EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0230

Causa T-230/99: Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commissione

OJ C 193, 15.8.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/25


Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — BT Pension Scheme Trustees/Commissione

(Causa T-230/99)

2009/C 193/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione;

in subordine, annullare l’art. 1 della decisione in quanto riferisce che si è data illegittimamente esecuzione all'aiuto di Stato, nonché gli artt. 2, 3, primo comma, e 4 nella parte relativa al recupero dell'aiuto;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Questo ricorso è presentato dal Trustee of the British Telecommunications Pension Scheme (in prosieguo: il «BTPS») — il regime pensionistico della British Telecommunications plc (in prosieguo: la «BT») — che è responsabile per l'amministrazione del regime, in particolare per la raccolta, l'investimento dei contributi e il pagamento delle indennità ai dipendenti in pensione della BT e alle persone a loro carico, in conformità all'atto costitutivo del BTPS e alla legge generale.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2009, C(2009) 685 def. [aiuto di Stato n. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)], nella parte in cui essa qualifica la misura di cui trattasi — «l'esenzione», a favore del BTPS, dal pagamento di contributi al Protection Fund (in prosieguo: il «PPF»), «per quanto riguarda i diritti pensionistici del beneficiario coperti dalla garanzia statale» — come un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e nella parte in cui dispone che l’aiuto deve essere recuperato presso il beneficiario, inclusi gli interessi decorrenti dalla data in cui gli è stata data esecuzione e fino alla data del suo recupero.

Con il primo motivo la ricorrente afferma che la decisione ha violato l'art. 87, n. 1, CE sotto quattro profili:

In primo luogo, secondo la ricorrente è stato violato il requisito della selettività, in quanto la decisione non ha chiaramente individuato il corretto sistema di riferimento e il suo obiettivo, ed ha pertanto erroneamente ritenuto che il BTPS abbia usufruito di una cosiddetta «esenzione».

In secondo luogo, essa lamenta che la Commissione ha violato il requisito del vantaggio economico in quanto non ha dimostrato che la BT goda di un vantaggio economico ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE per il fatto che il Trustee paga contributi ridotti al PPF, non avendo paragonato la situazione generale della BT a quella dei suoi concorrenti che non soffrono degli stessi svantaggi strutturali della BT in termini di costi pensionistici.

In terzo luogo, essa fa valere che il requisito della distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi è stato violato in quanto, in assenza di qualsiasi vantaggio, come dimostrato nella seconda parte del motivo, non può esserci alcuna distorsione della concorrenza e/o effetto sugli scambi.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che il requisito del trasferimento di risorse statali è stato violato in quanto la decisione non poteva qualificare il trasferimento di risorse statali relative alla garanzia statale come trasferimento di risorse statali rilevante ai fini dell'inammissibilità del BTPS ad entrare nel PPF.

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la decisione viola l'art. 253 CE per carenza di motivazione sui seguenti punti:

contraddittorietà della motivazione relativa alla valutazione del sistema generale di riferimento nell'ambito della sua analisi dell'esistenza di un vantaggio selettivo;

relativamente all'analisi del requisito della selettività, in particolare a causa del mancato svolgimento, nel dettaglio, dell'analisi in tre fasi prevista all’uopo dalla pertinente giurisprudenza;

la Commissione non avrebbe giustificato adeguatamente perché ritiene che le responsabilità aggiuntive assunte dalla BT dopo la privatizzazione siano irrilevanti ai fini della considerazione della situazione generale della BT sul mercato rispetto a quella dei suoi concorrenti;

la Commissione non avrebbe spiegato in che modo il trasferimento di risorse statali relative alla garanzia statale possa costituire un trasferimento pertinente di risorse statali per varie esenzioni (conformemente alle disposizioni del Pensions Act 2004) che discendono dall’esistenza della garanzia statale.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la decisione ha violato la nozione di aiuto illegittimo ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, in combinato disposto con gli artt. 1, lett. f) e 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (1) in quanto non esiste un aiuto da recuperare, né dalla BT né dal BTPS ed il suo Trustee, atteso che al presunto aiuto non è stata data esecuzione in seguito ad un accordo relativo ad un deposito di garanzia.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 2009, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


Top