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Document 52008AE1501

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli COM(2008) 9 def. — 2008/0018 (COD)

OJ C 77, 31.3.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/8


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

COM(2008) 9 def. — 2008/0018 (COD)

(2009/C 77/02)

Il Consiglio, in data 17 marzo 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 luglio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEGADO LIZ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 settembre 2008, nel corso della 447a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 49 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE approva l'iniziativa della Commissione di rivedere la direttiva sulla «Sicurezza dei giocattoli», iniziativa i cui unici difetti sono di essersi fatta attendere e di non essere abbastanza ambiziosa.

1.2

Il Comitato osserva che la valutazione d'impatto su cui si basa la proposta risale al 2004 e non ha preso in considerazione tutti gli Stati che attualmente formano l'UE.

1.3

Considerando il numero sempre più elevato di allarmi causati da giocattoli, evidenziato dal RAPEX nella sua ultima relazione, il CESE trova singolare che tale valutazione d'impatto non abbia tratto conclusioni sulla relazione esistente tra la direttiva e gli incidenti subiti dai bambini per causa dei giocattoli. È ancor più sorpreso del fatto che non si sappia quale potrebbe essere l'incidenza della proposta all'esame sul numero e sulla gravità dei futuri incidenti causati dai giocattoli, il che dovrebbe essere la preoccupazione e la motivazione principale dell'iniziativa oggetto del presente parere.

1.4

La Commissione riconosce la mancanza o la scarsa disponibilità di dati statistici affidabili e oggettivi sugli incidenti causati dai giocattoli nell'Unione europea. Il CESE suggerisce pertanto alla Commissione di creare, con la collaborazione delle autorità competenti degli Stati membri, un sistema adeguato di informazione statistica relativa a tali incidenti, analogo quanto meno a quello che già esiste in alcuni ordinamenti giuridici e che è accessibile a tutti coloro che intervengono nella catena di produzione e commercializzazione, al fine di scongiurare eventualità del genere (1).

1.5

Dal punto di vista giuridico, il CESE ritiene che la proposta dovrebbe basarsi non solo sull'articolo 95 del Trattato ma sopratutto sull'articolo 153. Considera infatti che una protezione efficace dei bambini sia ben più importante del semplice obiettivo di agevolare il commercio internazionale dei giocattoli.

1.6

Tenendo conto dell'ambito di applicazione e del carattere della nuova proposta, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva attuale nei diversi Stati membri, e considerando che l'approccio adottato è quello di un'armonizzazione totale, giudica inoltre il regolamento uno strumento giuridicamente più adeguato della direttiva.

1.7

Il CESE è lieto che dal punto di vista tecnico-giuridico la proposta sia stata formulata in modo coerente e ben strutturato ed è in linea di massima d'accordo con le misure innovative, in particolare per quanto concerne:

l'estensione della definizione di «giocattolo» e l'adozione del concetto di «uso prevedibile» tenendo conto del comportamento dei bambini,

il potenziamento dei controlli negli Stati membri,

l'elaborazione di norme adeguate in materia di prevenzione e di informazione sulla sicurezza dei giocattoli (avvertenze e istruzioni).

1.8

Il CESE si rammarica tuttavia che la proposta non abbia tenuto conto (o abbia tenuto conto in maniera insufficiente) di alcuni aspetti di estrema importanza, quali:

a)

l'esigenza di optare chiaramente a favore del principio di precauzione;

b)

la necessità di rendere più rigorose la formazione e l'educazione dei responsabili della protezione dei bambini in contatto con i giocattoli;

c)

la precisazione di alcuni concetti troppo ambigui e incerti, ad esempio il concetto di giocattolo, o della portata del danno;

d)

la non equiparazione degli importatori o dei mandatari ai fabbricanti, il che chiaramente libera i soggetti che intervengono nella catena di distribuzione e di vendita dei giocattoli da ogni responsabilità in caso di risarcimento dei danni causati;

e)

procedure di valutazione della conformità inadeguate alla natura delle PMI.

1.9

Il Comitato invita pertanto la Commissione a rivedere la sua proposta di direttiva tenendo conto delle osservazioni formulate nel presente parere e a trasformarla in uno strumento più credibile ed efficace di protezione e di sicurezza dei bambini in contatto con i giocattoli.

1.10

Il CESE chiede al PE e al Consiglio di accogliere i suoi suggerimenti e le sue raccomandazioni, inserendoli nel processo legislativo che porterà all'adozione della nuova direttiva.

2.   Introduzione: sintesi della proposta

2.1

È stato negli anni '70 che la Commissione ha reso pubblica, per la prima volta, la sua intenzione di legiferare nel settore della sicurezza dei giocattoli con diverse proposte, poi ritirate per mancanza di consenso politico. Per dar seguito alla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 (2) concernente la tutela e la sicurezza dei consumatori, la Commissione ha infine presentato una nuova proposta in cui ha individuato, in termini maggiormente consensuali, la necessità di armonizzare a livello europeo la definizione di «giocattolo», le norme per la sua fabbricazione, i principali requisiti di sicurezza, le condizioni di commercializzazione e le garanzie di non pericolosità nell'uso da parte dei bambini.

2.2

La direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988, pubblicata all'epoca (3), è una delle prime iniziative legislative dettate dal «nuovo approccio» nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione, basata sulla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4).

2.3

In merito alla proposta di direttiva presentata all'epoca (5), il CES aveva formulato un parere favorevole in cui tuttavia deplorava «i lunghi ritardi registrati nel suo processo di elaborazione» e, partendo dalla premessa secondo cui «tutti i giocattoli devono essere sicuri e che i bambini — per la loro età ed inesperienza — sono vulnerabili ai possibili pericoli e debbono avere diritto ad una particolare protezione», sottolineava la necessità di «vedere il problema della sicurezza dei giocattoli nel contesto della direttiva sui prodotti difettosi, il cui campo di applicazione è più vasto» (6).

2.4

La direttiva del 1988 ha nel frattempo subito una serie di rettifiche (7), è stata ampiamente modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (8), ed è stata infine oggetto di una comunicazione della Commissione relativa alla sua applicazione (9).

2.5

Nel 1992 e nel 2001 sono state adottate e pubblicate due direttive sulla sicurezza generale dei prodotti che trattano in modo generico la sicurezza dei giocattoli (10), la seconda delle quali sottolinea in modo particolare le «modifiche introdotte nel Trattato, in particolare nell'articolo 152 relativo alla sanità pubblica e nell'articolo 153 riguardante la protezione dei consumatori, e alla luce del principio di precauzione».

2.6

Vent'anni dopo la pubblicazione della direttiva del 1988, la Commissione propone una nuova direttiva in materia, affermando che nel frattempo le norme in vigore sono diventate obsolete, che il loro ambito di applicazione e i concetti utilizzati devono essere riformulati ai fini di una maggiore chiarezza e adeguati alle nuove realtà esistenti, che è necessario garantire la coerenza tra le sue disposizioni e il quadro normativo generale, recentemente proposto (11), relativo alla commercializzazione dei prodotti, e soprattutto che il recepimento e l'attuazione della direttiva nei vari Stati membri hanno messo in evidenza gravi lacune e disparità alle quali è opportuno rimediare.

2.7

La proposta ora all'esame si basa su tre importanti studi tecnici che costituiscono parte integrante del documento stesso; i primi due studi riguardano i requisiti e l'uso di talune sostanze chimiche considerate pericolose e impiegate nella fabbricazione di giocattoli, mentre il terzo studio è una valutazione di impatto generale, la cui relazione finale risale al 2004.

2.8

Mediante la proposta all'esame, la Commissione intende realizzare i seguenti obiettivi:

A)

Rafforzare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto concerne:

a)

l'uso di sostanze chimiche;

b)

la prevenzione e l'informazione da fornire a consumatori e utilizzatori;

c)

i rischi di soffocamento per inalazione o per ostruzione delle vie aeree;

d)

i giocattoli contenuti nei prodotti alimentari;

e)

la definizione dell'obbligo generale di sicurezza.

B)

Rendere più efficace e coerente l'applicazione della direttiva, attraverso in particolare:

a)

un rafforzamento delle misure di vigilanza del mercato negli Stati membri;

b)

informazioni sulle sostanze chimiche nel fascicolo tecnico;

c)

l'apposizione del marchio CE;

d)

la valutazione della sicurezza.

C)

Adeguare la direttiva al quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti.

D)

Chiarire l'ambito di applicazione e migliorare la definizione dei concetti utilizzati.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE si congratula con la Commissione per la sua iniziativa, che se ha un difetto è quello di essersi fatta attendere, visto che la direttiva oggetto di revisione ha più di 20 anni e che i parametri e i metodi di produzione dei giocattoli hanno subito nel frattempo profondi cambiamenti, così come sono cambiati i gusti e le abitudini dei loro naturali destinatari. Il CESE ritiene, inoltre, che la proposta potrebbe porsi degli obiettivi più ambiziosi, integrando nelle sue disposizioni le preoccupazioni derivanti dai fatti recentemente verificatisi e pubblicamente denunciati e rispecchiati, del resto, non solo in dichiarazioni e prese di posizioni ripetute del commissario incaricato della protezione dei consumatori, ma anche nella risoluzione del PE del settembre 2007, di cui il CESE condivide il contenuto (12). Per tale motivo si rammarica per il fatto che la sua discussione con il CESE non sarà seguita anche dalla DG SANCO, che non è stata direttamente coinvolta nella sua elaborazione

3.2

Il CESE continua a trovare motivi di perplessità nel fatto che la valutazione d'impatto, su cui si basa la presente proposta, è stata elaborata più di quattro anni fa e non prende in considerazione la situazione in tutti gli Stati membri. Aggiunge che non è chiaro quanto si sia tenuto conto, nella sua elaborazione, dei rappresentanti dei consumatori e delle famiglie e quale ne sia stato l'effettivo grado di partecipazione e in che misura siano stati consultati.

3.3

Alla luce della denuncia da parte della Commissione di supposte carenze nell'applicazione della direttiva, il CESE si meraviglia che la proposta non sia accompagnata dalle iniziative adottate dalla Commissione per imporre la corretta applicazione della menzionata norma comunitaria.

3.4

Il CESE trova difficile capire come in presenza della mancanza o dell'insufficienza riconosciute dei dati statistici, che la Commissione ammette, sia possibile trarre conclusioni adeguate in merito sia alla situazione su cui intervenire sia all'efficacia delle misure proposte. Si sa tuttavia che il mercato europeo dei giocattoli, stimato a 17,3 miliardi di euro a prezzi al dettaglio 2002 e con un volume di importazioni che ammonta a più di 9 miliardi di euro, è un settore florido al quale prendono parte circa 2 000 imprese, in maggioranza PMI, che danno lavoro direttamente a più di 100 000 persone (13).

3.5

Il CESE ritiene che la natura stessa della proposta in causa costringerebbe a considerare come base giuridica non solo l'articolo 95, ma anche necessariamente l'articolo 153, nella misura in cui il contenuto della proposta non riguarda esclusivamente la realizzazione del mercato interno, ma concerne una categoria particolarmente vulnerabile di consumatori, che in nessun modo può considerarsi assimilabile a quella di «consumatore medio».

3.6

Inoltre, il fatto che i bambini siano consumatori indiretti di giocattoli, in quanto non sono essi ad acquistarli, ma i loro genitori e altri adulti che li mettono a loro disposizione perché li utilizzino, dovrebbe indurre la Commissione ad essere più rigorosa nel rispecchiare, in debita misura, nella formulazione dell'articolato della proposta, la necessità di informazione e educazione di questa classe di consumatori.

3.7

Il CESE, comprendendo la scelta della Commissione, in questo caso, di optare per l'armonizzazione totale, riafferma la sua ferma convinzione che, in casi come questo, si avrebbe tutto da guadagnare dall'uso dello strumento «regolamento» al posto di una direttiva per gli evidenti miglioramenti in termini di certezza e sicurezza giuridica che dal primo derivano, nella misura in cui si evitano le situazioni di recepimento ritardato e manchevole e le conseguenti disparità di applicazione, come la Commissione riconosce essere avvenuto con la direttiva in vigore (14).

3.8

Data la natura della materia, lo sviluppo costante dello «stato dell'arte», la possibilità di incidenti di percorso, chiaramente evidenziati con i casi Mattel e Fisher Price, e infine il preoccupante aumento del numero di allarmi collegati ai giocattoli, messo in risalto dal RAPEX nella sua ultima relazione annuale (2007), il che rende quello dei giocattoli di gran lunga il settore con il maggior numero di segnalazioni (31 %) (15), si sarebbe potuto sperare che la presente proposta avesse tratto tutti gli insegnamenti da quanto successo (soprattutto dal fallimento del sistema «Post-market Surveillance») e avesse reso il testo più attuabile e applicabile, in grado di contribuire ad una maggiore sicurezza del mercato dei giocattoli, nel dubbio proibendo tutto ciò che, anche se in assenza di un sufficiente grado di certezza, possa legittimamente far nascere il sospetto di pericolosità, sebbene ridotta, nel quadro dell'utilizzazione dei giocattoli da parte dei bambini, tenendo anche conto dei loro comportamenti imprevedibili; tuttavia non è così.

3.9

Per quanto riguarda il marchio CE, il CESE si limita a ricordare e riprodurre nel presente parere quanto già detto nel suo precedente parere in merito al Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, vale a dire: «… Una mancanza di credibilità del marchio CE rappresenta la mancanza di credibilità dell'intero sistema… e, in ultima istanza, l'adeguatezza stessa della legislazione impostata sul nuovo approccio» (16).

Il CESE invita la Commissione a rendere conforme il testo definitivo della presente proposta a quello adottato per l'insieme delle proposte relative al Quadro comune summenzionato (17).

3.10

Il CESE condivide per intero la proposta del PE di creare un marchio europeo di sicurezza (per il consumatore) per i giocattoli, attribuito da organismi terzi indipendenti e si rammarica che la proposta non abbia accolto tutti i suggerimenti contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del settembre 2007. Condivide tuttavia le preoccupazioni espresse dalle PMI, relative non tanto al minor grado di sicurezza dei giocattoli da esse prodotti e commercializzati quanto, come riferito nel parere già citato, alla proporzionalità dei mezzi usati ai fini della certificazione della conformità, soprattutto per i prodotti non di serie o a serie limitata (18).

3.11

A parere del CESE dai giocattoli deve essere completamente eliminata qualsiasi sostanza debitamente riconosciuta come potenzialmente pericolosa, in un quadro che sia proporzionale, equilibrato e attuabile per i fabbricanti responsabili e applicabile da parte delle autorità.

3.12

Il CESE approva la recente decisione della Commissione sui «giocattoli magnetici» ma resta comunque sorpreso dal fatto che la proposta di direttiva oggetto del presente parere non abbia nemmeno affrontato la questione. Di fronte alla gravità dei pericoli e degli incidenti già verificatisi con questo tipo di giocattoli, appare poco incisiva la reazione della Commissione, la quale si è limitata a lanciare un semplice «appello» agli Stati membri affinché appongano, ciascuno a modo suo, una «avvertenza».

3.13

Per quanto concerne le sanzioni, il CESE reputa che sarebbe giustificata una definizione più precisa del loro livello e della loro natura, analogamente a quanto la Commissione ha già fatto in campi in cui la nocività dei comportamenti censurabili è ben inferiore dal punto di vista sociale.

3.14

In linea di massima, il CESE deplora che si perda l'occasione di mettere la protezione dei bambini europei, per lo meno sullo stesso livello di quanto accade, anche su iniziativa degli stessi produttori, in alcuni Stati membri o in altri paesi in cui determinati tipi di giocattoli sono semplicemente proibiti, come segnala un recentissimo studio commissionato dal PE (19).

3.15

Il CESE è consapevole dell'accanita concorrenza internazionale che caratterizza l'industria dei giocattoli. Invita pertanto la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio a tenere conto della competitività del settore quando apporteranno eventuali modifiche alla direttiva nel corso del suo iter di adozione. L'obiettivo non è quello di abbassare gli standard di sicurezza dei giocattoli a detrimento della protezione del consumatore, e in particolare dei minori, ma di perseguire un rigoroso rispetto delle regole del commercio internazionale, affinché le imprese europee possano competere in condizioni di parità.

3.16

Il CESE sollecita, infine, la Commissione a mostrarsi sensibile alle preoccupazioni sociali collegate alla fabbricazione dei giocattoli, soprattutto nei paesi terzi in cui i bambini di tenera età vengono impiegati per la loro fabbricazione in condizioni umanamente inaccettabili sotto il profilo degli orari e dei luoghi di lavoro e con la manipolazione diretta ogni giorno di prodotti tossici e altamente pericolosi, e ad assumere una posizione chiara di difesa del giocattolo ecologico e di quello etico.

4.   Osservazioni particolari

4.1   Articolo 1 e Allegato I — Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

Il CESE prende atto dell'intenzione della Commissione di procedere all'aggiornamento della definizione di giocattolo, permettendo che essa si applichi a tutti i prodotti che non siano concepiti unicamente per fini di gioco.

Il CESE sottolinea nondimeno che la definizione attuale di giocattolo è insufficiente per conseguire gli obiettivi proposti in quanto non solo non consente l'aggiornamento necessario allo sviluppo del mercato tecnologico, ma sancisce anche un elenco di prodotti non inseriti nell'ambito di applicazione della direttiva, di cui si contesta la pertinenza, segnatamente gli oggetti decorativi per le feste e le festività, la bigiotteria, i giochi che utilizzano proiettili appuntiti, i prodotti concepiti per essere utilizzati a scopo educativo nelle scuole o in altri contesti pedagogici e le attrezzature sportive.

In effetti, la base per creare un regime speciale di protezione degli utilizzatori di prodotti fa riferimento alla natura dell'utilizzatore, in particolare alla sua vulnerabilità. L'utilizzatore non distingue la finalità di ciascun oggetto che gli viene presentato e molte volte i prodotti sono considerati giocattoli dai bambini, dai genitori e dagli stessi commercianti che li catalogano e li vendono come giocattoli. Per quanto detto, il CESE non capisce come i giocattoli utilizzati a scopo educativo nelle scuole, per esempio, non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, posto che non esiste alcuna differenza per quanto riguarda la natura dell'utilizzatore.

Il CESE sottolinea la necessità di includere, conformemente al principio di precauzione, tutte le attrezzature e i prodotti accessibili e potenzialmente utilizzabili come giocattoli per minori di 14 anni nel quadro di protezione offerto dalla direttiva.

Il CESE invita così la Commissione a rivedere la definizione di cui all'articolo 1 e l'elenco allegato, rendendoli compatibili l'una con l'altro.

4.2   Articoli da 2 a 5

Il CESE esprime il suo totale disaccordo sulla distinzione tra fabbricante e importatore, posto che la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti equipara l'importatore al produttore, se nello Stato membro quest'ultimo non ha rappresentanti. Il mantenimento della distinzione non solo non salvaguarda, come dovuto, il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli utilizzatori (dato che la responsabilità riguarda solo ed esclusivamente il fabbricante), ma non armonizza, come dovrebbe, le norme comunitarie e ciò metterà necessariamente in causa i principi di certezza e sicurezza delle relazioni giuridiche.

Il CESE ritiene quindi che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, i rappresentanti/mandatari e gli importatori (quando non esistono rappresentanti ufficiali del fabbricante) debbano essere considerati fabbricanti, al contrario di ciò che vuole la presente proposta che li equipara solo nel caso in cui gli importatori immettano nel mercato giocattoli con il loro nome o marchio o se apportano modifiche al prodotto, sebbene essi non influenzino il processo di produzione.

Il CESE respinge la distinzione, sotto il profilo della responsabilità, tra mandatario e fabbricante. In effetti il CESE teme che il mantenimento della norma possa impedire la salvaguardia dei diritti dei consumatori, in particolare il diritto al risarcimento dei danni, nelle situazioni in cui nello Stato membro sia stabilito soltanto il mandatario.

In generale, il CESE favorisce il mantenimento delle disposizioni della direttiva in vigore che rendono corresponsabili per la sicurezza del giocattolo tutti coloro che intervengono nella catena di commercializzazione.

Il Comitato ritiene che la definizione di danno debba comprendere le situazioni che potrebbero verificarsi a lungo termine come conseguenza diretta degli incidenti avvenuti.

4.3   Articolo 9

Il CESE apprezza la modifica al paragrafo 2, quando precisa che per stabilire la pericolosità del giocattolo si terrà conto dell'uso prevedibile dello stesso, in considerazione del comportamento abituale dei bambini (evidenzia, tuttavia, che il considerando n. 16 potrà permettere l'interpretazione contraria).

Il CESE ritiene, tuttavia, che il fabbricante dovrà avere l'obbligo di prevedere possibili usi meno adeguati del suo prodotto, ma ragionevolmente attribuibili ai bambini. Si rivela inoltre incongruente il mantenimento di un criterio di prevedibilità quando la relazione della stessa proposta sottolinea la necessità di prendere in considerazione il comportamento spesso imprevedibile dei bambini al momento della progettazione del giocattolo.

Il CESE non è d'accordo con la redazione del paragrafo 3, dal momento che stabilisce, non solo una presunzione ineliminabile, ma anche criteri vaghi e indeterminati, come quelli risultanti dai concetti di prevedibilità e normalità; ciò escluderà, in fin dei conti, l'obbligo del fabbricante di mantenersi aggiornato, al livello dei risultati scientifici e tecnici del settore, mentre il suo prodotto è distribuito nel mercato, obbligo che è il corollario della salvaguardia della sicurezza generale dei prodotti (20).

Di fatto, il dovere di evitare che vi siano difetti nei prodotti non si esaurisce con la loro immissione nel mercato. Il fabbricante o il suo eventuale rappresentante locale hanno il dovere di accompagnare, osservare e vigilare continuamente i giocattoli, permettendo di scoprire imperfezioni non conosciute, né conoscibili al momento della loro immissione nel mercato o difetti provenienti dall'usura, logoramento o invecchiamento prematuro del giocattolo.

4.4   Articolo 10

Il CESE si congratula con la Commissione per la sua intenzione di esigere che le avvertenze siano apposte in modo chiaro, visibile e leggibile nei punti vendita, in maniera da garantire una conoscenza effettiva del consumatore prima dell'acquisto. Ritiene tuttavia che esse debbano apparire non solo sull'imballaggio ma anche sugli stessi prodotti.

Il Comitato ritiene comunque che, nei punti vendita le avvertenze dovranno contenere non solo informazioni sull'età minima e massima degli utilizzatori, ma anche un'indicazione sul peso che i minori devono avere per utilizzare certi giocattoli, come pure indicazioni sull'eventuale necessità che gli utilizzatori siano sotto la vigilanza di chi li sorveglia mentre usano il prodotto.

Il CESE invita inoltre a redigere le avvertenze in modo adeguato alle esigenze degli utilizzatori, tenendo conto della loro particolare sensibilità.

Il CESE rinnova il suo appello in favore della promozione di azioni di formazione dirette ai genitori e a coloro che si occupano di minori per sensibilizzarli alle precauzioni da tenere e ai rischi derivanti dall'uso dei giocattoli. Tuttavia, il fatto che la sicurezza dei bambini sia in definitiva responsabilità di genitori, tutori, insegnanti, professori, sorveglianti, ecc., non può essere una scusa per ridurre la responsabilità dei produttori, degli importatori e dei venditori al dettaglio per quanto attiene alla sicurezza globale dei giocattoli.

In considerazione del fatto che molte volte l'etichetta è redatta in lingue diverse da quelle nazionali, il CESE ritiene che il paragrafo 3 non dovrebbe prevedere soltanto la facoltà degli Stati membri di esigere la redazione delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, ma renderla obbligatoria.

4.5   Articoli 12 e 26

Pur ammettendo la necessità del mantenimento delle presunzioni di conformità, il CESE ritiene che sia più adeguata allo «stato dell'arte» l'istituzione di un regime di inversione dell'onere della prova in caso di incidente che provoca un danno.

4.6   Articolo 17

Il CESE mette in rilievo la scelta della Commissione di imporre ai fabbricanti un'analisi dei pericoli intrinseci derivanti dall'utilizzazione del giocattolo, invece di permettere che tale analisi si incentri soltanto sui rischi inerenti alla sua utilizzazione. Il Comitato ritiene tuttavia che tale analisi vada condotta per tutta la durata di vita del giocattolo, indipendentemente dal verificarsi del danno, così da evitare casi analoghi a quello che ha coinvolto la Mattel.

4.7   Articolo 18

Il CESE reputa che la valutazione di conformità andrebbe applicata a tutte le categorie di giocattoli, non circoscrivendola ai casi elencati al paragrafo 3, garantendo uniformità di criteri e creando un marchio europeo di sicurezza come proposto dal PE (21).

Tenendo conto del fatto che si sta parlando di un settore tecnico in cui non esistono conoscenze concrete specifiche o statistiche su incidenti verificatisi a causa dell'utilizzazione del prodotto, il CESE sottolinea la necessità che la Commissione applichi nella presente proposta il principio di precauzione, in termini identici a quelli definiti nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare del gennaio 2000 (22).

4.8   Allegato II — Requisiti particolari di sicurezza

I — Proprietà fisico-meccaniche

Il CESE ritiene appropriato estendere l'ambito di applicazione del terzo paragrafo del punto 4 a bambini di età inferiore ai 60 mesi, dato che fino a questa età esiste ancora la possibilità che il bambino usi il giocattolo senza la debita precauzione e prudenza, portandolo alla bocca, anche se non era questa l'intenzione del fabbricante al momento di progettare il prodotto.

D'altro canto il CESE ritiene che non si siano presi in considerazione:

gli imballaggi dei prodotti, ma in particolare gli imballaggi costituiti da sacchetti di plastica,

la possibilità che certe parti del giocattolo si stacchino e siano ingerite dai bambini,

le proprietà dei giocattoli nel caso in cui si rompano.

III — Proprietà chimiche

Pur approvando le modifiche proposte, il CESE sottolinea la necessità di applicare immediatamente il principio di precauzione per quanto concerne le proprietà chimiche. Studi condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno infatti dimostrato che l'esposizione a tali prodotti potrebbe causare alcune malattie croniche, che continuano a colpire i bambini dopo l'età di 3 anni.

Il Comitato sottolinea quindi la necessità non solo di proibire tutte le sostanze CMR, comprese quelle della categoria 3, purché siano state debitamente riconosciute come potenzialmente pericolose, nella fase di progettazione dei prodotti, ma anche di vietarne la presenza nei materiali che li compongono, conformemente alla direttiva concernente i prodotti cosmetici. Il CESE mette inoltre in guardia la Commissione sull'eccesso di permissività esistente per quanto riguarda non solo i limiti di migrazione autorizzati, ma anche i cosiddetti interferenti endocrini che possono limitare il normale sviluppo dei bambini.

Per quanto concerne l'uso di sostanze allergeniche, il CESE raccomanda alla Commissione di vietare il ricorso a qualsiasi fragranza o agente sensibilizzante che possa contenere non soltanto sostanze allergeniche in quanto tali (le quali andrebbero assolutamente vietate), ma anche altre sostanze che hanno conseguenze dirette sul sistema immunitario dei bambini.

In base a una visione realistica dell'attuabilità delle misure, considerando inoltre la struttura dell'industria del giocattolo, in cui operano in grande maggioranza PMI, e le modifiche sostanziali introdotte dalla direttiva, soprattutto nel campo delle proprietà chimiche, il CESE raccomanda un periodo di transizione di 5 anni.

Il CESE sottolinea infine la necessità di promuovere la compatibilità tra la proposta all'esame e le norme relative alla sicurezza alimentare, soprattutto per quanto attiene ai materiali utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Invita pertanto la Commissione ad autorizzare, al momento della progettazione del giocattolo, unicamente le sostanze consentite nei materiali a contatto diretto con i prodotti alimentari.

IV — Proprietà elettriche

Secondo il CESE l'allegato dovrebbe prevedere norme specifiche per i prodotti che richiedano l'uso di pile, in particolare di quelle a base di mercurio.

4.9   Allegato V — Avvertenze

A parere del CESE dovranno esservi avvertenze speciali, destinate a bambini con disabilità fisiche e mentali, relative alle loro specifiche condizioni, in modo che i genitori o coloro che se ne occupano possano conoscere preventivamente i rischi inerenti all'uso del giocattolo.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei giocattoli negli alimenti, il CESE ritiene che dovrà esistere un'indicazione specifica apposta in modo visibile e indelebile che segnali il fatto che l'alimento contiene un giocattolo, consentendo che questo sia visibile indipendentemente dalla forma in cui è imballato.

Bruxelles, 18 settembre 2008.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  National Electronic Injury Surveillance System (NEISS), gestito dalla Consumer Product Safety Commission (CPSC) negli USA.

(2)  GU C 167 del 5.7.1986, pag. 1.

(3)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Parere CES GU C 232 del 31.8.1987, pag. 22.

(4)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(5)  COM(1986) 541 def., GU C 282 dell'8.11.1986, pag. 4.

(6)  Parere CES 639/87, relatrice: Alma WILLIAMS (GU C 232 del 31.8.1987, pag. 22).

(7)  GU L 281 del 14.10.1988, pag. 55; GU L 37 del 9.2.1991, pag. 42.

(8)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1; pareri CES GU C 14 del 20.1.1992, pag. 15 e GU C 129 del 10.5.1993, pag. 3.

(9)  GU C 297 del 9.12.2003, pag. 18.

(10)  Direttiva 92/59/CEE del 29 giugno 1992 (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24) — parere CES (GU C 75 del 26.3.1990, pag. 1) e direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4); in merito alla proposta di quest'ultima direttiva (COM(2000) 139 def.) il CES ha adottato il parere CES 1008/2000 del 20 settembre 2000, relatrice: Alma WILLIAMS (GU C 367 del 20.12.2000, pag. 34). WILLIAMS era stata relatrice di un precedente parere d'iniziativa in materia, adottato dal CES l'8 dicembre 1999 (CES 1131/1999 — GU C 51 del 23.2.2000, pag. 67).

(11)  Pacchetto di proposte COM(2007) 36, 37 e 53 def. del 14 febbraio 2007, oggetto del parere INT/352-353-354 del CESE (CESE 1693/2007 del 13 dicembre 2007, relatore: PEZZINI).

(12)  Cfr. per tutti il discorso del commissario Meglena KUNEVA del 12 settembre 2007 dinanzi al Parlamento europeo, i suoi interventi nelle riunioni con il vicepresidente esecutivo di Mattel International il 20 settembre 2007 e con una delegazione di fabbricanti di giocattoli che comprendeva la Hornby, la Lego e la Mattel il 9 aprile 2008 e la conferenza stampa del 22 novembre 2007. Cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo Doc. P6-TA (2007) 0412 del 26 settembre 2007.

(13)  Dati ripresi pubblicati nel sito della Commissione.

(14)  Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1). È importante notare che, contrariamente alla proposta all'esame, per quanto riguarda i prodotti cosmetici (COM(2008) 49 def./2 del 14 aprile 2008), la Commissione ha voluto giustamente sostituire lo strumento giuridico della direttiva con il regolamento. È inoltre opportuno aggiungere che la modifica del protocollo relativo alla sussidiarietà nel Trattato di riforma, con l'eliminazione della preferenza per le direttive sarà un altro argomento ancora a favore di questa soluzione in futuro.

(15)  Stando a tale relazione, nella sola estate 2007, sono stati ritirati dal mercato più di 18 milioni di giocattoli perché contenevano calamite e circa 2 milioni di giocattoli in quanto pitturati con tinte contenenti piombo.

(16)  Parere CESE 1693/2007 del 13 dicembre 2007, relatore: PEZZINI (INT/352/353/354), punto 5.2.11. Al successivo punto 5.2.12, il Comitato aggiunge, con manifesto interesse, quanto segue:

«Il modo migliore per rafforzare lo status ed il significato del marchio CE, come definito nella decisione del Consiglio 93/465/CEE, dovrebbe essere ricercato attraverso una riforma radicale del marchio stesso:

chiarire che non deve essere usato e considerato come un sistema di marcaggio o di etichettatura per il consumo, né una garanzia di qualità o di certificazione o di approvazione da parte di terzi indipendenti, ma solo come una dichiarazione di conformità e di documentazione tecnica, che il fabbricante o l'importatore sono tenuti a produrre, in conformità ai requisiti del prodotto, sotto la loro piena responsabilità, di fronte alle autorità ed al consumatore,

razionalizzare le diverse procedure di valutazione della conformità,

rafforzare la tutela giuridica del marchio CE, attraverso la sua registrazione come marchio collettivo, che permetta alle autorità pubbliche di intervenire rapidamente e di reprimere gli abusi, ma mantenere la possibilità di marchi nazionali aggiuntivi,

rafforzare i meccanismi di sorveglianza del mercato ed i controlli doganali di frontiera,

avviare, da parte dei produttori e dei consumatori, uno studio che esamini gli aspetti positivi e negativi di un eventuale codice di condotta volontario sull'efficacia delle proliferazioni dei marchi di qualità e di etichette europei e nazionali — volontari e non — ed i loro rapporti con il marchio CE».

(17)  COM(2007) 36, 37 e 53 def. del 14 febbraio 2007.

(18)  Parere citato alla nota 16, punti 5.2.7.1 e 5.2.9. Cfr. anche i pareri del CESE sulle misure politiche a favore delle PMI (INT/390), relatore: CAPPELLINI, e sui prodotti cosmetici (INT/424), relatore: KRAWCZYK.

(19)  Study on Safety and Liability Issues Relating to Toys (PE 393.523), a cura di AA Frank Alleweldt — Project Director; Anna Fielder — Lead Author; Geraint Howells — Legal Analist; Senda Kara, Kristen Schubert e Stephen Locke.

(20)  Cfr. a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 maggio 1997 (causa C-300/95), Raccolta della giurisprudenza 1997, pagina I-02649.

(21)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2007 sui giocattoli pericolosi (Doc P6-TA (2007) 0412 del 26.9.2007).

(22)  COM(1999) 719 def. del 12 gennaio 2000.


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