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Document 52008IE0974
Opinion of the European Economic and Social Committee on Eco-friendly production
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente
OJ C 224, 30.8.2008, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/1 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente
(2008/C 224/01)
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 febbraio 2007, ha deciso, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema:
Per una produzione rispettosa dell'ambiente.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 maggio 2008, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice DARMANIN.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere all'unanimità.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il Comitato sostiene con forza le iniziative volte allo sviluppo di una politica comunitaria di consumo e produzione sostenibili, pienamente integrata con le altre politiche comunitarie, allo scopo di:
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1.2 |
Il Comitato raccomanda di adottare, per i concetti di prodotto/servizio ecologico e di consumo ecologico nell'ambito dello sviluppo e del consumo sostenibile, delle definizioni valide per tutta l'UE e accettate internazionalmente, basate su criteri e indicatori ambientali chiari e su standard che permettano dinamiche innovative e migliorative. |
1.3 |
Il Comitato chiede, da parte dell'industria europea e dei sistemi di distribuzione e di servizi, un impegno chiaro, con obiettivi cadenzati e verificabili, a conformarsi a un approccio integrato per settore: tale approccio dovrebbe combinare i tre pilastri della sostenibilità — ambientale, economico e sociale — inserendo i requisiti ambientali sin dalla fase di concezione del prodotto, secondo l'ottica del «ciclo di vita», e prevedere obiettivi di qualità, innovazione e customer satisfaction sempre più elevati. |
1.4 |
Il Comitato raccomanda a imprese e organismi pubblici e privati, d'intensificare l'uso congiunto degli strumenti comunitari disponibili e di quelli nazionali per massimizzare gli sforzi di ricerca di tecnologie e prodotti «puliti». |
1.5 |
Il Comitato sottolinea l'esigenza di rafforzare e accelerare i lavori di standardizzazione tecnica per prodotti e produzioni ecologiche. |
1.6 |
Il Comitato chiede che in tutto il mercato interno venga assicurata certezza di criteri e uniformità di requisiti minimi in relazione ai sistemi di etichettatura dei prodotti ecologici: questo per garantire una parità di scelta di consumo ecologico, dei controlli uniformi in tutta l'UE e il rispetto del principio di libera circolazione per il prodotto ecologico degno di questo nome. L'etichetta ecologica europea (eco flower) dovrebbe essere maggiormente commercializzata, e messa in grado di coesistere con sistemi di etichettatura nazionali e settoriali. |
1.7 |
Il Comitato ritiene importante rafforzare la «dimensione prodotto» nei sistemi di gestione ambientale per promuoverne la diffusione presso i produttori e i distributori, e renderla più adatta ai sistemi di gestione degli enti locali e più in grado di attivare sinergie con altri strumenti di promozione dello sviluppo sostenibile. |
1.8 |
Secondo il Comitato è opportuno sostenere la diffusione di EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit); questo può essere fatto attraverso misure finanziarie e fiscali, semplificazioni amministrative, azioni di promozione e marketing, nonché attraverso il riconoscimento di EMAS come «standard d'eccellenza» anche a livello internazionale e l'adozione di misure per permettere anche alle piccole imprese un approccio facilitato e progressivo ad esso. |
1.9 |
È essenziale per il CESE che la performance di un prodotto sia valutata nella sua interezza, e cioè sulla base non solo di criteri ambientali ma anche di altri aspetti importanti quali: la sua performance per il consumatore e per il produttore in termini economici, di sicurezza e funzionalità e di tutela della salute, l'uso razionale di risorse e materiali, la logistica, le caratteristiche innovative, il marketing, la sua capacità di ampliare le possibilità di scelta del consumatore, il suo ciclo di vita e gli aspetti sociali. |
1.10 |
In tema di appalti pubblici «verdi» ( Green public procurement — GPP) raccomanda: un loro forte sviluppo tramite l'individuazione delle specifiche tecniche dei prodotti «verdi», a cominciare da quelli a più elevato impatto ambientale; l'inclusione nel capitolato dei costi del ciclo di vita del prodotto o servizio; la disponibilità on-line di un'apposita banca dati; l'adeguamento delle direttive CE sugli appalti pubblici tramite l'inserimento di un riferimento a standard, sistemi EMS, Ecolabel e eco-progettazione, e infine la pubblicazione dei piani d'azione nazionali per l'adozione di appalti verdi. |
1.11 |
Il Comitato ribadisce l'importanza di utilizzare come base giuridica l'articolo 153 del Trattato CE, che considera il più atto a garantire un alto livello di protezione dei consumatori e di tutela dei loro diritti ad una informazione completa, corretta, proporzionata, comprensibile e tempestiva. |
1.12 |
Il Comitato sostiene che, ai fini di un'autoregolamentazione, una via percorribile potrebbe essere quella dello sviluppo di codici di condotta, come previsto dalla direttiva 2005/29/CE, per evitare l'utilizzo abusivo di argomentazioni ecologiche nei messaggi pubblicitari e per scongiurare, in qualsiasi caso, la pubblicità ingannevole. Questi codici dovrebbero operare parallelamente alle eco-tasse e alla regolamentazione. Il CESE raccomanda che le argomentazioni ecologiche si basino su un'etichetta affidabile e riconosciuta. |
1.13 |
Il Comitato ritiene opportuno, oltre a garantire procedimenti giudiziari accessibili a tutti, individuare organi extragiudiziali di controllo e risoluzione dei conflitti in materia di consumo, che siano agili, efficienti, poco costosi e credibili per dare la certezza del rispetto delle normative ambientali di prodotto e della conformità dei prodotti immessi sul mercato con i principi di sostenibilità ambientale. |
1.14 |
Il Comitato, vista la dispersione normativa che caratterizza sia i requisiti essenziali di informazione al consumatore che i requisiti di prodotto sostenibile, chiede con urgenza di procedere all'elaborazione di un quadro unitario ben definito sotto forma di una Carta europea del consumo e del prodotto sostenibile nel mercato interno. |
2. Il quadro attuale e le prospettive
2.1 |
L'obiettivo del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica (1), è quello di promuovere i prodotti caratterizzati da un minor impatto ambientale fornendo ai consumatori informazioni precise e scientificamente fondate. Da tale marchio sono peraltro esclusi i prodotti alimentari e le bevande, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (2), nonché i prodotti e le sostanze pericolosi o nocivi (3). |
2.1.1 |
La concezione, la produzione, la distribuzione ed il consumo di prodotti rispettosi dell'ambiente costituiscono un elemento integrante della politica comunitaria dell'ambiente quale definita nei suoi obiettivi e priorità all'orizzonte 2010 dal Sesto programma d'azione per l'ambiente (4). Tale programma, sul quale il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese descrive in modo particolareggiato le prospettive d'intervento per contribuire alla realizzazione della strategia individuata in materia di sviluppo sostenibile. |
2.1.2 |
Tra le principali iniziative comunitarie in materia, un posto importante ha assunto la politica integrata dei prodotti (IPP) (5) — sulla quale il Comitato ha già avuto modo di esprimersi (6) — che prende in considerazione tutti i prodotti e servizi che hanno un impatto ambientale. |
2.1.3 |
Perché la politica integrata dei prodotti sia efficace è necessario incoraggiare i produttori a realizzare prodotti più ecologici e i consumatori ad acquistare tali prodotti. Gli strumenti utilizzabili a tal fine possono essere i seguenti:
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2.1.4 |
Un ulteriore positivo passo in avanti è stato realizzato con l'introduzione di un nuovo quadro regolamentare relativo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, la quale è stata disciplinata da una direttiva quadro del 2005 (8). |
2.1.5 |
A livello di attuazione, la direttiva quadro prevede le prime regole operative per il 2008: sono attualmente allo studio misure relative a 20 gruppi di prodotti (tra cui sistemi di illuminazione, computer e lavatrici) e per 14 di essi (tra cui i sistemi per l'illuminazione stradale e degli uffici) è prevista la definizione di misure entro il 2008, mentre per altri, come i sistemi per l'illuminazione domestica, entro il 2009. |
2.1.6 |
Il Sesto programma di azione per l'ambiente (9) ha previsto cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e favorendo le loro richieste, e infine tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. |
2.1.7 |
Su un piano più generale, la strategia europea per lo sviluppo sostenibile, quale rivista dal Consiglio europeo nel 2006, identifica la «produzione e lo sviluppo sostenibili» come una delle sfide fondamentali da affrontare orientando lo sviluppo economico e sociale verso forme compatibili con l'ecosistema e propone un nuovo piano d'azione al riguardo. |
2.1.8 |
La relazione del 2007 sulla sua attuazione (10), rileva che il consumo e la produzione sostenibili sono difficili da misurare in modo affidabile su un'ampia base: anche se il numero di prodotti e servizi sostenibili presenti sul mercato sembra in rapido aumento, il numero di prodotti con Ecolabel rimane limitato così come quello delle imprese registrate EMAS, solo 14 Stati membri hanno adottato dei piani nazionali d'azione di Green Procurement e solo 21 hanno completato la roadmap d'applicazione del Piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP) (11). |
2.2 |
D'altra parte, nell'ambito della standardizzazione tecnica sono state da tempo avviate misure per integrare gli aspetti ambientali nei nuovi standard tecnici, creando in ambito CEN un Environmental Framework nel quale gli organismi tecnici del CEN affrontano le specifiche tecniche ambientali e, quando lo standard è parte del nuovo approccio, questo regola la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della corrispondente direttiva europea. Ulteriori passi avanti in materia sono poi stati realizzati con l'adozione dello schema di certificazione ambientale ISO 14001. |
2.3 |
Il 10 ottobre 2007, l'Agenzia europea per l'ambiente ha pubblicato la sua quarta valutazione sul tema L'ambiente in Europa (12), dedicando un intero capitolo al Consumo e produzione sostenibili. |
2.4 |
Inoltre, la relazione annuale 2007 della Commissione sullo stato di avanzamento della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ha posto l'accento sull'importanza dei cambiamenti climatici, le eco-innovazioni, l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabili ed i mercati dell'energia. |
2.5 |
Infine, il Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 ha dedicato un'attenzione del tutto particolare ai temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Dal canto suo il Consiglio Ambiente del febbraio 2007 ha sottolineato la complementarità tra la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e la strategia di Lisbona, nonché il contributo essenziale che la seconda fornisce all'obiettivo prioritario della prima, ribadendo altresì la necessità di integrare gli aspetti ambientali in tutte le politiche. Tali orientamenti sono stati riaffermati con forza dal Consiglio europeo del dicembre 2007 (13). |
2.6 |
Nel programma di lavoro della Commissione per il 2008 (14) si indica chiaramente, tra gli obiettivi principali, quello di porre il cittadino al centro del progetto europeo, partendo dalla valutazione della realtà sociale in parallelo con la revisione del mercato interno, con una attenzione costante alla necessità che i cittadini europei traggano il massimo beneficio dal mercato unico. |
2.7 |
L'articolo 153 del Trattato CE, la cui utilizzazione come base giuridica è stata a più riprese sollecitata dal CESE (15), è inteso a garantire ai consumatori un alto livello di protezione e a promuovere il loro diritto ad una informazione completa (16), corretta, chiara, proporzionata, comprensibile, coerente e tempestiva. |
2.7.1 |
A livello del diritto derivato, i diritti dei consumatori in materia d'informazione sono stati regolati dalla direttiva 2005/29/CE (17) sulle «pratiche commerciali sleali» che potrebbero ledere gli interessi economici dei consumatori. Nell'allegato della direttiva è elencata una serie di pratiche commerciali che si possono considerare sleali anche senza una valutazione caso per caso, tra cui ad esempio quella di «esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione». |
2.8 |
Il Comitato è però convinto che esista a livello comunitario una certa dispersione normativa sui requisiti essenziali dell'informazione al consumatore, così come anche sui requisiti di prodotto sostenibile, e ritiene importante procedere all'elaborazione di una «Carta europea del consumo e del prodotto sostenibile nel mercato interno». |
2.8.1 |
Se i risultati dell'applicazione di questa Carta — e dei codici di autoregolamentazione previsti dalla direttiva 2005/29/CE — non risultassero soddisfacenti, il Comitato ritiene che si dovrebbero studiare altre possibilità, come ad esempio una armonizzazione più completa della materia o la creazione di un regime specifico comunitario di carattere operativo. |
3. Osservazioni generali
3.1 |
Il Comitato ritiene che sia indispensabile partire da definizioni chiare ed univoche di concetti come quelli di «prodotto sostenibile», «concezione, produzione e distribuzione sostenibile», «consumo sostenibile», per poter controllare su tutto il territorio dell'UE e su quello dello Spazio economico europeo l'effettivo rispetto di un qualsiasi quadro comunitario a carattere normativo, regolamentare o volontario, che faccia riferimento a tali definizioni nei vari ambiti nazionali/regionali. |
3.2 |
Tali definizioni, che sono comunemente accettate a livello internazionale, non sono statiche ma sono per loro natura inserite in dinamiche di miglioramento continuo. A parere del Comitato, tuttavia, esse devono in ogni caso essere corredate di:
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3.2.1 |
Il Comitato ritiene che le definizioni suggerite più sopra, corredate di indicatori e standard appropriati, siano essenziali per una politica comunitaria efficace in grado di permettere al consumatore informato comportamenti e scelte sostenibili e conformi ad una produzione rispettosa dell'ambiente. |
3.3 |
Come ha sottolineato la stessa Commissione, «l'industria europea è già in buona posizione per consolidare la sua forte posizione sul mercato dei nuovi prodotti, servizi e processi, sulla base delle tecnologie ambientali. Inoltre, le imprese europee sono sempre più sensibili alla prestazione ambientale nel quadro dei loro approcci in materia di responsabilità sociale dell'impresa» (21). |
3.3.1 |
Il Comitato concorda sui tre assi di sviluppo delineati al riguardo: stimolare lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie, prodotti e servizi a basso consumo di carbonio e ad alto rendimento energetico; creare un mercato interno più dinamico; sviluppare mercati globali per tecnologie, prodotti e servizi a basso consumo di carbonio e ad alto rendimento energetico. |
3.3.2 |
Il Comitato ribadisce la posizione da esso già esposta in un suo recente parere, in cui si affermava: «Per garantire il nostro futuro (ad esempio riguardo alle questioni dell'energia e del clima), per conservare e migliorare la nostra attuale posizione nel contesto globale, come pure per non danneggiare bensì rafforzare il modello sociale europeo è assolutamente necessario ottenere risultati tecnico-scientifici di eccellenza e trasformarli in un potenziale economico competitivo» (22). |
3.3.3 |
Secondo il Comitato, occorre un approccio più integrato che permetta di superare le difficoltà e gli ostacoli per un uso congiunto e coordinato di tutti gli strumenti finanziari attivabili (23) a livello europeo, nazionale, regionale e locale e a livello dei singoli operatori per sviluppare tecnologie pulite ed efficienti e applicazioni innovative capaci di generare processi, prodotti e servizi ad elevato grado di sostenibilità. |
3.3.4 |
Il Comitato ritiene che sarebbe necessaria un'iniziativa comunitaria inter-DG di coordinamento e assistenza tecnica per ottimizzare l'uso congiunto degli strumenti comunitari e europei disponibili e di quelli nazionali per massimizzare gli sforzi di ricerca e innovazione sia delle imprese che degli organismi pubblici e privati in materia di tutela ambientale nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca e innovazione. |
3.3.5 |
Come è stato più volte ribadito dal CESE (24), dai vertici della Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, è indispensabile ridurre il carico amministrativo e burocratico che grava sulle imprese, per poter liberare le forze economiche e sociali dell'impresa e reindirizzarle all'ammodernamento sostenibile del contesto e delle strutture produttive ed organizzative. |
3.4 |
Per incrementare la produzione rispettosa dell'ambiente l'UE ha varato nel 1997 l'etichettatura ecologica dei prodotti, successivamente estesa ai servizi, che si è arricchita nel corso degli anni fino all'attuale proliferare di etichette pubbliche multicriterio applicate a gruppi di prodotti/servizi (25). |
3.4.1 |
Il Comitato ritiene che tale situazione possa generare confusione sia tra i produttori che, e soprattutto, tra i consumatori europei e che essa debba quindi essere razionalizzata mediante un sistema di criteri minimi comuni stabiliti a livello europeo, che prevedano per le etichette un obbligo di registrazione e di verifica da parte di un ente certificatore esterno e indipendente. |
3.4.2 |
Le etichette europee non devono competere bensì coesistere con quelle nazionali e settoriali, a volte più familiari per il consumatore. È inoltre necessario che vi sia un coordinamento a livello internazionale con etichette che si sono rivelate valide, ad esempio la Energy Star. |
3.4.3 |
È indispensabile che le etichette siano affidabili e ispirino fiducia al consumatore. Per tale motivo, la definizione delle norme relative a tali etichette e il monitoraggio del mercato dovrebbero essere compito di (tutte) le parti interessate, in modo da garantire una maggiore credibilità. |
3.4.4 |
Potrebbe essere utile cominciare ad esaminare l'etichettatura dei prodotti e servizi per identificarne l'impronta di carbonio. |
3.5 |
Anche per quanto concerne il sistema volontario EMAS, che permette ai soggetti che vogliano dimostrare la loro determinazione a migliorare le loro prestazioni ambientali di optare per il sistema comunitario di ecogestione e audit, provando così la loro volontà di rispettare la normativa ambientale e il loro impegno ad adottare un sistema di gestione ecologico, il Comitato ritiene che, dopo l'adozione dello standard ISO 14001, sarà possibile rafforzare la «dimensione prodotto» nei Sistemi di gestione ambientale per facilitarne una maggiore diffusione presso i produttori e distributori e per renderlo più adatto alla gestione dei processi degli enti locali e più aperto a sinergie con altri strumenti per la promozione dello sviluppo sostenibile. |
3.5.1 |
Secondo il Comitato, sarebbe positivo sostenere la diffusione di EMAS attraverso misure finanziarie e fiscali, semplificazioni amministrative, azioni di promozione e marketing, nonché attraverso il riconoscimento di EMAS come «standard d'eccellenza» anche a livello internazionale e la possibilità di un approccio facilitato e progressivo per le PMI, anche nell'ambito di raggruppamenti distrettuali (cluster). |
3.6 |
Il Comitato ritiene imprescindibile sviluppare un «mercato verde» per prodotti e servizi, introducendo una serie di incentivi e strumenti volti — dal lato dell'offerta — a incoraggiare l'innovazione e — dal lato della domanda — a fornire ai consumatori un'informazione adeguata o degli incentivi ad acquistare prodotti più ecologici. |
3.6.1 |
Ai fini di un mercato interno competitivo, la performance di un prodotto dovrebbe essere valutata non solo sulla base di criteri ambientali ma anche sulla base di altri aspetti importanti quali: la sua performance economica per il consumatore e per il produttore, la sua sicurezza e funzionalità, l'uso di risorse che comporta, la logistica, il marketing, le sue caratteristiche sul piano sanitario e dell'innovazione, la sua capacità di ampliare le possibilità di scelta del consumatore, il suo ciclo di vita e di smaltimento dei residui e infine le preoccupazioni sociali. |
3.6.2 |
È indispensabile che vi sia un serio impegno a sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore dei prodotti e dei servizi ecologici. |
3.7 |
Un ruolo essenziale dovrebbe essere svolto, a parere del Comitato, dallo sviluppo del processo di standardizzazione tecnica da parte di CEN, Cenelec ed ETSI in tema di sostenibilità ambientale dei prodotti (26). |
3.7.1 |
Il Comitato ha inoltre già sottolineato che «la promozione dell'uso di normative tecniche ambientali non dovrebbe formare oggetto di decisioni top-down, ma essere piuttosto realizzata attraverso una più ampia accettazione dei prodotti eco-compatibili, indirizzando al meglio gli interessi e i bisogni dei cittadini e dei consumatori» (27). |
3.8 |
Nell'ambito degli appalti pubblici, è importante segnalare la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (28), nonché la comunicazione interpretativa della Commissione Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici (29). |
3.8.1 |
Il Comitato ritiene che il settore degli appalti pubblici, il quale rappresenta circa il 16 % del PIL comunitario, sia fondamentale per promuovere la diffusione di prodotti più ecologici e invoca misure che spingano gli enti appaltanti a sfruttare le possibilità esistenti in materia di appalti pubblici verdi (Green Public Procurement — GPP). |
3.8.2 |
Il Rapporto finale 2006 sui GPP in Europa (30) individua tra i principali ostacoli alla loro diffusione i seguenti: i maggiori costi dei «prodotti verdi», soprattutto in assenza di indicazioni sui costi a livello di «ciclo di vita»; l'insufficienza di conoscenze ambientali, anche per la mancanza di un'adeguata base dati elettronica di facile accesso; le specifiche e criteri d'appalto non chiari, con definizioni e standard di eco-prodotto incerte; la mancanza di un sostegno a livello manageriale e politico; la mancanza di strumenti di informazione e formazione. |
3.8.3 |
Il Comitato raccomanda quindi: la definizione di criteri solidi per i prodotti «verdi», che ne individuino tutte le specifiche ambientali rilevanti; l'inclusione nel capitolato dei costi dell'intero ciclo di vita del prodotto o servizio; la messa a disposizione di un European GPP knowledge Database (31); l'introduzione nelle direttive CE sugli appalti pubblici di requisiti di standard ISO 14001 o di Environmental management systems — EMS, riferimenti Ecolabel e di ecoprogettazione; la diffusione pubblica dei piani nazionali d'azione per l'adozione di appalti verdi; la focalizzazione sui prodotti a più elevato impatto ambientale. |
3.9 |
Anche il commercio equo conosce una grande diffusione in tutta Europa. Il commercio equo e il commercio etico rivestono da tempo un grande interesse per il CESE e sono stati trattati in modo approfondito nel parere REX/196 (32). Il Comitato li ritiene, infatti, fattori chiave per portare al successo il consumo sostenibile. |
3.10 |
L'educazione è un elemento chiave del consumo sostenibile e il CESE insiste affinché questa educazione abbia inizio sui banchi di scuola. Il consumatore inoltre deve avere immediatamente accesso alle informazioni in merito ai prodotti e servizi scelti e al loro conseguente impatto sull'ambiente. È altresì essenziale che tale informazione venga fornita in modo da risultare interessante per il consumatore stesso e pertanto facilmente assimilabile e comprensibile. |
3.11 |
Il CESE ritiene opportuno consolidare e semplificare il corpus normativo comunitario in tema di produzione e consumo sostenibile per renderlo più facilmente comprensibile e facilmente individuabile per il consumatore come per il produttore: «Legiferare meno e meglio» deve «tradursi in testi consolidati e coerenti di prescrizioni ambientali, che diano certezza giuridica e trasparenza al processo di adeguamento delle mutazioni industriali, e siano indirizzati alla miglior tutela delle risorse e dell'ambiente ed all'applicazione di innovazioni tecnologiche sostenibili e competitive, sui mercati globali» (33). |
3.12 |
Anche in tema di pubblicità di prodotti «verdi», sarebbe opportuno un rafforzamento delle misure comunitarie volte ad evitare le pubblicità ingannevoli e le pratiche commerciali sleali (34): i termini «eco» e «bio» spesso vengono utilizzati come semplici strumenti di marketing per incrementare le vendite di questi prodotti e servizi, i quali però in realtà non sono diversi dagli altri e non offrono alcun valore aggiunto. |
3.12.1 |
Secondo il Comitato potrebbe rivelarsi particolarmente significativo al riguardo, ai fini di una autoregolamentazione, lo sviluppo di codici di condotta, come previsto dalla direttiva 2005/29/CE per evitare l'utilizzo abusivo nei messaggi pubblicitari di argomentazioni ecologiche, secondo i seguenti criteri:
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3.12.2 |
Occorre inoltre, a parere del Comitato, promuovere organi extragiudiziali di controllo e risoluzione dei conflitti in materia di consumo, che siano agili, efficienti, poco costosi e credibili per dare la certezza del rispetto delle normative ambientali di prodotto e della corrispondenza dei prodotti sostenibili immessi sul mercato con i requisiti di sostenibilità ambientali che orientano la scelta del consumatore. Tali organi non dovrebbero sostituire i procedimenti giudiziari, che dovrebbero essere accessibili a tutti. |
3.13 |
Il Comitato riterrebbe particolarmente importante, al fine di tutelare i diritti dei consumatori al consumo di prodotti ecologici, l'elaborazione di una Carta europea del consumo e del prodotto sostenibile. Tale carta potrebbe contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:
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3.13.1 |
Data l'importanza dell'argomento, il CESE propone di organizzare un convegno sulla Carta europea del consumo e del prodotto sostenibile nel mercato interno, con la partecipazione del Parlamento europeo e della Commissione. |
Bruxelles, 29 maggio 2008
Il Presidente
Del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS
(1) Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario,riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
(2) Direttiva 93/42/CEE.
(3) Direttiva 67/548/CEE.
(4) COM(2001) 31 def.
(5) COM(2003) 302 def. e Libro verde COM(2001) 68 def.
(7) COM(2002) 412 def. del 17.7.2002 e direttiva 2004/18/ CE del 31 marzo 2004.
(8) Direttiva 2005/32/CEE (GU L 191 del 22.7.2005); decisione 2000/729/CEE, decisione 2000/730/CE e decisione 2000/731/CE — (GU L 293 del 22.11.2000).
(10) Report on the Sustainable Development Strategy 2007.
(11) Cfr. nota 18.
(12) ISBN 978-92-9167-932-4- EEA, Copenaghen, 2007.
(13) Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.
(14) COM(2007) 640 def.
(16) GU C 175 del 27.7.2007, GU C 44 del 16.2.2008.
(17) Direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005).
(18) Quali ad esempio gli indicatori di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite — Indicators of Sustainable development: Framework and Methodologies (1996).
(19) GU C 148 del 21.2.2002, pag. 112, GU C 117 del 30.4.2004, GU C 74 del 23.3.2005.
(20) Il Cenelec ha sviluppato dal 2006 una banca dati on-line sugli aspetti ambientali incorporati negli standard Cenelec.
Il CEN ha sviluppato dall'inizio del 2007 un apposito programma di formazione sull'incorporazione degli aspetti ambientali negli standard CEN.
(21) COM(2007) 374 def. del 4.7.2007.
(23) Gli strumenti europei ed internazionali attivabili al riguardo sono numerosi (PQ7, CIP, LIFE, Fondi strutturali, BEI, I2I, Eureka, LEED-OECD, CEB-Consiglio d'Europa….), ma il loro utilizzo congiunto si urta con modalità e procedure divergenti, numerose asincronie d'attivazione e notevoli difficoltà di simultaneous engineering (progettazione simultanea) tra varie tipologie di intervento.
(24) GU C 120 16.5.2008, pag. 66, relatore: PEZZINI.
(25) Tra gli esempi si possono citare: l'Eco-Flower (logo europeo a forma di fiore utilizzato in tutta Europa; http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm), il Cigno (usato prevalentemente in Scandinavia; http://www.svanen.nu/Eng/default.asp), l'Angelo azzurro (specifico della Germania; http://blauer-engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm) e il Fair Flower (nato nei Paesi Bassi; http://www.flowercampaign.org). Vi sono invece etichette pubbliche focalizzate su un aspetto ambientale specifico, tra cui: l'Energy Star. Sono diffuse anche etichette private, tra cui quelle biologiche del sistema IFOAM (http://ec.europa.eu/environemt/emas/index_en.htm).
(27) Ibidem.
(29) COM(2001) 274 def. (GU C 333 del 28.11.2001).
(30) Green Public Procurement in Europe 2006 — Conclusions and recommendations. Virage Milieu & Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, theNetherlands. http://europa.eu.int/comm/environment/gpp
(31) Anche con riferimento all'European Platform for Life-Cycle for the environmental performance of products, technologies and services.
(32) Commercio etico e programmi di garanzia per i consumatori, relatore: ADAMS, GU C 28 del 3.2.2006.
(33) GU C 120 16.5.2008, pag. 66, relatore: PEZZINI.
(34) Direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005).
(35) Cfr. i punti 22 e 23 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio», (GU C 321 del 31.12.2003).
(36) Al punto 3.5 del parere, il Comitato individua le caratteristiche necessarie per definire un concetto uniforme di associazione rappresentativa dei consumatori. (GU C 185 dell'8.8.2006).
(37) Il CESE è favorevole alla partecipazione della società civile sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile. Punto 4.2.6 del parereGU C 120 16.5.2008, pag. 33 .
(38) SER: Spazio europeo della ricerca.