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Document 62008CA0111

Causa C-111/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze — Ambito di applicazione — Fallimenti)

OJ C 205, 29.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Causa C-111/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze - Ambito di applicazione - Fallimenti)

2009/C 205/12

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: SCT Industri AB i likvidation

Convenuta: Alpenblume AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Sentenza di un giudice dello Stato membro A che dichiara l’incompetenza del curatore di una procedura fallimentare condotta nello Stato membro B a disporre dei beni della società fallita situati nello Stato membro A — Azione di rivendicazione esperita dalla società cessionaria per recuperare le quote di una società che aveva acquisito nell’ambito della procedura fallimentare, ma che sono state riprese dalla società cedente in applicazione della sentenza di annullamento della cessione

Dispositivo

L’eccezione prevista all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all’iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


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