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Document 52009AR0074

Parere del Comitato delle regioni la gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'unione europea

OJ C 211, 4.9.2009, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/54


Parere del Comitato delle Regioni la gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'unione europea

(2009/C 211/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

propone che le misure e limitazioni nel campo della gestione dei rifiuti organici biodegradabili vengano stabilite a livello nazionale. Le autorità competenti (in molti Stati membri si tratta degli enti regionali e locali) devono essere libere di scegliere i metodi di gestione dei rifiuti organici biodegradabili che siano più adeguati alle esigenze locali, sicuri sotto il profilo ambientale oltre che efficaci,

fa presente che l'obiettivo generale è quello di prevenire la produzione di rifiuti organici biodegradabili. Propone che ci si adoperi per sensibilizzare maggiormente i cittadini, ridurre le quantità di alimenti gettati, sostenere un'urbanistica lungimirante, promuovere il cosiddetto «smart gardening» (giardinaggio intelligente) e il compostaggio domestico, nonché considerare gli appalti pubblici come uno strumento importante a questo fine,

ritiene che le misure nazionali intese a limitare il volume dei rifiuti organici conferibili in discarica al di là dei limiti fissati dall'UE, unite agli investimenti comunitari nelle infrastrutture, possano accelerare il passaggio dalla discarica ad altre forme più sostenibili di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili,

raccomanda la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, segnatamente allo scopo di garantire la qualità di tali rifiuti. Le diverse forme di raccolta differenziata dovrebbero tuttavia essere stabilite in funzione del contesto locale e introdotte negli Stati membri come uno dei diversi strumenti da utilizzare per sviluppare la gestione dei rifiuti organici biodegradabili,

ritiene che la forma concreta e il contesto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio per le diverse frazioni di rifiuti vadano stabiliti a livello comunitario, lasciando però a ciascuno Stato membro la possibilità di indicare concretamente i propri obiettivi sulla base delle proprie condizioni ed esigenze. Gli obiettivi non legislativi a livello UE dovrebbero essere progressivi dato che la produzione di concimi organici presuppone una gestione dei rifiuti organici biodegradabili che presenti garanzia di qualità. Infine, ritiene che, per quanto riguarda le sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana, le norme di qualità relative al compost o ai prodotti simili derivanti dai rifiuti organici biodegradabili debbano essere uniformi in tutta l'UE.

Relatrice

:

Mona-Lisa NORRMAN (SE/PSE) membro del Consiglio provinciale della provincia di Jämtland

Testo di riferimento

Libro verde — La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea

COM(2008) 811 def.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di carattere generale

1.

Accoglie con favore il Libro verde e il suo obiettivo generale, ovvero quello di spezzare il legame fra crescita economica e produzione di quantità sempre maggiori di rifiuti nell'Unione europea. Questo costituisce anche un'importante finalità della strategia di sviluppo sostenibile dell'UE, in base alla quale elevati standard di qualità ambientale e coesione sociale dovranno affiancarsi a un'economia sostenibile e dinamica;

2.

osserva che sia per l'Unione europea che per il mondo la produzione e la gestione dei rifiuti costituiscono un problema di carattere ambientale e sanitario, che interessa direttamente gli enti locali e regionali nella loro qualità di responsabili e organizzatori. Nota inoltre che è responsabilità di tutti i soggetti interessati dalla gestione dei rifiuti garantire una rigorosa protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini. La gestione dei rifiuti va pertanto considerata come un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del TCE;

3.

fa presente che l'obiettivo generale è quello di prevenire la produzione di rifiuti organici biodegradabili ovunque ciò sia possibile. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono impegnarsi a garantire il conseguimento di questo obiettivo di interesse generale conformemente all'articolo 16 del TCE;

4.

nota che il trasporto dei rifiuti rappresenta una quota significativa dei trasporti all'interno dell'UE, che dal punto di vista climatico ciò costituisce un problema e che tale trasporto va pertanto ridotto al minimo. La gestione dei rifiuti organici biodegradabili deve quindi realizzarsi nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 174, paragrafo 2, del TCE, secondo cui i danni vanno corretti alla fonte. È di conseguenza essenziale integrare gli aspetti legati ai trasporti e alle infrastrutture nella gestione dei rifiuti organici biodegradabili. A tal fine, i piani di gestione dei rifiuti attuati ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE costituiscono uno strumento importante;

5.

osserva che il Libro verde esamina numerosi ambiti politici, spaziando da rifiuti, clima, energia e trasporti ad agricoltura, consumo e produzione di alimenti nonché concorrenza e libera circolazione. Confida che, nel processo di messa a punto della gestione dei rifiuti organici biodegradabili, la Commissione incorporerà la protezione ambientale nei rispettivi ambiti politici ad essa attinenti, conformemente all'articolo 6 del TCE;

6.

ritiene essenziale appoggiare lo sviluppo di un mercato per i rifiuti organici biodegradabili che, a suo giudizio, dovrebbe essere di preferenza locale. Bisogna che i rifiuti organici biodegradabili siano riconosciuti in quanto preziosa risorsa naturale utilizzabile per produrre compost: quest'ultimo è fondamentale per conservare la produttività del terreno, ridurre l'uso di concimi chimici a elevata intensità energetica e aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo (riducendo così i fenomeni di dilavamento e i rischi di inondazioni improvvise). Reputa che il mercato per i rifiuti organici biodegradabili debba fondarsi sui principi sanciti dal Trattato, ovverossia il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva e il principio «chi inquina paga». Si tratta di premesse importanti per far sì che le future proposte della Commissione in materia di gestione dei rifiuti organici biodegradabili soddisfino le aspettative dei cittadini e la necessità di un intervento credibile in questo settore. Il mercato per i rifiuti organici biodegradabili va sviluppato e analizzato per evitare una proliferazione o una carenza di impianti a livello nazionale e comunitario. A tal fine, i piani nazionali di gestione dei rifiuti costituiscono uno strumento importante;

7.

al pari della Commissione, ritiene che le autorità competenti all'interno dei vari Stati membri debbano essere libere di scegliere i metodi di gestione dei rifiuti tenendo conto delle competenze locali e regionali. Si tratta di un elemento essenziale per lo sviluppo di metodi di gestione dei rifiuti organici biodegradabili che siano adeguati alle esigenze locali, sicuri sotto il profilo ambientale ed efficaci. In tale contesto occorre tenere conto di alcuni fattori importanti, come ad esempio il clima, la geologia e le condizioni pedologiche, la domanda di materiale organico e di energia, la densità della popolazione e il volume dei rifiuti, le condizioni fisiche come ad esempio le infrastrutture, nonché l'impegno locale e il dialogo costruttivo tra le autorità competenti e gli altri soggetti coinvolti, soprattutto i cittadini. In questo settore risulta evidente quanto siano importanti per la realizzazione degli obiettivi dell'UE il principio di sussidiarietà, quello di autonomia amministrativa comunale e quello di prossimità;

8.

osserva che nel Libro verde i rifiuti organici biodegradabili vengono definiti in base all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti. Il CdR può comprendere i timori espressi dalla Commissione che la definizione dei rifiuti organici biodegradabili sia eccessivamente ampia, visto che ciò potrebbe pregiudicare il lavoro inteso a ridurne il volume e a migliorarne la gestione. Esorta tuttavia la Commissione ad effettuare una valutazione dell'impatto della definizione proposta nel Libro verde;

9.

ricorda alla Commissione che il rafforzamento del patrimonio infrastrutturale per la gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti organici biodegradabili, rappresenta una sfida tanto per i soggetti pubblici quanto per quelli privati. Per creare un'infrastruttura efficiente nel settore dei rifiuti è possibile ricorrere a quell'importante strumento che sono i piani di gestione dei rifiuti elaborati e adottati dalle autorità nazionali, regionali o locali. È essenziale che tali piani vengano coordinati con gli altri piani messi a punto nel quadro delle infrastrutture collettive. I piani di gestione dei rifiuti possono inoltre essere sviluppati per procedere al monitoraggio della gestione dei rifiuti organici biodegradabili nei vari Stati membri e per creare uno strumento che agevoli gli scambi di esperienze;

10.

ribadisce che per promuovere lo sviluppo di metodi di gestione dei rifiuti organici biodegradabili che siano adeguati alle esigenze locali, sicuri sotto il profilo ambientale ed efficaci è necessario disporre di un sostegno finanziario e realizzare maggiori investimenti nella R&S. Chiede che l'UE destini gli opportuni finanziamenti al potenziamento di strutture adeguate alle esigenze locali e allo sviluppo di mercati per una gestione sostenibile dei rifiuti organici biodegradabili. In questo settore i finanziamenti dovranno essere affiancati dal benchmarking e da attività pertinenti del settore della ricerca, nonché rispettare i principi socioeconomici.

Valutazione dell'iniziativa

Quesito n. 1: prevenzione della produzione di rifiuti

11.

Osserva che buona parte dei rifiuti organici biodegradabili che rientrano nella definizione del Libro verde deriva dal consumo e dalla produzione di prodotti alimentari. Nel Regno Unito fino al 35 % degli alimenti acquistati vengono gettati. Gli acquisti delle famiglie sono sempre più spesso influenzati dalle tendenze attuali, dall'offerta di prodotti da asporto e di piatti pronti o semipreparati, nonché dalla necessità di risparmiare tempo e denaro acquistando prodotti in grandi quantità. Il CdR propone che ci si adoperi per sensibilizzare sia i produttori che i consumatori sui nessi che esistono tra consumo e produzione da un lato e costi, rifiuti, ambiente e salute dall'altro. Occorre inoltre adottare gli opportuni provvedimenti per ridurre le quantità di alimenti gettati da industria alimentare, punti vendita, ristoranti, strutture sanitarie, scuole ecc. Il Comitato chiede inoltre di rafforzare le attività di R&S relative alla questione della sostenibilità della produzione e del consumo;

12.

propone che si lanci una serie di iniziative per chiarire e porre in evidenza il nesso tra la produzione di rifiuti organici biodegradabili e la normativa, gli aiuti economici e le politiche dell'UE in campo agricolo e alimentare;

13.

ritiene che una dimensione importante dello sviluppo di città sostenibili sia costituita da un'urbanistica lungimirante che offra le condizioni necessarie per un consumo e una produzione sostenibili. Si potrebbe, ad esempio, aumentare il numero dei negozi di alimentari nei quartieri più popolati piuttosto che aprirne di nuovi in zone periferiche e decentrate. Un'urbanistica ispirata in misura sempre maggiore a soluzioni su scala ridotta favorisce comportamenti più sostenibili negli acquisti e dovrebbe, in questo modo, prevenire la produzione di rifiuti organici biodegradabili;

14.

reputa necessario sostenere lo sviluppo del cosiddetto «smart gardening» (giardinaggio intelligente) come pure la R&S in questo settore. Il compostaggio con il riciclaggio locale dei rifiuti organici derivanti da giardini, parchi e aree verdi riduce il trasporto dei rifiuti, garantisce una migliore assicurazione della qualità e una gestione più sicura dei rifiuti organici biodegradabili. Il compostaggio domestico va sviluppato ovunque ciò sia possibile, con l'obiettivo di creare un ciclo a livello locale per i rifiuti organici biodegradabili ma anche per sostenere e valorizzare l'impegno dei cittadini;

15.

richiama l'attenzione sul fatto che gli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del PIL dell'UE, costituiscono uno strumento importante per prevenire la produzione di rifiuti organici biodegradabili. È indispensabile adoperarsi per promuovere tra il settore pubblico e i produttori di merci e servizi un dialogo che tenga conto anche della produzione e della gestione dei rifiuti organici biodegradabili. Occorre favorire lo sviluppo degli appalti tecnologici nel settore alimentare, per permettere uno sviluppo congiunto di prodotti e servizi da parte dei produttori e dei consumatori.

Quesito n. 2: limitare le quantità di rifiuti organici biodegradabili che è consentito mettere in discarica

16.

Osserva che gli enti locali e regionali, per ottemperare ai requisiti dell'UE in materia ambientale e, in particolare, alla direttiva sulle discariche (1999/31/CE), hanno effettuato investimenti finanziari consistenti mettendo a punto strategie e partenariati a lungo termine. Al momento di considerare le iniziative future in materia di rifiuti organici bisognerà riconoscere questi sforzi, per garantire che non siano vanificati;

17.

rileva che le condizioni amministrative, politiche ed economiche, come pure quelle geografiche e climatiche sono estremamente diverse nei 27 Stati membri. È quindi opportuno che le decisioni relative ad eventuali misure e limitazioni nel campo della gestione dei rifiuti organici biodegradabili vengano prese a livello nazionale;

18.

osserva che, quale che sia la scelta degli Stati membri di orientarsi verso il riciclaggio dei rifiuti organici tramite il compostaggio e la digestione anaerobica, piuttosto che verso la produzione di biogas o l'incenerimento dei rifiuti organici biodegradabili con successiva produzione di energia, e indipendentemente dal fatto che i relativi investimenti provengano da soggetti privati o pubblici, questi sforzi graveranno sulle finanze pubbliche sotto forma di investimenti di capitale e/o maggiori costi per la gestione dei rifiuti;

19.

nota che vi sono diversi esempi di buoni risultati conseguiti mediante una legislazione nazionale intesa a limitare il volume dei rifiuti organici conferibili in discarica, al di là dei limiti fissati dalla direttiva comunitaria sulle discariche. In Svezia, ad esempio, vige il divieto di mettere in discarica tanto i rifiuti infiammabili (dal 2002) quanto quelli organici (dal 2005). Tale divieto ha determinato una forte riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti organici e accelerato lo sviluppo e l'estensione della gestione dei rifiuti organici biodegradabili ai livelli più alti della gerarchia del trattamento dei rifiuti;

20.

fa presente che è lecito supporre che le misure nazionali volte a limitare il conferimento in discarica dei rifiuti organici biodegradabili, unite agli investimenti comunitari nelle infrastrutture, possano accelerare il passaggio dalla discarica ad altre forme più sostenibili di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili. I paesi che presentano le condizioni amministrative, politiche ed economiche più favorevoli hanno buone possibilità di attuare con successo tale passaggio, mentre altri Stati membri potrebbero avere bisogno di sostegno in questo processo. L'Unione deve pertanto assicurarsi che le autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti organici biodegradabili, gestione che costituisce un servizio di interesse economico generale, possano, se necessario, investire in impianti propri senza essere intralciate dalle norme comunitarie in materia di concorrenza e di mercato interno. Il CdR giudica inoltre opportuno stabilire ulteriori azioni per ridurre il volume dei rifiuti collocati in discarica, limitando ad esempio la quantità di materie organiche a rapida fermentazione presenti al loro interno e imponendo una stabilizzazione di tale quantità, oppure adottando misure volte a penalizzare finanziariamente la messa in discarica (imposte sulle quantità collocate).

Quesito n. 3: opzioni per il trattamento dei rifiuti organici biodegradabili

21.

Nota che la domanda di energia e calore, il riciclaggio dei rifiuti organici e la produzione di biogas devono basarsi sulle condizioni ed esigenze locali e regionali. La scelta dei metodi più opportuni per la gestione dei rifiuti organici biodegradabili deve pertanto essere operata a livello locale o regionale;

22.

fa presente che le autorità competenti (in molti Stati membri si tratta degli enti regionali e locali) devono pianificare la gestione dei rifiuti in base alle loro competenze e responsabilità e stabilire le misure più adeguate al riguardo; vanno quindi messi a loro disposizione gli strumenti giuridici e finanziari necessari per poter effettuare la pianificazione di questi servizi di interesse economico generale. Eventuali decisioni di cooperare a livello regionale o con altri attori privati non devono essere ostacolate dalle norme relative alla concorrenza e al mercato interno. È compito della Commissione creare il giusto equilibrio tra la libera circolazione e la tutela dell'ambiente e del clima. Il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva e il principio «chi inquina paga» devono sempre stare alla base delle proposte avanzate dalla Commissione in questo ambito. A questo proposito, l'analisi del ciclo di vita costituisce uno strumento importante per avviare un processo decisionale ampio e globale;

23.

sottolinea che gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE richiedono la realizzazione di progressi tecnologici per la generazione e produzione di energie sostenibili. Il recupero del biogas dai rifiuti organici sottrae rifiuti organici al conferimento in discarica. Per divenire una fonte energetica totalmente sostenibile a livello locale, il biogas ricavato dai rifiuti organici biodegradabili deve non solo essere prodotto in quantità sufficienti ma anche poter essere distribuito in maniera efficace;

24.

nota che vi è un considerevole potenziale inutilizzato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, grazie tra l'altro, al maggiore rispetto delle norme ambientali imposto nel quadro degli appalti pubblici. Una parte di tale potenziale è rappresentata dal biogas, sotto forma dei seguenti elementi:

mezzi di trasporto pubblici costituiti da veicoli a basso consumo energetico e alimentati a biogas,

veicoli e macchinari alimentati a biogas,

parchi macchine costituiti da veicoli alimentati a biogas,

taxi alimentati a biogas;

25.

osserva che la scelta del metodo di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili che non vengono più conferiti in discarica presuppone un utilizzo più coerente dell'analisi del ciclo di vita. A tal fine è necessario sviluppare una metodologia adeguata e affrontare le questioni pertinenti.

Quesito n. 4: recupero di energia dai rifiuti organici biodegradabili

26.

Ritiene che una condizione essenziale perché l'incenerimento dei rifiuti organici biodegradabili diventi un'alternativa possibile nella gerarchia del trattamento dei rifiuti è che esso si combini con un recupero di energia. L'incenerimento costituisce una soluzione di ricambio valida rispetto alla produzione di concimi organici principalmente nei casi in cui la qualità dei rifiuti organici biodegradabili non può essere assicurata, e cioè quando si è in presenza di rifiuti non aventi formato oggetto di una raccolta differenziata all'interno dei quali figurano anche rifiuti biodegradabili;

27.

fa notare che numerosi Stati membri dispongono, a livello locale, di importanti infrastrutture per la distribuzione del teleriscaldamento prodotto tra l'altro a partire dall'incenerimento dei rifiuti. Si tratta di infrastrutture che vengono potenziate in funzione dell'aumento del fabbisogno di riscaldamento, raffreddamento ed elettricità e la cui evoluzione è legata al crescente volume dei rifiuti prodotti.

Quesito n. 5: riciclaggio dei rifiuti organici biodegradabili

28.

Ritiene che gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio per le diverse frazioni di rifiuti favoriscano uno sviluppo intelligente dal punto di vista ecologico della gestione dei rifiuti organici biodegradabili. La forma concreta di tali obiettivi e il contesto in cui inserirli vanno stabiliti a livello comunitario, fermo restando che ciascuno Stato membro deve avere la possibilità di indicare concretamente i propri obiettivi sulla base delle condizioni e delle esigenze locali, regionali e nazionali. Gli obiettivi non legislativi a livello UE dovrebbero essere progressivi dato che la produzione di concimi organici presuppone una gestione dei rifiuti organici biodegradabili che presenti garanzia di qualità. Questo è possibile solo selezionando la materia prima per ottenere fertilizzante, il che avviene mediante la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili. Si tratta di ricorrere a tecniche e a una logistica la cui messa a punto e applicazione richiedono tempo e investimenti di R&S, al livello sia nazionale che comunitario;

29.

ritiene che ai fini della protezione della salute umana il principio di precauzione debba svolgere un ruolo di primo piano nel trattamento e nell'uso dei rifiuti organici biodegradabili, data la possibilità che il materiale trattato rientri indirettamente nella catena alimentare/di trasformazione alimentare e venga utilizzato negli alimenti e mangimi d'importazione;

30.

fa presente che la necessità di utilizzare fertilizzanti, in particolare sui terreni agricoli, varia da un paese all'altro e dipende dalle caratteristiche geologiche, dal tipo di terreno, dallo sfruttamento del suolo ecc. La gestione dei rifiuti organici biodegradabili deve quindi basarsi sulle condizioni ed esigenze locali e regionali;

31.

osserva che risulta opportuno coordinare fra loro la produzione di fertilizzanti e quella di biogas, utilizzando ad esempio come concime i residui derivanti dalla produzione del biogas. Come materia prima per la produzione di fertilizzanti o biogas si possono utilizzare non solo i materiali che il Libro verde definisce «rifiuti organici biodegradabili», ma anche i residui agricoli o silvicoli, il letame, i fanghi di depurazione o altri rifiuti organici biodegradabili come le fibre naturali, la carta o gli avanzi di legno. Il CdR sottolinea che, in una gestione integrata di tutti i tipi di rifiuti organici biodegradabili, è essenziale seguire una strategia globale e una visione di sistema che tengano conto di tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile.

Quesito n. 6: Misure intese a rafforzare l'uso del compost/digestato

32.

Sollecita la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, soprattutto allo scopo di garantire la qualità di tali rifiuti. Le diverse forme di raccolta dei rifiuti organici biodegradabili dovrebbero tuttavia essere stabilite in base al contesto locale e introdotte negli Stati membri come uno dei tanti strumenti per lo sviluppo della gestione di questo genere di rifiuti;

33.

nei casi in cui occorre aumentare il contenuto di materie organiche nel terreno per migliorarne la fertilità, ritiene che la gestione più adeguata dei rifiuti biodegradabili consista nella loro raccolta differenziata e nel loro successivo trattamento attraverso un processo di digestione anaerobica e compostaggio del materiale digerito o processi di altro genere, il che consente di ottenere un compost di qualità e di realizzare il recupero materiale ed energetico dei rifiuti;

34.

sottolinea che le principali cause del mancato utilizzo dei rifiuti organici biodegradabili come fertilizzante siano connesse con le difficoltà di assicurarne la qualità. Un altro aspetto importante è costituito dal grado di consapevolezza dei cittadini/consumatori della necessità di un'economia efficiente e fondata sul riciclaggio e delle opportunità che essa offre;

35.

ritiene che, per quanto riguarda le sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana, le norme di qualità relative al compost o ai prodotti simili derivanti da rifiuti organici biodegradabili debbano essere uniformi in tutta l'UE. In tale contesto occorre tener conto anche del settore di utilizzo del compost o prodotti simili e della composizione del suolo a cui essi sono destinati, dei volumi e delle concentrazioni, ecc. A tal fine può essere necessario anche classificare in diverse categorie i suoli su cui utilizzare questi prodotti. I prodotti derivanti da rifiuti organici biodegradabili vanno suddivisi in due categorie:

prodotti derivanti da rifiuti organici da usare su suoli destinati alla produzione di colture alimentari,

prodotti derivanti da rifiuti organici da usare sul terreno di parchi e aree verdi, nonché su terreni boschivi;

36.

rileva che per promuovere l'uso dei rifiuti organici biodegradabili ai fini della concimazione sarebbe opportuno specificarne la composizione, indicando in particolare il contenuto di humus mull o di elementi nutritivi;

37.

nota che il principale argomento a favore dell'uso dei rifiuti organici biodegradabili per migliorare il suolo è la necessità di fornire sostanze nutrienti per piante ai terreni agricoli e ad altri tipi di terreno. A questo proposito, tuttavia, le condizioni e le necessità variano da uno Stato membro all'altro ed è pertanto fondamentale che siano le esigenze e necessità locali a determinare la scelta tra il riutilizzare i rifiuti organici biodegradabili di qualità garantita per concimare i terreni agricoli e altri tipi di terreno oppure l'impiegarli per produrre energia mediante l'incenerimento.

Quesito n. 7: quadro normativo concernente gli standard operativi per gli impianti

38.

Richiama l'attenzione sul fatto che i requisiti previsti per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici biodegradabili devono fondarsi sulle norme ambientali in vigore, ma che essi devono anche adeguarsi alle condizioni e necessità locali e regionali.

Quesito n. 8: vantaggi e svantaggi dello sviluppo di diverse tecniche di gestione dei rifiuti organici biodegradabili

39.

Chiede di investire ulteriormente nel campo della ricerca e dello sviluppo poiché ciò permette di stabilire i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tecniche di gestione dei rifiuti organici biodegradabili, ma anche di mettere a punto tecniche e metodi nuovi. Le attività di ricerca devono coprire tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti organici biodegradabili, dal consumo e dalla produzione alle questioni tecniche e alla sicurezza per l'ambiente.

Bruxelles, 18 giugno 2009

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


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