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Document 62007TN0423

Causa T-423/07: Ricorso proposto il 15 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

OJ C 8, 12.1.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/28


Ricorso proposto il 15 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-423/07)

(2008/C 8/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa il 3 novembre 2005, seguita da una diffida in data 31 luglio 2007;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile;

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 3 novembre 2005, relativa ad aiuti di Stato illegittimi concessi alla Lufthansa e ai suoi partner Star Alliance tramite l'uso esclusivo del Terminal 2 dell'aeroporto di Monaco di Baviera o, in via subordinata, alla discriminazione anticoncorrenziale a favore della Lufthansa e dei suoi partner Star Alliance, qualora si ritenesse che l'aeroporto di Monaco di Baviera abbia agito in maniera autonoma. Il fatto che l'aeroporto di Monaco di Baviera abbia riservato tale terminal ai concorrenti potenziali della ricorrente configurerebbe un abuso di posizione dominante e, di conseguenza, una violazione dell'art. 82 CE.

A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia in maniera diligente e imparziale, in conformità ai regolamenti (CE) n. 659/1999 (1), n. 1/2003 (2) e n. 773/2004 (3), al fine di adottare una decisione che dichiarasse che le misure statali non costituivano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti ai sensi della suddetta disposizione, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

In via subordinata, la ricorrente adduce che la Commissione, in seguito alla ricezione della denuncia subordinata, riguardante un presunto abuso di posizione dominante, aveva l'obbligo di avviare un procedimento relativo all'oggetto della denuncia, ovvero di adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia, dopo avere concesso alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni.

La ricorrente sostiene inoltre che il periodo di venti mesi intercorso tra la sua denuncia e la successiva diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione, ai sensi dell'art. 232 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).


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