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Document 62008TB0143
Case T-143/08: Order of the Court of First Instance of 9 September 2008 — Marcuccio v Commission (Civil service — Social security — Refusal of the application for reimbursement of 100 % of certain medical expenses incurred by the applicant)
Causa T-143/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Rigetto della domanda di rimborso al 100 % di talune spese mediche del ricorrente)
Causa T-143/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Rigetto della domanda di rimborso al 100 % di talune spese mediche del ricorrente)
OJ C 285, 8.11.2008, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285/42 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-143/08) (1)
(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Rigetto della domanda di rimborso al 100 % di talune spese mediche del ricorrente)
(2008/C 285/77)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
In particolare, una domanda di annullamento delle decisioni dell'Ufficio di liquidazione del Regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che respingono, da una parte, la presa a carico al 100 % di talune spese mediche sostenute dal ricorrente e, dall'altra parte, il rimborso delle spese di una visita medica in conformità alle norme applicabili alle consultazioni delle celebrità mediche, nonché una domanda diretta a ottenere la condanna della Commissione al pagamento di talune spese mediche
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 223 del 22.9.2007 (già causa F-20/07).