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Document 62007TN0403

Causa T-403/07: Ricorso proposto l' 8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e a./Commissione

OJ C 8, 12.1.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/19


Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e a./Commissione

(Causa T-403/07)

(2008/C 8/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union Nationale de l'Apiculture Française (Parigi, Francia), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Germania), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italia) e Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentante: B. Fau, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare ricevibile la domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;

annullare la direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (1).

A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti fanno valere tre motivi.

Anzitutto, deducono che la direttiva impugnata è stata adottata in violazione delle norme di procedura che, secondo i ricorrenti, la Commissione sarebbe stata tenuta a rispettare. A parere dei ricorrenti, la Commissione, anche se è stata legittimamente delegata dal Consiglio a adottare, con direttiva, le misure esecutive necessarie all'attuazione della direttiva 91/414/CEE, non disporrebbe dei poteri per procedere alla modifica di detta direttiva, in particolare con riguardo agli obblighi imposti agli Stati membri. I ricorrenti fanno valere che la direttiva impugnata non costituirebbe una mera direttiva di attuazione, bensì una direttiva di modifica della direttiva 91/414/CEE e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere adottata secondo la procedura che prevede la previa consultazione del Parlamento europeo. In mancanza di tale consultazione, essa sarebbe inficiata da un vizio di procedura.

Inoltre, i ricorrenti asseriscono che, con la forma di modifiche alle procedure nazionali di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la direttiva violerebbe, in realtà, le norme uniformi di valutazione previste dalla direttiva di base 91/414/CEE per l'iscrizione di una sostanza attiva al suo allegato I.


(1)  GU L 214, pag. 3.


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