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Document 62007CN0499

Causa C-499/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 novembre 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

OJ C 22, 26.1.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 novembre 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

(Causa C-499/07)

(2008/C 22/54)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, debba essere interpretata nel senso che essa osta al fatto che uno Stato membro applichi l'esenzione degli utili distribuiti ad una società di questo Stato membro dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, includendo in prima istanza nella base imponibile tutti gli utili distribuiti per poi dedurli sino alla concorrenza del 95 % da detta base imponibile, ma limitando siffatta deduzione all'importo degli utili del periodo d'imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge) (art. 205 par. 2 WIB Wetboek Inkomstenbelastingen, Codice belga delle imposte sul reddito del 1992, in combinato disposto con l'art. 77 KB/WIB, regio decreto di attuazione del WIB 1992), di modo che, se gli utili del periodo d'imposta sono inferiori all'importo dei menzionati utili distribuiti, non si produce una perdita trasferibile.

2)

In caso di risposta affermativa, se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, primo trattino, debba essere interpretata nel senso che essa obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibile la distribuzione degli utili, che una società di questo Stato membro riceve dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, dall'importo degli utili del periodo d'imposta e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un altro periodo d'imposta.

3)

Se, nel caso in cui la detta direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è in contrasto con il suo art. 4, n. 1, primo trattino, per utili distribuiti alla società madre belga da una società affiliata con sede nell'UE, si debba dichiarare che la citata disposizione della direttiva osta anche all'applicazione del regime belga vertente sugli utili distribuiti ad una società madre belga da una società figlia belga allorché, come nella fattispecie in esame, il legislatore belga in sede di trasposizione della direttiva in diritto belga, ha deciso di trattare situazioni puramente interne allo stesso modo delle situazioni disciplinate dalla direttiva ed ha pertanto adattato la normativa belga alla direttiva anche per situazioni puramente interne.

4)

Se l'art. 43 del Trattato CE osti ad un regime normativo di uno Stato membro ai sensi del quale, per le imposizioni a cui è assoggettato il reddito societario, l'esenzione applicabile agli utili distribuiti ad una società in un esercizio fiscale dalla sua società affiliata, avente sede in un altro Stato membro, viene limitata nel primo Stato membro sino alla concorrenza dell'importo degli utili realizzati nell'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge), mentre sarebbe possibile un'esenzione totale per gli utili distribuiti ove siffatta società avesse istituito una sede stabile nell'altro Stato membro.


(1)  GU L 225, pag. 6.


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