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Document 52008XC0301(03)

Sintesi della decisione della Commissione, del 20 novembre 2007 , relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.432 — Videocassette professionali) [notificata con il numero C(2007) 5469 def.] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 57, 1.3.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 20 novembre 2007

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/38.432 — Videocassette professionali)

[notificata con il numero C(2007) 5469 def.]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 57/08)

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il 20 novembre 2007 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura nella lingua facente fede del caso sul sito web della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

II.   DESCRIZIONE DEL CASO

1.   Procedimento

(2)

Il caso in esame è iniziato mediante un'indagine d'ufficio con ispezioni a sorpresa condotte il 28 e 29 maggio 2002 in cinque Stati membri presso 11 locali appartenenti alle società dei gruppi Sony, Fuji e Maxell. Due irregolarità si sono verificate presso i locali della Sony (la prima riguardava la distruzione di documenti, la seconda il rifiuto di rispondere alle domande poste).

(3)

Il 5 dicembre 2006 Fuji ha formalmente chiesto la riduzione delle ammende nell'ambito della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (2). La richiesta conteneva un riferimento alle informazioni precedentemente trasmesse alla Commissione a partire da giugno 2002. Con lettera datata 23 febbraio 2007 la Commissione ha comunicato a Fuji la propria intenzione di concederle una riduzione delle ammende compresa tra il 30 e il 50 % nell'ambito della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

(4)

La comunicazione degli addebiti è stata adottata l'8 marzo 2007 e notificata a tutte le parti entro il 16 marzo 2007.

(5)

Il 10 aprile 2007 Maxell ha formalmente chiesto la riduzione delle ammende nell'ambito della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. La richiesta conteneva un riferimento alle informazioni precedentemente trasmesse alla Commissione a partire da ottobre 2004.

(6)

Il 12 giugno 2007 si è tenuta un'audizione.

2.   Sintesi dell'infrazione

(7)

Le emittenti televisive e i produttori indipendenti di contenuti televisivi e filmati pubblicitari sono i principali utilizzatori di videocassette professionali. La decisione riguarda soltanto i due formati più diffusi all'epoca dell'infrazione: la Betacam SP e la Digital Betacam, che insieme rappresentavano il 77 % del volume complessivo delle vendite di videocassette professionali nel SEE nel 2001. Nel SEE il valore di mercato per questi due formati è stato stimato a circa 118 Mio EUR nel 2001. In quell'anno le tre imprese coinvolte nell'infrazione detenevano una quota di mercato pari a circa l'89 %.

(8)

La decisione conclude che, tra il 23 agosto 1999 e il 16 maggio 2002, Sony, Fuji e Maxell hanno attuato un cartello, il cui obiettivo era aumentare e mantenere o stabilizzare i prezzi delle videocassette Betacam SP e Digital Betacam nel SEE, e si sono scambiate informazioni per facilitare e/o controllare l'attuazione di detta intesa.

(9)

Le società sono riuscite ad organizzare tre serie di aumenti dei prezzi impegnandosi nel contempo a stabilizzarli. Inoltre, esse discutevano puntualmente delle offerte precedenti e future provenienti solitamente da emittenti televisive pubbliche e private.

(10)

Nel periodo dell'infrazione i rappresentanti delle tre imprese hanno partecipato a 11 riunioni, nel corso delle quali hanno discusso e concordato i prezzi e/o si sono scambiati informazioni commerciali riservate. Tra le varie riunioni vi sono stati inoltre costanti contatti per discutere dei prezzi e di clienti specifici e per controllare l'attuazione degli accordi di cartello.

(11)

La decisione conclude inoltre che è stato stabilito che gli accordi sui prezzi sono stati generalmente attuati.

3.   Destinatari

(12)

La visione è indirizzata ai seguenti soggetti giuridici, che appartengono alle tre imprese partecipanti (Sony, Fuji e Maxell):

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; e

h)

Maxell Europe Limited.

(13)

Le società madri sono considerate responsabili sia a causa della loro diretta partecipazione a una delle riunioni di cartello (tenutasi in Giappone) che per il presunto esercizio di un'influenza decisiva (confermato da numerosi indizi supplementari) sulle rispettive controllate.

4.   Mezzi d'impugnazione

(14)

Questo è il primo caso di cartello al quale sono state applicati gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende (3).

4.1.   Importo di base dell'ammenda

(15)

L'importo di base dell'ammenda viene calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto in esame realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso dell'ultimo intero esercizio in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo aggiuntivo, («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare ulteriormente gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi.

(16)

Avendo considerato i diversi fattori, in particolare la natura, la quota di mercato complessiva e la portata geografica dell'infrazione, la decisione applica in questo caso l'importo variabile del 18 % e un diritto di ingresso del 17 %.

(17)

Considerando che l'infrazione è durata due anni e otto mesi, l'importo variabile viene moltiplicato per tre.

4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

4.2.1.   Circostanze aggravanti: rifiuto di collaborare o ostruzionismo

(18)

Come accennato al punto 2, nel corso dell'ispezione si sono verificate due irregolarità presso i locali della Sony. La decisione conclude che entrambe le irregolarità rappresentano un atto di ostruzionismo e giustificano un aumento del 30 % dell'importo di base imposto alla Sony.

4.2.2.   Circostanze attenuanti

(19)

Le parti hanno invocato l'applicazione di una serie di circostanze attenuanti, come ad esempio la cessazione anticipata dell'infrazione, la partecipazione limitata al infrazione, l'effettiva collaborazione al di fuori della comunicazione sul trattamento favorevole, l'azione isolata e non autorizzata, svolta all'insaputa degli alti dirigenti e l'avvio di un programma di adeguamento in seguito all'infrazione. Tutte queste richieste sono state respinte.

4.2.3.   Aumento specifico ai fini della deterrenza

(20)

Tenendo conto della necessità di garantire che le ammende producano un sufficiente effetto deterrente e considerando l'ingente fatturato della Sony (al di là delle vendite di beni e servizi interessate dall'infrazione), la decisione aumenta del 10 % l'ammenda inflitta alla Sony.

4.3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(21)

Per quanto riguarda l'eventuale ammenda da infliggere alle imprese, il limite del 10 % del fatturato mondiale previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 non è stato raggiunto.

4.4.   Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione delle ammende

(22)

Come accennato precedentemente ai punti 5 e 6, sia Fuji che Maxell hanno chiesto una riduzione delle ammende nel quadro della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

(23)

La decisione concede una riduzione del ammende del 40 % per Fuji e del 20 % per Maxell. Tali percentuali di riduzione tengono conto del valore aggiunto delle prove fornite dalle singole società e della data in cui tali prove sono state fornite.

(24)

La Sony si è limitata a non contestare la maggior parte dei fatti dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti. La decisione conclude che ciò non costituisce un valore aggiunto significativo nel quadro della comunicazione sul trattamento favorevole.

III.   DECISIONE

(25)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, dal 23 agosto 1999 fino al 16 maggio 2002, ad un sistema di accordi e pratiche concordate con l'obiettivo di aumentare e mantenere o stabilizzare i prezzi delle videocassette Betacam SP e Digital Betacam nel mercato del SEE:

a)

Sony Corporation;

b)

Sony Europe Holding BV;

c)

Sony France SA;

d)

FUJIFILM Holdings Corporation;

e)

FUJFILM Corporation;

f)

FUJIFILM Recording Media GmbH;

g)

Hitachi Maxell, Ltd; e

h)

Maxell Europe Limited.

(26)

Per le infrazioni di cui al punto precedente vengono inflitte le seguenti ammende:

a)

Sony Corporation, Sony Europe Holding BV e Sony France SA, in solido: 47 190 000 EUR;

b)

FUJIFILM Holdings Corporation, FUJFILM Corporation e FUJIFILM Recording Media GmbH, in solido: 13 200 000 EUR;

c)

Hitachi Maxell, Ltd e Maxell Europe Limited, in solido: 14 400 000 EUR.

(27)

Alle imprese summenzionate viene ingiunto di porre immediatamente fine alle infrazioni, se non l'hanno già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 25, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag 1.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).


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