dell'impresa comune«Clean Sky» (INT/369, CESE 1443/2007 - GU C 44 del 16.2.2008, pag. 19)

Costituzione dell'«impresa comune ENIAC» (INT/370, CESE 1444/2007 - GU C 44 del 16.2.2008, pag. 22)

Programma di ricerca e sviluppo per PMI (INT/379, CESE 977/2008 - GU C 224 del 30.8.2008, pag. 18)

Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione (INT/383, CESE 751/2008 - GU C 211 del 19.8.2008, pag. 1)

Impresa comune«Celle a combustibile e idrogeno» (INT/386, CESE 484/2008 - GU C 204 del 9.8.2008, pag. 19)

Una partnership europea per i ricercatori (INT/435, CESE 1908/2008 - non ancora pubblicato nella GU)

Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) (INT/450, CESE 40/2009 - non ancora pubblicato nella GU)

Bruxelles, 26 febbraio 2009

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Cfr. punto 6.

(2)  INT/450, CESE 40/2009 (non ancora pubblicato nella GU).

(3)  Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, doc. C(2008) 1329.

(4)  http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

(5)  Open Access. Opportunities and Challenges – a Handbook. [Accesso libero. Opportunità e sfide - un manuale], a cura della Commissione europea e della Commissione tedesca per l'Unesco, 2008.

(6)  Comunicazione COM(2007) 56 def. del 14 febbraio 2007 e raccomandazione C(2008) 1329 del 10 aprile 2008, allegato II.

(7)  http://ec.europa.eu/research/research-eu

(8)  http://cordis.europa.eu

(9)  http://www.ott.csic.es/english/index.html in Spagna o http://www.technologieallianz.de in Germania.

(10)  Raccomandazione C(2008) 1329 del 10 aprile 2008, allegato II, punto 7.

(11)  COM(2007) 182 def. del 4 aprile 2007.

(12)  http://www.earto.org; http://www.astp.net; oppure http://www.protoneurope.org/;

(13)  EEN: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services_en.htm e Portale europeo per le PMI: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_de.htm

(14)  GU C 204 del 18.7.2000 pag. 70.

(15)  Raccomandazione C(2008) 1329 del 10 aprile 2008, quarta raccomandazione agli Stati membri e Allegato I, settima raccomandazione agli organismi pubblici di ricerca.

(16)  Come un tempo, ad esempio, nel diritto brevettuale tedesco.

(17)  Nonché in base al prestigio delle riviste in cui tali pubblicazioni sono comparse.

(18)  GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70.

(19)  Raccomandazione della Commissione del 10 aprile 2008 relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al Codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, C(2008) 1329 (citata più sopra).

Il suo testo è stato pubblicato in inglese sotto forma di opuscolo ISBN 978-92-79-09850-5 della Commissione europea, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. - http://74.125.77.132/search?q=cache:Rge-VrQvfVwJ:ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/ip_recommendation.pdf+%22ISBN+978-92-79-09850-5%22&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=be&lr=lang_fr|lang_it. Alla fine esso contiene un capitolo 4 intitolato Guidance for the implementation of the Code of Practice (Orientamenti per l'applicazione del Codice di buone pratiche). Nell'ultimo capoverso (n. 3) vi è detto «Nevertheless, the parties are free to negotiate different agreements, concerning ownership (and/or possible user rights) to the Foreground, as the principles in the Code of Practice only provide a starting point for negotiations …» («Ciononostante le parti sono libere di negoziare accordi diversi riguardanti la proprietà delle nuove conoscenze acquisite (e/o gli eventuali diritti degli utenti), in quanto i principi del Codice di buone pratiche costituiscono unicamente una base per i negoziati …»).

(20)  Raccomandazione C(2008) 1329 del 10 aprile 2008, allegato II, punto 17.

(21)  Questa considerazione è anche alla base della corresponsione di un compenso per le invenzioni dei dipendenti, cfr. punto 4.10.

(22)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 35.

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa [COM(2007) 799 def.]: cfr. parere CESE 1658/2008 (non ancora pubblicato nella GU).

(24)  Se possibile associandovi anche gli istituti di ricerca riuniti sotto l'egida di EIROforum.


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