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Document C2006/086/18

Causa C-14/06: Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l' 11 gennaio 2006

OJ C 86, 8.4.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/11


Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 gennaio 2006

(Causa C-14/06)

(2006/C 86/18)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 gennaio 2006 (telefax del 6 gennaio 2006), il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. K. Bradley, A. Neergaard e dalla sig.ra I. Klavina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

2.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE (1) esonera il decabromodifenil etere («DecaBDE») dal divieto di messa in commercio previsto dall'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/95/CE (2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il ricorrente afferma che la Commissione è venuta meno al rispetto delle condizioni imposte per tali esenzioni dall'art. 5, n. 1, di tale direttiva ed ha dunque abusato dei poteri che le sono attribuiti da tale disposizione. Dal momento che esiste un'incertezza scientifica quanto alle conseguenze dell'uso del DecaBDE per la salute e l'ambiente, la Commissione è incorsa in un manifesto errore nella valutazione della prova scientifica ed è venuta meno al rispetto del principio di precauzione. Estendendo l'esenzione a tutte le applicazioni polimeriche del DecaBDE, senza alcuna eccezione, essa ha violato il principio di proporzionalità. La Commissione non ha fornito un'adeguata motivazione in merito alla sua decisione di esentare il DecaBDE.


(1)  GU L 271, del 15.10.2005, pagg. 48-50

(2)  GU L 37 del 13.02.2003, pagg. 19-23


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