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Document C2008/224/07

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte COM(2007) 741 def. — 2007/0262 (COD) — COM(2007) 824 def. — 2007/0293 (COD) — COM(2007) 822 def. — 2007/0282 (COD) — COM(2008) 71 def. — 2008/0032 (COD)

OJ C 224, 30.8.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

COM(2007) 741 def. — 2007/0262 (COD)

COM(2007) 824 def. — 2007/0293 (COD)

COM(2007) 822 def. — 2007/0282 (COD)

COM(2008) 71 def. — 2008/0032 (COD)

(2008/C 224/07)

Il Consiglio, in data 21 gennaio 2008, 24 gennaio 2008 e 4 marzo 2008, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Seconda parte alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 11 dicembre 2007, 15 gennaio 2008 e 11 marzo 2008, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha nominato relatore generale PEZZINI e ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato accoglie con favore l'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo nel sistema della comitatologia e l'allineamento, a tale procedura, dei quattro pacchetti di direttive e di regolamenti proposti.

1.2

Il Comitato constata che la proposta della Commissione di modificare con urgenza determinati atti (1) è conforme alla decisione 2006/512/CE e alla dichiarazione congiunta, che riguarda, sia l'elenco degli atti che devono essere adeguati il più rapidamente possibile, sia la soppressione dei limiti di durata relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione, che riguardano la Commissione.

1.3

Il Comitato raccomanda di procedere all'adozione dei regolamenti di riallineamento alla decisione 2006/512/CE in tempo utile, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

1.4

Il Comitato ricorda infatti che il Trattato di Lisbona introduce una nuova gerarchia delle norme mediante la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione, con uguali poteri del Parlamento e del Consiglio, per quanto attiene alla definizione delle modalità di controllo di tali atti.

1.5

Il Comitato sottolinea l'importanza:

di una completa partecipazione del PE,

di una razionalizzazione e semplificazione delle procedure,

di una maggiore informazione del PE in merito, sia ai comitati, sia alle misure loro sottoposte durante tutti gli stadi della procedura,

della conferma della soppressione del limite temporale delle competenze di esecuzione previsto in taluni atti, adottati in base alla procedura di codecisione e alla procedura «Lamfalussy».

1.6

Il Comitato ribadisce l'importanza che le procedure di comitato devono essere il più trasparente possibile e più comprensibile per le persone residenti nell'UE, in particolare per le persone direttamente interessate da tali atti.

1.7

Il Comitato ricorda che occorrerà dare piena applicazione all'articolo 8A del Trattato di Lisbona, che prevede che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, garantendo piena accessibilità di informazione ai cittadini ed alla società civile.

1.8

Il Comitato chiede, infine, che venga valutato l'impatto dell'applicazione della nuova procedura, presentando al Parlamento, al Consiglio ed al Comitato una relazione periodica sull'efficacia, sulla trasparenza e sulla diffusione delle informazioni.

2.   Introduzione

2.1

Il 17 luglio 2006 (2), il Consiglio ha modificato la decisione recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), aggiungendo una nuova procedura: la regolamentazione con controllo. Grazie a questa procedura, il legislatore potrà opporsi all'adozione di misure «pseudo-legislative», ossia di misure di portata generale, volte a modificare gli elementi non essenziali di un atto di base, adottato secondo la procedura di codecisione, ogniqualvolta egli ritenga che il progetto di misure ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, o che il progetto non sia compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base, o non rispetti i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

2.2

Si tratta di un provvedimento tipico del processo di comitatologia, con cui si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all'articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati, per l'attuazione degli atti comunitari «legislativi», cioè gli atti adottati dal Parlamento e dal Consiglio, o dal solo Consiglio, secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme).

2.3

Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), sono disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE, e prevedono l'obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali.

2.4

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, nell'ottobre 2006, una dichiarazione congiunta (4), in cui vengono elencati diversi atti, già in vigore, da adeguare in via prioritaria alla nuova procedura, e si esprime soddisfazione per l'adozione della decisione 2006/512/CE, del Consiglio, che ha stabilito l'inclusione nella decisione 1999/468/CE, di una nuova procedura — denominata «procedura di regolamentazione con controllo» — che consente al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione di un atto, adottato in codecisione.

2.5

Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento ed il Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un eventuale adeguamento, essi ritengono che, una clausola che chieda alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni, relative alla delega delle competenze di esecuzione, possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

2.6

La nuova procedura si applica, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure «quasi legislative», previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro, nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy» (5)).

2.7

Per contro, affinché la nuova procedura sia applicabile agli atti adottati in codecisione, che sono già in vigore, questi devono essere adeguati, conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel suo campo di applicazione.

2.8

La Commissione nel dicembre 2006 ha adottato le relative 25 proposte (6), sulle quali il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi (7).

2.8.1

Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato prevede l'adozione di misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

2.8.2

Il rappresentante della Commissione sottopone ad un comitato di regolamentazione con controllo — composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione — un progetto delle misure da adottare.

2.8.3

Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:

la Commissione sottopone, senza indugio, il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio, per controllo,

il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione,

se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al Trattato,

se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.

2.8.4

Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:

la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo,

il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta, entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata,

se entro questo termine il Consiglio si oppone, a maggioranza qualificata, alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa, in base al Trattato,

se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento,

il Parlamento, deliberando a maggioranza assoluta, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta, può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione:

il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base,

che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base,

non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

se entro questo termine il Parlamento si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa, in base al Trattato,

se allo scadere di tale termine il Parlamento non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.

2.9

Le attuali proposte di regolamento si iscrivono nella esigenza di adeguare gli atti già adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, conformemente alle procedure applicabili in tema di: agricoltura, occupazione, aiuti umanitari, politica dell'impresa, ambiente, statistiche europee, mercato interno, salute e tutela dei consumatori, energia e trasporti, società dell'informazione.

3.   Le proposte della Commissione europea

3.1

Le proposte della Commissione riguardano le modifiche di regolamenti e direttive (8) soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, per adeguarli alle nuove procedure stabilite dalla decisione alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

3.2

In linea di principio, si tratta, conformemente alle priorità della politica comunitaria in materia di migliore regolamentazione (9), di procedere agli adeguamenti e agli aggiornamenti necessari, ai fini di un'adeguata applicazione dell'atto in questione, conformemente all'articolo 251 del TCE.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il Comitato appoggia pienamente la distinzione fra strumenti legislativi ed esecutivi che, nell'ottica del Trattato di Lisbona, porterà ad una nuova definizione di atti delegati, consentendo di semplificare e razionalizzare la produzione legislativa e regolamentare comunitaria (10), mantenendo un sistema di controllo democratico parlamentare delle competenze di esecuzione della Commissione.

4.2

Il Comitato è, quindi, favorevole all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo nel sistema della comitatologia, che consente al Consiglio e al Parlamento europeo di controllare, ed eventualmente modificare, i regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione, quando l'atto legislativo le riconosce la facoltà di esercitare competenze di esecuzione in taluni settori, ma senza autorizzarla ad apportare modifiche di fondo.

4.3

Il Comitato raccomanda di procedere all'adozione dei regolamenti di riallineamento dei quattro pacchetti di direttive e regolamenti, secondo quanto previsto dalla decisione 2006/512/CE in tempo utile, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

4.4

Il Comitato ricorda infatti che il Trattato di Lisbona introduce una nuova gerarchia delle norme mediante la distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione (11), pur mantenendo l'attuale terminologia (direttive, regolamenti e decisioni): il Parlamento e il Consiglio avranno uguali poteri per quanto attiene alla definizione delle modalità di controllo degli atti delegati e degli atti di esecuzione (comitatologia) (12).

4.5

Il Comitato sottolinea l'importanza di:

una completa partecipazione del PE, con diritto quindi, in sede finale, di respingere una decisione,

una riduzione del numero e della complessità delle procedure di comitatologia,

una maggiore informazione del PE in merito sia ai comitati sia alle misure loro sottoposte a tutti gli stadi della procedura,

una procedura di consultazione del PE da parte del Consiglio qualora un progetto di atto di esecuzione venga deferito al Consiglio a seguito di un conflitto interno alla Commissione e comitato d'esperti,

un rafforzato ruolo del PE attraverso una procedura di concertazione fra questi e il Consiglio in caso di parere negativo formulato dal PE,

la conferma della soppressione del limite temporale delle competenze di esecuzione previsto in taluni atti, adottati in base alla procedura di codecisione e alla procedura «Lamfalussy».

4.6

Il Comitato ribadisce, come già in precedenza affermato, che «le procedure di comitato, che coinvolgono soltanto i rappresentanti della Commissione e dei governi degli Stati membri e che sono finalizzate, a seconda del tipo di comitato istituito, alla gestione, alla consultazione o alla regolamentazione risultanti dal follow-up e dall'applicazione degli atti legislativi, debbano essere più trasparenti e più comprensibili per le persone residenti nell'UE, e in particolare per le persone direttamente interessate da tali atti» (13).

4.7

In proposito, il Comitato ricorda che occorre dare piena applicazione all'articolo 8A del Trattato di Lisbona che prevede che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, garantendo quindi la massima trasparenza e accessibilità degli atti comunitari per tutti i cittadini e la società civile.

4.8

Occorre, infine, a parere del CESE, che venga valutato l'impatto dell'applicazione della nuova procedura, presentando al Parlamento, al Consiglio ed al Comitato una relazione periodica sull'efficacia, sulla trasparenza e sulla diffusione di informazione user-friendly e accessibile a tutti degli atti comunitari delegati per poter effettuare un monitoraggio di questo esercizio che combina regolamentazione e vera e propria esecuzione.

Bruxelles, 29 maggio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  COM(2006) da 901 def. a 926 def.

(2)  Decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006).

(3)  Decisione 1999/468/CE (GU L 184 del 17.7.1999).

(4)  GU C 255 del 21.10.2006.

(5)  Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l'adozione e l'attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni). In particolare, il modello prevede l'articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

al primo livello si colloca l'attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase, in relazione al settore mobiliare, la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro;

al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell'atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo). In questa fase la Commissione, sulla base di un parere tecnico del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza nel settore, predispone un progetto di misure esecutive e lo sottopone al Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che esprime un parere;

il terzo livello decisionale consiste, per quanto riguarda il settore mobiliare, nel coordinamento, in via informale in seno al CESR, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui valori mobiliari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;

al quarto livello decisionale si colloca, infine, l'attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

(6)  COM(2006) da 901 def. a 926 def..

(7)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 48, relatore: RETUREAU.

(8)  Cfr. COM(2007) 741 def., pag. 6, Allegato — Elenco 1 — Elenco Generale.

(9)  Cfr. Parere 1068/2005 del 28 settembre 2005, relatore: RETUREAU, e parere CESE 1069/2005 del 6 ottobre 2005, relatore: VAN IERSEL.

(10)  Cfr. PE relazione sul Trattato di Lisbona 18 febbraio 2008, relatori: Íñigo MÉNDEZ DE VIGO (DE/PPE) e Richard CORBETT (UK/PSE).

(11)  Articoli 249-249d del TFUE.

(12)  Articoli 249b e 249c del TFUE.

(13)  Parere CESE 418/2007 del 14 marzo 2007, relatore: RETUREAU.


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