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Document 52008AE1504

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) COM(2008) 80 def. — 2008/0033 (COD)

OJ C 77, 31.3.2009, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano)

COM(2008) 80 def. — 2008/0033 (COD)

(2009/C 77/05)

Il Consiglio, in data 10 marzo 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano)

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 luglio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore SEARS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 settembre 2008, nel corso della 447a sessione plenaria, ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.   Sintesi e raccomandazioni

1.1

La proposta in esame mira a modificare la direttiva del Consiglio 76/769/CEE aggiungendo restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del diclorometano (DCM) quando è usato come componente principale degli svernicianti per usi industriali, professionali e domestici.

1.2

Si tratta dell'ultima modifica di questo tipo della direttiva del Consiglio 76/769/CEE, che verrà sostituita il 1o giugno 2009 dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

1.3

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce le notevoli difficoltà scientifiche e politiche che la Commissione ha dovuto affrontare nel proporre e raggiungere un accordo su una modifica proporzionata ed efficace sotto il profilo costi-benefici che, come richiesto dalla direttiva 76/769/CEE, salvaguardi il mercato interno e al tempo stesso garantisca un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.

1.4

Il CESE concorda sull'esistenza di prove convincenti del fatto che, in caso di elevate concentrazioni di vapore dovute alla notevole volatilità del DCM, si possono verificare casi di perdita di coscienza o di morte. Tali casi sono dovuti a cattive pratiche industriali, compresa una ventilazione insufficiente. Le prove a sostegno di un rischio grave e costante per gli utenti domestici occasionali sono meno convincenti. La proposta di vietare le vendite di DCM risulta quindi sproporzionata e, dati i rischi noti, seppur non ancora quantificati, dei prodotti e dei processi alternativi, è improbabile che possa portare ad una riduzione complessiva del tasso di infortuni registrato attualmente, che è piuttosto modesto.

1.5

Il CESE osserva anche che, come rilevato dai consulenti esterni che hanno lavorato per la Commissione, i rischi specifici del DCM non sono pienamente coperti dai pittogrammi o dalle frasi di rischio e sicurezza attualmente in uso. Lo stesso vale per i rischi per i bambini, più comuni in ambiente domestico. Si tratta però di una carenza imputabile al sistema di etichettatura, non ai prodotti o alle persone interessate. Per correggere questa situazione il CESE avanza quindi raccomandazioni sull'imballaggio e sull'etichettatura.

1.6

Il CESE individua anche altri problemi, soprattutto l'assenza di limiti di esposizione occupazionale (OEL) concordati e di orientamenti o regolamenti sulle buone pratiche industriali. Il TRGS 612 tedesco è considerato un ottimo modello a tale proposito.

1.7

Il CESE sottopone una serie di altri punti di ordine generale all'attenzione della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, nella speranza che si possa raggiungere un accordo. Se ciò non sarà possibile si creerà una frattura nel mercato interno. Gli utilizzatori, sul luogo di lavoro e al di fuori, resteranno esposti ai rischi.

2.   Base giuridica

2.1

Come osservato in precedenza, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), entrerà in vigore il 1o giugno 2009 e abrogherà e sostituirà una serie di regolamenti e direttive vigenti della Commissione e del Consiglio, fra cui la direttiva del Consiglio 76/769/CEE del 27 luglio 1976 sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

2.2

L'allegato I della direttiva del Consiglio 76/769/CEE stabilisce le restrizioni specifiche che sono state decise e introdotte negli ultimi 30 anni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il 1o giugno 2009 queste diverranno la pietra miliare dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.3

Le precedenti modifiche alla direttiva del Consiglio 76/769/CEE (apportate per aggiungere ulteriori misure restrittive) hanno assunto la forma di direttive che richiedevano il recepimento da parte degli Stati membri. Questa volta invece la Commissione presenta una proposta di decisione, che avrà quindi effetto immediato, e non una proposta di direttiva. Non necessiterà quindi di un recepimento mediante norme nazionali che in ogni caso sarebbero state anch'esse abrogate il 1o giugno 2009, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.4

Tutte le successive proposte di restringere l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi saranno disciplinate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.5

Le sostanze (e i preparati che le contengono) per le quali si è ritenuto necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sono emerse in linea generale da valutazioni di talune «sostanze prioritarie» individuate dagli Stati membri e pubblicate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, in quattro elenchi prioritari fra il 1994 e il 2000.

2.6

Anche una serie di sostanze non inserite in questi elenchi è stata valutata per verificarne l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente e/o sono state avanzate proposte per restringerne l'immissione sul mercato e l'uso, man mano che nuovi problemi sono stati affrontati su richiesta degli Stati membri. Il DCM rientra in questo gruppo di sostanze. Alcuni Stati membri, per una serie di motivi, hanno già imposto o cercato di imporre restrizioni al suo uso, in particolare come componente di svernicianti. Altri Stati membri ritengono che tali misure siano sproporzionate, costose e rischino di portare a risultati meno soddisfacenti per gli utilizzatori. Vi sono prove (o mancano prove sufficienti) per sostenere o respingere l'una e l'altra posizione.

2.7

Il primo esame completo della proposta in sede di Consiglio ha avuto luogo all'inizio di giugno. Se si riuscirà a trovare un compromesso entro i prossimi mesi, è probabile che la proposta andrà avanti come previsto, altrimenti essa verrà a cadere. In quest'ultimo caso continuerà ad esistere, e forse si aggraverà, una frattura nel mercato interno degli svernicianti a base di DCM. A tempo debito il DCM sarà poi valutato nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dato che il suo uso nelle attività di sverniciatura è una delle principali vie di esposizione da considerare. Ovviamente non si può sapere quale sarà l'esito di tale processo né quando si potrebbero formulare eventuali raccomandazioni definitive.

3.   Contesto

3.1

Il DCM è un composto idrocarburico alifatico alogenato a basso punto di ebollizione, incolore e di odore dolciastro. Da molti anni è ampiamente utilizzato come solvente ad alta efficacia e bassa infiammabilità, nella produzione di prodotti farmaceutici, aerosol e adesivi e in altri processi quali la sverniciatura e lo sgrassaggio dei metalli, e come solvente di estrazione per gli alimenti.

3.2

Anche se viene considerato uno dei più sicuri composti idrocarburici alogenati a basso peso molecolare, il DCM deve comunque essere utilizzato con attenzione. In Europa è classificato come agente cancerogeno di categoria 3, ovvero è una delle «sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono insufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente». Deve pertanto essere accompagnato dalla frase R40 («Sospetto effetto cancerogeno. Prove insufficienti»). È considerato anche una sostanza prioritaria ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

3.3

Fonte di maggiore preoccupazione, tuttavia, è il fatto che si tratta anche di un potente narcotico, che deprime il sistema nervoso centrale e può portare a perdita di coscienza e morte. Ciò ha determinato una serie di infortuni anche mortali, in genere associati a pratiche di lavoro poco sicure e ad esposizione prolungata ed eccessiva, di norma per usi industriali o professionali su larga scala in vasche di sverniciatura aperte. L'utilizzo in sistemi chiusi, laddove è fattibile, elimina tali rischi.

3.4

I livelli di produzione di DCM in Europa (dai siti presenti in Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Romania) stanno lentamente calando man mano che si rendono disponibili altri prodotti. Delle circa 240 000 tonnellate prodotte attualmente in Europa se ne esportano circa 100 000. Il 30-50 % della quantità restante va all'industria farmaceutica e il 10-20 % è destinato a essere venduto come DCM «puro» negli svernicianti. Il DCM riciclato proveniente dall'industria farmaceutica rappresenta una quantità analoga. La proposta in esame riguarda esclusivamente l'uso di DCM nella sverniciatura.

3.5

La sverniciatura è un processo noto alla maggior parte delle famiglie come processo essenziale per conservare e trattare oggetti e superfici di legno, metallo, pietra e gesso in ambienti interni ed esterni. Vi è anche una serie di mercati più specialistici, fra cui il restauro artistico, la rimozione di graffiti e la riverniciatura di grandi oggetti mobili quali treni o aerei.

3.6

Gli svernicianti sono suddivisi in modo piuttosto arbitrario in tre categorie: «usi industriali» (ovvero per uso intenso e continuo su un unico sito); «usi professionali» (specialisti che lavorano su più siti, operai edili e imbianchini) e «usi domestici» (singoli che effettuano occasionalmente lavori di manutenzione della casa).

3.7

Il numero effettivo di infortuni per ogni categoria è difficile da determinare. Dato che i sintomi di una dose eccessiva di DCM richiamano quelli di un infarto, vi può essere (ma non è detto) il rischio che venga dichiarato un numero di casi inferiori a quello effettivo. I dati presentati alla Commissione dai consulenti dell'RPA indicano che in Europa, negli ultimi 20 anni, vi sono stati 3-4 infortuni all'anno dovuti all'uso di svernicianti a base di DCM, dei quali uno all'anno mortale. Gli infortuni mortali sono concentrati in Francia (6), Germania (6) e Regno Unito (5), quelli non mortali concentrati nel Regno Unito (36), in Svezia (12) e in Francia (6). Nell'Europa meridionale è stato registrato un solo infortunio nel periodo analizzato dall'RPA (1930-2007): un infortunio mortale avvenuto in Spagna nel 2000 in ambito industriale. Può ben darsi che le condizioni climatiche locali e le pratiche di lavoro siano fattori rilevanti. Nei paesi caldi si tengono sempre le finestre aperte, si ha pertanto una buona ventilazione e i rischi sono trascurabili; nei climi più freddi può verificarsi il contrario.

3.8

Gli infortuni mortali sono equamente suddivisi fra utilizzatori professionali e industriali, mentre il grosso degli infortuni non mortali è stato fatto registrare da operatori classificati come «professionali». Le cause di decesso registrate sono in grande maggioranza un'insufficiente aerazione e l'impiego inadeguato di dispositivi di protezione individuale, specie in presenza di grandi vasche di sverniciatura aperte.

3.9

Un infortunio mortale forse conseguente a uso domestico (o professionale) è stato riportato in Francia nel 1993 e non può più essere verificato, quindi questo dato particolarmente importante è stato contestato. L'unico altro caso riportato di infortunio mortale per un consumatore si è avuto nei Paesi Bassi nel 1960. Possono essere rilevanti anche altri fattori.

3.10

Ovviamente esistono prodotti alternativi agli sverniciatori chimici a base di DCM. Sono generalmente suddivisi in tre gruppi: «sverniciatura fisica/meccanica» (sabbiatura, raschiatura e granigliatura); «sverniciatura termico-pirolitica» (nei forni, su letti fluidi termici o con utilizzo di cannelli ossidrici o pistole termiche) e «sverniciatura chimica» (che può utilizzare solventi ad alta efficacia, compreso il DCM, liquidi o paste corrosivi e in genere fortemente alcalini, acido formico oppure miscele a base di perossido di idrogeno). Ognuno dei processi può funzionare, ed essere preferito agli altri, in determinate circostanze. Tutti pongono rischi di un qualche tipo, dovuti all'impatto delle particelle, al calore, alla possibilità di incendi o esplosioni, a irritazione degli occhi o della pelle o alla composizione dei rivestimenti da rimuovere, in particolare il piombo contenuto nelle vernici utilizzate prima del 1960. In presenza di strati sovrapposti risalenti anche a oltre 100 anni fa in edifici vecchi ma ancora utilizzabili, o addirittura particolarmente ricercati, o in caso di superfici sensibili che non devono essere danneggiate, sarà necessario più di un approccio e un certo grado di sperimentazione.

3.11

Non sono disponibili dati sulla quota complessiva di mercato delle diverse alternative di tutti e tre i gruppi o sui diversi costi per metro quadro sverniciato. Si ritiene che il DCM sia ancora il solvente più ampiamente usato, in particolare per gli usi domestici, dove sono diffuse anche le applicazioni a base di soda caustica. Anche all'interno del gruppo delle sostanze chimiche è difficile confrontare i costi. Vi è un generale consenso sul fatto che gli svernicianti a base di DCM risultano più economici dei prodotti concorrenti su base volumetrica. È probabile che tale vantaggio scompaia se si prende in considerazione l'intero costo dei dispositivi di protezione (se utilizzati) e dello smaltimento dei rifiuti (se rilevante).

3.12

I costi totali sono determinati anche dai tempi di lavorazione. Prodotti e processi che richiedono tempi più lunghi, ma sono meno dannosi, aumentano il costo del lavoro in atto e riducono gli utili. I solventi con punto di ebollizione più elevato consentono di sverniciare un'area più estesa in una sola volta ma richiedono tempi di lavorazione più lunghi. Per un consumatore, esposizioni brevi sono sostituite da esposizioni più lunghe che comportano problemi domestici potenzialmente maggiori (l'assunto dell'RPA secondo cui i consumatori sarebbero meno sensibili al fattore tempo, in quanto svolgono l'attività di sverniciatura nel loro tempo libero, andrebbe senz'altro contestata). Per tutti gli utilizzatori diverranno essenziali nuovi metodi di lavoro e adattamenti del workflow. Per gli utilizzatori industriali qualsiasi passaggio a prodotti a base di acqua diminuisce i costi di ventilazione ma aumenta notevolmente il costo dei lavori da eseguire su vasche di sverniciatura e tubature per ridurre al minimo la corrosione. Considerate tutte queste variabili, diventa estremamente difficile prevedere l'effetto di una data restrizione su un singolo percorso. In queste condizioni i consumatori sono particolarmente a rischio e non è sufficientemente dimostrato, considerati i punti di vista contrastanti a livello governativo, che il fatto di scegliere prodotti e processi alternativi sia nel loro interesse.

3.13

Un solvente comunemente usato in alternativa al DCM, ovverosia il metilpirrolidone (NMP), è stato recentemente classificato come «tossico alla riproduzione di categoria 2», il che comporterà alla fine il divieto di vendere ai consumatori (ma non agli utilizzatori industriali o professionali) formulazioni che lo contengano. Altri solventi, quali l'1,3-diossolano, sono altamente infiammabili.

3.14

I sistemi basati su esteri dibasici (DBE) — miscele di dimetiladipato, succinato e glutarrato — sembrano attualmente le alternative più promettenti, con poche indicazioni che possano far pensare a minacce significative per la salute umana o l'ambiente. Anche il dimetilsulfossido e l'alcool di benzile sembrano relativamente «sicuri». Il fatto che queste sostanze vengano considerate dagli utilizzatori più o meno convenienti sotto il profilo dei costi dipende però da molti fattori e non vi è alcuna garanzia che alla fine vengano scelte come alternative «sicure» di ampio utilizzo.

3.15

In generale è chiaro che non esiste un unico approccio totalmente accettabile e che interventi inadeguati possono anche determinare un aumento dell'attuale tasso di infortuni registrati, che è relativamente basso. La difficoltà sta nell'individuare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa, in particolare Stati membri che hanno esperienze diverse e, con piena ragione, difendono strenuamente le loro posizioni.

4.   Sintesi della proposta della Commissione

4.1

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente, salvaguardando nel contempo il mercato interno del diclorometano, in particolare quando esso è utilizzato come componente principale degli svernicianti per gli usi industriali, professionali e domestici.

4.2

La Commissione propone di vietare tutte le vendite di svernicianti a base di DCM sia ai consumatori che ai professionisti, ad eccezione di quelli appositamente formati e abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri. Le vendite agli impianti industriali saranno consentite soltanto laddove siano state adottate misure di protezione, in particolare un'efficace ventilazione e la disponibilità e l'effettivo uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Tutte le formulazioni contenenti DCM dovranno recare la seguente dicitura indelebile: «Solo per usi industriali e professionali» (e presumibilmente soltanto da parte di personale debitamente abilitato).

4.3

Nessun nuovo sverniciante a base di DCM potrà essere immesso sul mercato per essere venduto ai consumatori o agli operatori professionali entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione. Passati altri 12 mesi, tutte le vendite ai suddetti due gruppi saranno vietate.

4.4

La decisione entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.5

La proposta è accompagnata da una relazione e da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (relazione sulla valutazione d'impatto). Ulteriori informazioni possono essere reperite nelle valutazioni d'impatto preparate per la Commissione da consulenti esterni (RPA, TNO) o nelle relazioni su temi specifici (Etvaread, sull'efficacia dei ritardatori dell'evaporazione). Questi documenti sono stati a loro volta esaminati dal competente comitato scientifico (SCHER). Non esiste una relazione UE di valutazione dei rischi (Risk Assessment Report o RAR) in quanto, nonostante le preoccupazioni già constatate, nessuna delle parti interessate ha indicato il DCM come sostanza prioritaria.

4.6

Anche alcuni Stati membri UE (e altri paesi economicamente importanti che sono partner commerciali, come la Svizzera e gli Stati Uniti) hanno realizzato degli studi a sostegno di particolari posizioni normative e politiche, spesso in forte conflitto tra loro. Le industrie interessate hanno prodotto una grande quantità di dati sui possibili rischi e sui vantaggi relativi di diversi prodotti e processi. Non sorprende sapere che anche in questo caso i risultati sono discordi. Altre parti interessate hanno potuto esporre le loro considerazioni nel corso della Settimana europea della sicurezza e della salute sul lavoro Building in Safety del 2004, dopo un convegno di esperti ospitato dal sindacato danese degli imbianchini. Secondo l'RPA, consultato nell'aprile 2007, l'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC), la Federazione europea dei lavoratori delle miniere, della chimica e dell'energia (EMCEF) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) non avevano ancora espresso pareri formali.

5.   Osservazioni generali

5.1

Il CESE riconosce le difficoltà incontrate dalla Commissione nell'elaborazione di una proposta per una modifica proporzionata ed economicamente vantaggiosa della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda l'uso del DCM come solvente per svernicianti. Sono relativamente pochi gli infortuni notificati e verificati, sebbene sia possibile che alcuni non siano stati comunicati. La legislazione vigente non viene sempre osservata e appare inadeguata sotto il profilo dell'etichettatura. Prodotti e processi alternativi esistono, ma non sono stati valutati sufficientemente e presentano tutti qualche rischio. Ci sono buoni motivi per cui i pareri degli Stati membri non coincidono, e non ci sono garanzie che il risultato complessivo sarà favorevole all'uno o a all'altro dei gruppi che più probabilmente ne saranno interessati.

5.2

Il CESE riconosce anche che, visti gli ovvi limiti di tempo, questa è l'ultima occasione di introdurre nuove misure ai sensi della suddetta direttiva. Se gli Stati membri e il Parlamento europeo non riusciranno a trovare una posizione comune e la proposta di decisione (o una sua variante) non sarà adottata e attuata, non sarà più possibile intervenire finché il DCM non sarà stato valutato sotto il profilo di tutti i suoi impieghi a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

5.3

Il CESE è fermamente convinto che un tale ritardo possa e debba essere evitato, nell'interesse della protezione dell'ambiente e della salute di tutti i consumatori, sul luogo di lavoro come altrove. Il CESE, inoltre, deplorerebbe profondamente qualsiasi frattura che dovesse dividere il mercato interno, su questa questione o su qualunque altra. Dovrebbe essere ovvia a tutti gli interessati la necessità di trovare la base per un accordo che abbia l'obiettivo di gestire i rischi e non di sostituire un pericolo con un altro.

5.4

A questo proposito, il CESE constata che il DCM può essere prodotto, stoccato, trasportato e utilizzato con sicurezza in sistemi chiusi. Il DCM non è infiammabile e non contribuisce alla formazione di ozono a livello del suolo. Nei sistemi aperti, invece, come nel caso della sverniciatura, esso presenta evidenti problemi legati alla volatilità (ossia alla tendenza a evaporare rapidamente), alla densità dei vapori risultanti (si accumula nel punto più basso o dove la ventilazione è inadeguata) e al suo effetto narcotico (provoca perdita di conoscenza e morte). Tutto ciò contribuisce ad aumentare i rischi per i bambini. Il DCM è anche classificato come agente cancerogeno di categoria 3 ed è questo il rischio potenziale che prevale sulle etichette dei prodotti che contengono questa sostanza.

5.5

Come hanno fatto notare l'RPA e altri enti, tale indicazione è al contempo fuorviante e insufficiente a proteggere adeguatamente gli utilizzatori sul luogo di lavoro o altrove. Né la normativa attuale né il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura dell'ONU prevedono frasi R (Rischio) o S (Sicurezza) che mettano adeguatamente in guardia dal pericolo di narcosi (e conseguente rischio di morte) o, cosa ancora più sorprendente, dal grave rischio per i bambini (che naturalmente si applicherebbe a molti prodotti e processi utilizzati in ambiente domestico).

5.6

Anche concentrare l'attenzione sul possibile, ma non ancora dimostrato, rischio di cancro è fuorviante. Lo SCHER, nel suo parere sulla relazione Etvaread sui ritardatori dell'evaporazione, ha constatato che nei topi il meccanismo metabolico per il punto finale testato non è lo stesso che nell'uomo e che quindi è improbabile, sulla base delle prove addotte, che il DCM sia cancerogeno. Esistono scarse prove derivanti dall'uso effettivo della sostanza. Non sono ancora stati pubblicati i risultati di due importanti studi epidemiologici su coorti esposte al DCM in altre industrie degli Stati Uniti. Le coorti nell'UE potrebbero essere state esposte ad altri agenti cancerogeni come lo stirene. L'RPA non ha presentato prove di rischi reali a questo titolo derivanti da esposizione al DCM usato nella sverniciatura. La dicitura obbligatoria R68 («possibilità di effetti irreversibili»), date le circostanze, non è certo la più utile.

5.7

È opportuno notare, inoltre, che le statistiche presentate dall'RPA sugli incidenti verificatisi nel periodo 1930-2007 dimostrano chiaramente i pericoli derivanti da sovraesposizione grave al DCM, dovuta in genere a pratiche di lavoro poco sicure. Non sono stati raccolti dati corrispondenti per processi e prodotti alternativi. È tuttavia dubbio che si possano estendere questi dati all'uso da parte di «professionisti» o «consumatori» in ambiente domestico. La segnalazione di effetti sulla salute cronici (che si manifestano nel tempo) in contesto industriale può far pensare a problemi in caso di esposizione acuta (di breve durata) da parte di consumatori, ma non è detto. Le statistiche riguardanti eventi fortuiti, e forse qui di questi si tratta, non sono altrettanto facili da estrapolare.

5.8

Gli studi hanno evidenziato anche la mancanza di limiti di esposizione occupazionale per i luoghi di lavoro validi in tutta l'UE. I limiti per una stessa sostanza (il DCM) variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, e vi sono variazioni tra sostanze diverse (DCM e DBE o DMSO, per esempio). I produttori devono riconoscere che è loro dovere occuparsi della salute dei loro dipendenti, e perché ciò sia possibile le autorità di regolamentazione devono mettere a punto un quadro normativo coerente e basato sui dati.

5.9

A questo proposito il CESE ha preso atto in particolare delle Regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 612 (per alternative agli svernicianti a base di DCM) approvate dal ministero federale tedesco per il Lavoro e gli affari sociali (BMAS), versione del febbraio 2006. Queste regole, nettamente più particolareggiate dell'attuale proposta della Commissione, potrebbero rappresentare un modello da seguire per chi voglia contribuire a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

5.10

Nella maggioranza dei casi è opportuno trovare risposta, nell'ordine, ai seguenti interrogativi: (a) è possibile rendere i processi più sicuri mediante sostituzione? (b) se no, perché? e (c) sono state attuate tutte le misure appropriate per rendere sicuro il luogo di lavoro? È importante riconoscere appieno non solo i benefici, ma anche i possibili rischi derivanti dall'impiego di processi e prodotti alternativi. Ci deve essere, soprattutto, una stima dei probabili risultati di qualsiasi decisione di rimuovere da un mercato una quantità significativa di un qualsivoglia materiale. Che cosa faranno realmente gli utilizzatori? Le loro scelte si tradurranno in miglioramenti della loro sicurezza personale?

5.11

A titolo di esempio, si può citare il caso di uno Stato membro che ha già vietato i prodotti a base di DCM a tutti gli utilizzatori industriali e professionali. Il divieto riguarda la vendita di prodotti contenenti DCM, non il DCM stesso. È quindi tuttora possibile realizzare un potente sverniciante mescolando il DCM con il metanolo sul luogo di utilizzo. Il prodotto che ne risulta è più economico, ma è privo degli agenti tensioattivi e dei ritardatori dell'evaporazione, che aumentano sia l'efficacia che la sicurezza dei prodotti formulati correttamente. E questo è un risultato non auspicabile.

5.12

Come hanno fatto presente l'RPA e la Commissione, le distinzioni tra le diverse categorie di utilizzatori sono difficili da giustificare o da mantenere nella pratica. L'unica differenza reale è che le operazioni intensive e continue di sverniciatura realizzate in un sito singolo richiedono grandi vasche aperte di sverniciatura con agenti chimici nei quali vengono immersi i prodotti. Le operazioni fuori sito di norma non richiedono immersione e quindi non comportano l'uso di grandi vasche aperte. I siti singoli sono disciplinati da altre direttive, come la direttiva sulle emissioni da solventi o quella sulle acque reflue, che devono essere rigorosamente applicate. Le operazioni fuori sito dipendono in maggior misura dall'attenzione e dal buon senso delle persone. Quando esiste un datore di lavoro, spetta naturalmente a quest'ultimo assicurare ai dipendenti impegnati nelle operazioni in questione il miglior ambiente di lavoro possibile.

5.13

La categoria «professionisti» dovrebbe inoltre essere divisa, separando chi sia impegnato a tempo pieno in operazioni specializzate di pulizia (eliminazione di scritte sui muri, restauro di facciate, pulizia di treni e aeroplani) da chi debba eseguire operazioni di sverniciatura solo saltuariamente, come preludio — necessario ma dispendioso in termini di tempo — a un'attività più redditizia (operai edili, imbianchini e «consumatori»). Le esigenze, le capacità e le vulnerabilità dei membri di quest'ultimo gruppo sembrano identiche e come tali dovrebbero essere trattate.

5.14

È stata infine presentata la proposta di formare e abilitare determinati operatori, quale possibile deroga che permetterebbe di trovare un compromesso tra i diversi punti di vista. È tuttavia difficile equiparare l'uso di svernicianti a base di DCM a operazioni quali la rimozione dell'amianto o lo smaltimento delle scorie nucleari, per le quali è ovviamente necessaria un'abilitazione. Visti gli elevati costi che comporta l'introduzione e il monitoraggio di questi sistemi, è difficile immaginare come questa proposta possa soddisfare le esigenze di qualcuno.

6.   Osservazioni specifiche

6.1

In considerazione di quanto fin qui osservato, il CESE non ritiene che l'attuale proposta sia proporzionata o che, di per sé, possa contribuire a ridurre il numero degli incidenti sul luogo di lavoro o altrove. Viste le divergenze di natura pratica e politica che esistono tra gli Stati membri, è opportuno prendere in considerazione e applicare quanto prima altre possibili soluzioni.

6.2

Ciò comporterebbe modifiche degli imballaggi e delle etichette degli svernicianti a base di DCM, per ridurre al minimo il rischio di infortuni e per mettere in evidenza i pericoli reali. Le vendite a chi, «professionista» o «consumatore» che sia, non esegua a tempo pieno operazioni di sverniciatura, nei siti o fuori dagli stessi, dovrebbero essere limitate a 1 litro per contenitore e per acquisto. I contenitori utilizzati dovrebbero essere dotati di chiusura a prova di bambino conforme alle definizioni dei regolamenti o delle direttive UE esistenti o nuove e/o delle norme EN-ISO 8317:2004 e 862:2005. Sarebbe utile anche un'imboccatura stretta per evitare perdite, anche se la conseguente necessità di far decantare il prodotto prima di poterlo usare con una spazzola ne limita gli effetti. Se vogliono salvaguardare questi prodotti sul lungo periodo, i produttori devono darsi da fare perché siano introdotti sistemi di applicazione nuovi e più sicuri. La vendita all'ingrosso a tutti gli altri utilizzatori per usi «industriali» o «professionali» dovrebbe riguardare quantità non inferiori ai 20 l. Produttori e fornitori devono riconoscere di avere il dovere, in questi casi, di tutelare la salute dei consumatori e di assicurarsi che siano disponibili informazioni e istruzioni sufficienti per garantire che la manipolazione e lo smaltimento avvengano sempre in condizioni di sicurezza.

6.3

Si dovrebbero sviluppare con urgenza nuovi pittogrammi e frasi «R» (rischio) ed «S» (sicurezza) per i narcotici e per mettere in guardia contro i pericoli per i bambini, a complemento di quelli già in uso. Per gli svernicianti a base di DCM (e altri prodotti con effetti simili), l'avvertenza corretta per tutti gli utilizzatori potrebbe essere: «Narcotico: alte concentrazioni provocano la perdita di conoscenza e la morte»; «Non usare in presenza di bambini o di adulti vulnerabili»; «Non usare in ambienti chiusi: i vapori pesanti possono causare asfissia». Queste indicazioni appaiono giustificate dalle prove disponibili e sono conformi alle esigenze reali. È importante che non si perdano in mezzo a molte altre avvertenze meno importanti. Un'avvertenza efficace e un pittogramma inconfondibile circa la necessità di proteggere i bambini sarebbe probabilmente più efficace di molti altri consigli complicati. L'attuale dicitura S2 («Tenere lontano dalla portata dei bambini») è, a questo fine, inadeguata.

6.4

È inoltre evidente la necessità di disporre di limiti di esposizione occupazionale validi in tutta l'UE per aumentare il livello di sicurezza sul luogo di lavoro. Potrebbe essere un utile risultato del programma REACH nei prossimi anni.

6.5

Buone pratiche di lavoro, e la rigorosa esecuzione di tutti i controlli esistenti, sono ovviamente essenziali per la gestione del rischio, sul luogo di lavoro come altrove. I produttori e i commercianti hanno la responsabilità comune di fornire consigli utili e di garantire che le raccomandazioni possano essere seguite dai consumatori e da chiunque utilizzi materiali o processi pericolosi in modo saltuario. I consigli e le attrezzature di sicurezza devono essere promossi con lo stesso entusiasmo e gli stessi incentivi dei materiali per i quali essi sono necessari.

6.6

La soluzione adottata in Germania con le regole TRGS 612 dovrebbe essere la base dei controlli a livello UE. Se necessario, si possono introdurre anche consigli tecnici aggiuntivi sulla ventilazione o sullo smaltimento dei rifiuti. Le migliori pratiche devono essere rese pubbliche e condivise.

6.7

Gli studi in corso negli Stati Uniti sugli effetti a lungo termine dell'esposizione prolungata al DCM dovrebbero concludersi quanto prima, e i relativi risultati dovrebbero essere presentati allo SCHER per valutazione. Si devono esaminare le possibilità di individuare in Europa coorti adatte a essere studiate.

6.8

Sarebbe anche opportuno realizzare una valutazione sistematica dei rischi derivanti dalla sverniciatura, per poter valutare tutti i prodotti e i processi in base agli stessi parametri. Ciò permetterebbe di avere una migliore comprensione delle loro caratteristiche relative e dei loro rischi e, alla fine, consentirebbe agli utilizzatori di fare scelte più informate sul luogo di lavoro e altrove. Nessuna di queste proposte deve però portare a ritardi nell'adozione delle misure di controllo di cui sopra.

Bruxelles, 17 settembre 2008.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


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