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Document 52009XC0616(05)

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

OJ C 136, 16.6.2009, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/25


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 136/07

Aiuto N.: XA 29/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investissements bâtiments

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 600 000 EUR

Intensità massima dell’aiuto: Per edifici collettivi di importanza regionale: 20 % dell’importo delle spese ammissibili (costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, esclusa l’acquisizione di proprietà; acquisto di attrezzature e materiali, spese generali (onorari di architetti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze…). Massimale dell’aiuto: 100 000 EUR.

Per edifici singoli e CUMA (cooperative per l’uso in comune di materiale agricolo) che non possono beneficiare del piano di ammodernamento degli edifici destinati all’allevamento (PMBE): aiuti per la fornitura e la messa in opera di legname per le strutture portanti, 300 EUR/m3 per il Douglas e 500 EUR/m3 per la quercia, con un massimo di 15 000 EUR per le strutture singole e di 20 000 EUR per le strutture collettive (cooperative agricole, CUMA).

L’intensità massima degli aiuti pubblici cumulati (Consiglio regionale di Borgogna, Stato, Unione europea, collettività…) è pari al 40 %.

Le strutture collettive e le imprese agricole in difficoltà non sono ammesse a beneficiare degli aiuti.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuto si inserisce nell’ambito dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

L’aiuto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di produzione e valorizzazione delle produzioni agricole mediante una riduzione dei costi di produzione e un miglioramento della qualità delle produzioni, dei prodotti e degli edifici.

Settore economico: Produzione agricola

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/equipements_collectifs.doc

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_2_BAB.doc

Aiuto N.: XA 30/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Promotion des produits des filières de diversification et de qualité.

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 100 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: 80 % dell’importo delle spese ammissibili (spese di ingegneria, documentazione, comunicazione) relative alle operazioni seguenti:

pubblicazioni, cataloghi o siti web che presentano informazioni sui produttori della Borgogna o sui produttori di un prodotto determinato.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

L’aiuto ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare tutte le produzioni e tutti i produttori che mettono a punto prodotti legati a una filiera di diversificazione (orticoltura, piante medicinali, verdure,…) o prodotti di qualità (SIQO) nel rispetto di un capitolato d’oneri predefinito.

Il regime in oggetto permetterà di finanziare i costi specifici delle differenti azioni realizzate da strutture collettive a vocazione agricola. Nessun aiuto sarà versato ai singoli agricoltori e tutte le persone ammesse a beneficiare degli aiuti potranno avere accesso alle azioni avviate dalle strutture collettive senza necessità di affiliarsi alle stesse.

Settore economico: Settore della produzione agricola

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_9302_CPER_promotion_produits_diversifies.doc

Aiuto N.: XA 31/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Démarches Qualité SIQO et HACCP

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, in particolare l’articolo L 1511-2

Delibera del consiglio regionale della Borgogna

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 250 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L’80 % delle spese ammissibili (spese d’ingegneria, documentazione, comunicazione) concernenti iniziative volte a migliorare le procedure dei sistemi di qualità SIQO (eccetto agricoltura biologica e vino) e HACCP. Nello specifico si tratta di:

uno studio di mercato;

la preparazione delle domande di riconoscimento dei prodotti e adeguamento dei disciplinari prima della data effettiva di entrata in vigore delle nuove norme;

le procedure HACCP nelle aziende.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuti rientra nell’ambito dell’articolo 14 del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

L’aiuto mira a stimolare e agevolare l’impiego delle procedure di qualità per la produzione e i prodotti della Borgogna e consentirà di finanziare i costi specifici delle varie iniziative portate avanti in questo senso dalle organizzazioni collettive a vocazione agricola.

Ai produttori non sarà erogato alcun aiuto e tutti i soggetti ammissibili, pur non appartenendo alle suddette organizzazioni, avranno accesso alle iniziative da queste realizzate.

Settore economico: Settore della produzione biologica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/demarches_qualiteSIQO_HACCP.doc

Aiuto N.: XA 44/09

Stato membro: Spagna

Regione: Principado de Asturias

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas al sector ganadero en forma de servicios prestados por Asturiana de Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL) — Aiuti al settore zootecnico sotto forma di servizi prestati da Asturiana de Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL) —

Base giuridica: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Cooperativa Asturiana de Control Lechero (ASCOL) para el desarrollo de un programa de mejora genética de la cabaña ganadera asturiana de raza frisona durante el trienio 2009-2011.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’importo massimo dell’aiuto che è possibile concedere ogni anno sarà:

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto che è possibile concedere per ognuna delle voci del programma di azione che il programma dovrà attuare sarà:

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell’aiuto: Sviluppare il programma di miglioramento genetico della razza frisona nelle Asturie.

Gli articoli di applicazione del regolamento 1857/2006 sono i seguenti:

Articolo 15 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo. Costi ammissibili: spese inerenti all’organizzazione di programmi di formazione per allevatori, costi di servizi consulenza forniti da terzi, spese di organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, diffusione di conoscenze scientifiche, spese per le pubblicazioni.

Ai sensi del disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, le prestazioni di assistenza tecnica saranno a disposizione dei proprietari di animali iscritti nel Libro Genealogico della razza, senza che l’appartenenza alla cooperativa sia una condizione per accedere al servizio.

Articolo 16 — Sostegno al settore zootecnico. Costi ammissibili: costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, costi per l’introduzione a livello di azienda di tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all’introduzione o all’effettuazione dell’inseminazione artificiale nonché i controlli di routine sulla qualità del latte.

Ai sensi del disposto degli articoli 15, paragrafo 3 e 16, paragrafo 3, del sopra citato regolamento, gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati prestati da terzi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Allevamento di bovini da latte.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo dell’accordo di collaborazione può essere consultato sul sito www.asturias.es al seguente indirizzo:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ASCOL%2009%20%20convenio.pdf

Altre informazioni: —

Il direttore generale del settore zootecnico ed agroalimentare

Luis Miguel ALVAREZ MORALES

Aiuto N.: XA 46/09

Stato membro: Spagna

Regione: Asturie

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA)

Base giuridica: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de ponis de raza Asturcón (ACPRA) para el desarrollo del programa de conservación de dicha raza durante el trienio 2009-2011 (Accordo di cooperazione fra il governo delle Asturie e l’associazione degli allevatori di pony di razza Asturcón (ACPRA) per l’attuazione del programma di difesa della suddetta razza nel triennio 2009-2011).

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’importo massimo dell’aiuto da concedere durante ciascun esercizio relativo all’accordo di cooperazione sarà il seguente:

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto da concedere per ogni singolo capitolo di cui si compone il programma d’azione che dovrà essere attuato dal beneficiario dell’aiuto sarà:

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell’aiuto: Attuazione del programma di difesa della razza autoctona di pony Asturcón.

Sono di applicazione i seguenti articoli del regolamento 1857/2006:

Articolo 15 “Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo”. Costi ammissibili: spese inerenti all’organizzazione dei programmi di formazione per allevatori; servizi di consulenza forniti da terzi; organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere; diffusione di conoscenze scientifiche; spese per le pubblicazioni.

Articolo 16 “Sostegno al settore zootecnico”. Costi ammissibili: costi amministrativi connessi con la tenuta del libro genealogico, eccettuati i costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi.

Settore economico: Allevamento di equini

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo dell’accordo di cooperazione è consultabile sul sito www.asturias.es all’indirizzo:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACPRA%2009%20convenio.pdf

Altre informazioni: —

Il direttore generale del settore zootecnico ed agroalimentare

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES


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