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Document 52004AE0098

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2003) 566 def. - 2003/0222 (COD))

OJ C 108, 30.4.2004, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/57


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

(COM(2003) 566 def. - 2003/0222 (COD))

(2004/C 108/10)

Il Consiglio, in data 8 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 gennaio 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore SIMONS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 gennaio 2004, nel corso della 405a sessione plenaria, ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.

Il Comitato economico e sociale europeo approva la proposta in esame poiché giudica appropriato che negli aeroporti utilizzati solo da piccoli aeroplani, o adibiti esclusivamente a voli dell'aviazione generale o nei quali il numero di voli è molto limitato, sia autorizzata l'applicazione di misure diverse da quelle prescritte dal regolamento di base, a condizione, però, che sia garantito un livello di protezione equivalente. Infatti in tali aeroporti sarebbe irragionevole imporre gli elevati investimenti necessari per le prescritte installazioni di sicurezza. La proposta in esame corregge inoltre alcuni lievi errori che non intaccano la sostanza del regolamento.

2.

Il Comitato desidera inoltre far presente l'importanza del nuovo paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 4 previsto all'articolo 1, paragrafo 3, ultimo capoverso della proposta di regolamento in esame, il quale prevede che «Tutti i voli in partenza da un'area delimitata di un aeroporto devono indicare tale circostanza all'aeroporto di destinazione prima dell'arrivo dell'aeromobile». Si tratta di un'informazione essenziale per assicurare misure adeguate di sicurezza all'accoglienza di passeggeri e bagagli su voli provenienti da aree aeroportuali «delimitate» degli aeroporti di origine che proseguono con coincidenze su altri voli o accedono al terminal di un aeroporto privo di delimitazione fisica tra i passeggeri in arrivo e quelli in partenza. Il soggetto che utilizza il velivolo è il più idoneo a fornire tale informazione.

3.

Infine, il Comitato fa presente che le misure nazionali di sicurezza (di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento 2320/2002) devono essere applicate ad aree «delimitate» anziché a singoli voli dell'aviazione generale o a piccoli aeromobili (di peso massimo al decollo inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20) che arrivino in un aeroporto privo di «aree delimitate».

Bruxelles, 28 gennaio 2004.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH


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