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Document 52004XC0417(06)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

OJ C 93, 17.4.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0417(06)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

Gazzetta ufficiale n. C 093 del 17/04/2004 pag. 0014 - 0015


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2004/C 93/07)

Data di adozione della decisione: 12.2.2004 + CORR. 15.3.2004

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 824/D/2000

Titolo: Articolo 129, comma 1), lettera a), c), d), e f) della Legge 388/2000

Obiettivo: Articolo 129, comma 1), lettera a): finanziamento di interventi strutturali e di prevenzione nelle regioni in cui il dilagare della malattia ha causato abbattimenti obbligatori per ordine delle autoritá sanitarie e misure di protezione e di sorveglianza nei territori limitrofi nonché attività d'informazione capillare che le Regioni colpite dalla malattia svolgono per diffondere tra gli allevatori le pratiche razionali di comportamento da adottare per arginare il propagarsi dell'infezione.

Articolo 129, comma 1), lettera c): finanziamento di interventi strutturali, di prevenzione e compensativi negli impianti avicoli e di fauna selvatica nelle Regioni colpite dall'influenza aviaria.

Articolo 129, comma 1), lettera d): risarcimento delle spese sostenute dagli agricoltori per l'estirpazione e il reimpianto effettuati per ottemperare alle misure obbligatorie per la lotta, la prevenzione e l'eradicazione della malattia denominata "flavescenza dorata della vite".

Articlolo 129, comma 1), lettera f): risarcimento delle spese sostenute dagli agricoltori per conformarsi alle misure obbligatorie per la lotta, la prevenzione e l'eradicazione della malattia.

Fondamento giuridico: Articolo 129, comma 1), lettere a), c), d) e f) della Legge 388/2000 e decreti del ministero delle Politiche agricole e forestali del 9 aprile 2001 e del 29 marzo 2002, n. 100652

Stanziamento: 72303965 euro

Intensità o importo dell'aiuto: Qualora il PSR della regione interessata preveda la stessa misura di aiuto, la dotazione finanziaria di cui la regione è destinataria andrà ad accrescere le risorse pubbliche per l'attuazione delle misure cofinanziate. Le regioni che non hanno previsto queste stesse misure nei loro PSR applicheranno le norme stabilite dal decreto del MIPAF del 9 marzo 2001, modificato dal decreto del 22 marzo 2002. L'intensità e gli importi dell'aiuto variano a seconda delle misure.

Durata: Tre anni (2000-2003)

Altre informazioni: La misura di cui all'articolo 129, comma 1), lettera a), come è applicata in virtù dell'articolo 1, comma 1), lettera b), punto 3), del decreto del MIPAF del 9.4.2001, modificato dal decreto del MIPAF del 29.3.2002, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm /secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.3.2004

Stato membro: Italia (Valle d'Aosta)

N. dell'aiuto: N 186/03

Titolo: Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali

Obiettivo: Regime quadro relativo agli aiuti destinati alla copertura dei danni causati dalle calamità naturali e altri eventi assimilabili

Fondamento giuridico: Modifica dell'aiuto di Stato relativo alla misura III.1, azione III.1.2 - calamità naturali e danni da fauna selvatica - del Piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta e la procedura di attuazione dell'azione stessa

Stanziamento: 1 milione di euro fino al 2006

Intensità o importo dell'aiuto: Il 50 % delle spese ammissibili

Durata: Fino al 2006

Altre informazioni: Le misure attuative saranno notificate singolamente alla Commissione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm /secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.3.2004

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 416/03

Titolo: Aiuto al miglioramento del benessere degli animali (suini)

Obiettivo: Si tratta della modifica di un regime di aiuti agli investimenti approvato dalla Commissione il 26 gennaio 2001 (Aiuto N 164/A/2000 Regime 1).

È stato soppresso il limite massimo di 200 unità di reddito e il tetto per gli investimenti è salito da 57140 a 300000 euro (la sovvenzione corrispondente è fissata ad un massimo di 120000 euro). Per il lavori di costruzione sarà introdotto un livello minimo di investimenti di 10000 euro. Il limite minimo di 30 unità di reddito (di cui almeno 20 provenienti dall'attività agricola) è sostituito dal requisito che il richiedente abbia un minimo di 60 unità di reddito provenienti dalla produzione suina nella propria azienda

Fondamento giuridico: The scheme is implemented by administrative provision under Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for Rural Development. The scheme constitutes a sub-measure under two Regional Operational Programmes - (I) Border, Midland and Western, (II) Southern and Eastern Region

Stanziamento: Il regime è finanziato mediante fondi pubblici ed è mantenuta la dotazione indicativa originaria prevista per l'aiuto N 164/A/2000, cioè 13,747 milioni di euro. La modifica proposta riguardante il tetto degli investimenti non inciderà sul livello del finanziamento pubblico disponibile per il regime

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Durata: Dalla data di approvazione della Commissione fino al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm /secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.3.2004

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: N 767/02

Titolo: Lotta contro la malattia di Newcastle

Obiettivo: Il regime è inteso a indennizzare i produttori di pollame per le perdite subite a causa del divieto di esportare pollame vivo e uova da cova o delle misure di restrizione imposte a seguito della comparsa della malattia di Newcastle in Danimarca nell'estate del 2002. Le perdite dovute all'istituzione di zone di restrizione derivano dall'assenza di venditori o di acquirenti in una determinata zona di protezione e dall'impossibilità di trasportare animali o uova, che hanno dovuto quindi essere macellati o distrutti

Fondamento giuridico: - Lov om administration af De Europæiske Fællesskabers forordninger om markedsordninger for landbrugsprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999, som ændret ved lov nr. 334 af 16. maj 2001.

- Bekendtgørelse nr. 675 af 2. juli 2001 om produktionsafgiften på æg og slagtning og eksport af fjerkræ. Afgifterne vil blive forhøjet for at kunne finansiere den nye godtgørelses- og forsikringsordning.

- Cirkulære om produktions- og promilleafgiftsfonde for landbrug og havebrug (21. december 1998).

- Revisionsvejledning om produktions- og promilleafgiftsfonde for landbrug og havebrug (21. december 1998).

- Lov nr. 351 af 2. juni 1999 om dyresygdomme.

- Bekendtgørelse nr. 921 af 10. november 1994 om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre opdrættede fugle.

- Bekendtgørelse nr. 869 af 7. september 2000 om oprettelse og drift af bedrifter med opdræt af høns til produktion af konsumæg.

- Bekendtgørelse nr. 124 af 5. marts 1996 om oprettelse og drift af rugerier og rugeægproducenter med opdræt af høns, kalkuner, gæs og ænder.

- Bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns, der opdrættes på bedrifter, som ønsker at foretage kollektive køb i EU.

- Rådets direktiv 92/66/EØF om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease

Stanziamento: La spesa ammonterà ad un massimo di 15 milioni di DKK

Intensità o importo dell'aiuto: 90 %

Durata: Il regime riguarda la comparsa della malattia di Newcastle in Danimarca nell'estate 2002. Il regime di aiuto copre il periodo dal 26 luglio 2002 al 1o gennaio 2003, cioè quello durante il quale sono state in vigore le restrizioni all'esportazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm /secretariat_general/sgb/state_aids

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