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Document 62007TN0402
Case T-402/07: Action brought on 6 November 2007 — Kaul v OHIM — Bayer (ARCOL)
Causa T-402/07: Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)
Causa T-402/07: Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)
OJ C 8, 12.1.2008, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/19 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2007 — Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL)
(Causa T-402/07)
(2008/C 8/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaul GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer AG (Leverkusen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 1o agosto 2007 nel procedimento R 782/2000-2, relativa all'opposizione fondata sulla registrazione del marchio comunitario n. 49 106 «CAPOL» contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»; |
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accogliere l'opposizione contro la domanda di marchio comunitario n. 195 370 «ARCOL»; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Bayer AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario denominativo «ARCOL» per prodotti delle classi 1, 17 e 20 — domanda n. 195 370
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Kaul GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «CAPOL» per prodotti della classe 1
Decisione della divisione di opposizione: opposizione interamente respinta
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 63, n. 6, 73 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).
Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha omesso di tenere conto degli obblighi prescritti agli artt. 63, n. 6, e 73 del regolamento sul marchio comunitario, avendo ignorato le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza C-29/05 P e avendo rifiutato di esercitare ogni potere discrezionale sulla base dell'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, la ricorrente asserisce che la commissione di ricorso non ha specificato i motivi sui quali ha basato la sua decisione.