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Document 62008TN0591

Causa T-591/08: Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

OJ C 82, 4.4.2009, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/26


Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-591/08)

(2009/C 82/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di Eurostat di selezionare l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalto per le «tecnologie statistiche di informazione», lotto 2 «SDMX development» e lotto 3 «SDMX support», come secondo contraente del meccanismo a cascata (GU 2008/S 120-159017), comunicata alla ricorrente con due lettere separate del 17 ottobre 2008 e tutte le decisioni conseguenti e collegate di Eurostat, compresa quella di affidare l'appalto al concorrente risultato vincitore;

ordinare a Eurostat di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a 4 326 000 EUR;

condannare EUROSTAT a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, delle decisioni di Eurostat di selezionare l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalto per le «tecnologie statistiche di informazione», lotto 2 «SDMX development» e lotto 3 «SDMX support», come secondo contraente del meccanismo a cascata (GU 2008/S 120-159017), comunicate alla ricorrente con due lettere separate del 17 ottobre 2008, nonché il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 235 CE.

Secondo la ricorrente, Eurostat ha commesso diversi errori manifesti di valutazione, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice ha violato fondamentali norme e principi in materia di appalti pubblici. Essa sostiene che la valutazione della sua offerta è stata insufficiente, che Eurostat ha commesso di fornire una motivazione, ha rifiutato di esaminare il reclamo amministrativo proposto dalla ricorrente e le relative osservazioni e non le ha presentato i risultati del suo esame interno.

Inoltre la ricorrente sostiene che il trattamento dei candidati è stato discriminatorio; che i criteri di esclusione non sono stati soddisfatti da uno dei membri del consorzio risultato vincitore e che sono stati violati gli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario. Infine, secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento finanziario e/o i principi di trasparenza e di parità di trattamento, e, dato che il Tribunale, con ogni probabilità, si pronuncerà sul ricorso dopo la completa esecuzione del contratto; la ricorrente chiede a Eurostat un risarcimento pecuniario pari a 4 326 000 EUR, corrispondente al suo margine lordo di profitto stimato per le procedure di appalto per il lotto 2 e per il lotto 3, qualora avesse ottenuto il contratto.


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