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Document 52007XC1020(05)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

OJ C 246, 20.10.2007, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/15


Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(2007/C 246/08)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

Il 6 settembre 2007 è stata presentata una denuncia dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.).

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90. Questi codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3.   Denuncia di dumping

In assenza di produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità e della Repubblica popolare cinese e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha stabilito il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base ai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007,

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori),

la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato complessivo in euro della società tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007,

il numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,

le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere incluse nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero di tali produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Base per la determinazione del valore normale

In assenza di produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità e della Repubblica popolare cinese, si intende stabilire il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, su qualsiasi altra base equa, ovvero sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di tale base per stabilire il valore normale entro il termine specifico fissato al successivo punto 6, lettera c).

e)   Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermano di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e a tutte le associazioni di produttori esportatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), sottopunto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità di basare il valore normale per la Repubblica popolare cinese sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità europea per il prodotto simile, come indicato al punto 5.1, lettera d). Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per chiedere il riconoscimento come impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, per ottenere il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato [v. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata devono portare la dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata su cui figura la dicitura «Consultabile dalle parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/22

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno vantaggioso di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie in transizione; e infine a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le società che chiedono il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno osservare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)  Questo significa che il documento è destinato unicamente all'uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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